Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2013 |
Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex AGES, al trattenimento in servizio di diciannove unita' ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'art. 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalita' di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto; Considerato che, in forza della specificita' dello status giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo di erogazione del trattamento economico; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, ed in particolare l'art. 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie»; Visto l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici; Vista la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012 Reg. n. 4 - Foglio n. 313, avente ad oggetto «decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. ''Decreto salva Italia'' - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale «Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni puo' richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario e' ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro e' subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo»; Visto l'art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo; Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, che formula proposta al Ministro dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalita' procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 12 ottobre 2012, n. 47973, con la quale si trasmette il decreto del 10 ottobre 2012, n. 47625, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzazione al trattenimento in servizio n. 15 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'eta'; Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 31 ottobre 2012, n. 51009, con la quale si trasmette il decreto del 30 ottobre 2012, n. 50741, afferente la richiesta al trattenimento in servizio di ulteriori n. 4 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno di eta'; Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES in data 17 ottobre 2012, n. 48569, con la quale si trasmette il decreto del 16 ottobre 2012, n. 48538, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro della dott.ssa Caterina Binetti, nata a Bari il 15 giugno 1970, e cancellata dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali a decorrere dal 1° luglio 2010; Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 27 novembre 2012, n. 47772, con la quale e' stata chiesta, tra l'altro al Ministero dell'interno - ex AGES la situazione aggiornata del fabbisogno di segretari; Vista la nota del Ministero dell'interno - ex AGES, in data 7 febbraio 2013, n. 5504, con la quale, si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unita' assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, e' pari a n. 175 per l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per un totale di assunzioni effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unita'; Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui al D.P.C.M. del 18 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali, nonche' a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 2 segretari comunali, sono state gia' effettuate n. 18 assunzioni, come comunicato nella citata nota del 7 febbraio 2013, n. 5504; Ritenuto, pertanto, che il numero di assunzioni ancora autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta complessivamente a 267; Considerato che con la suddetta nota del 7 febbraio 2013, n. 5504, viene, altresi', comunicata la situazione aggiornata: delle sedi di segreteria gestite, pari a n. 4149; delle sedi vacanti, pari a n. 895; dei segretari in servizio, pari a n. 3443; Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia; Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno - ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' autorizzato a trattenere in servizio n. 19 unita' di segretari comunali e provinciali.
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| Art. 2
Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e' autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro con il segretario comunale dott.ssa Caterina Binetti. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti di cui all'art. 1 ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualita' di titolari. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2013
p. il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 346
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