Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 31 maggio 2013
Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 87).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni', dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonche' le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre 2012;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto;
Sentito il Ministero della salute;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' nei territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro del medesimo Istituto nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il dott. Vito Amendolara, Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886/2010 e successive modifiche ed integrazioni, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. La regione Campania subentra al Commissario delegato pro tempore nelle funzioni di valutazione, vigilanza e controllo del «Programma per la biosicurezza delle aziende bufaline» di cui all'art. 4-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine la regione Campania ed il commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvedono mediante apposita convenzione ad apportare le modifiche ai decreti commissariali n. 170/2012 e n. 171/2012 limitatamente agli aspetti concernenti il predetto subentro.
5. Il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative del medesimo istituto, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5128, che viene allo stesso intestata per dieci mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Per il completamento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno e' autorizzato all'utilizzo delle economie, pari ad euro cinque milioni, rinvenimenti dallo stanziamento disposto dall'art. 7, comma 5-bis dell'ordinanza n. 363412007 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Qualora a seguito dei compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita' da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
9. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
11. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
12. Il predetto Commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2013

Il Capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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