Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 maggio 2013 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023, settima e ottava tranche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (d'ora in avanti «MES»), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 3 ove si prevede: al primo comma, che per l'attuazione del Trattato predetto e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato medesimo, e che, in relazione al versamento delle quote di contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse; tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'; al terzo comma, che qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 23-duodecies, comma 2-bis, dove si prevede che, per garantire la maggiore efficienza operativa, ai fini della contribuzione alla sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con decreti di emissione che destinano tutto o parte del netto ricavo a tale finalita'; Visto il decreto ministeriale n. 78318 dell'8 ottobre 2012 con il quale e' stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2012, per un importo di 5.732.384.000,00 euro, nonche' i decreti del 26 ottobre e del 26 novembre 2012, con i quali si e' data attuazione al medesimo provvedimento dell'8 ottobre 2012; Visto il decreto ministeriale n. 31179 del 16 aprile 2013 con il quale e' stata disposta l'erogazione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2013, di due quote di 2.866.192.000,00 euro ciascuna, per un importo complessivo di 5.732.384.000,00 euro, ed e' stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della prima quota; Vista la lettera n. 35947 del 22 aprile 2013 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta del Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad erogare a favore del MES il suddetto importo di 2.866.192.000,00 euro; nonche' la lettera n. 0417100/13 del 30 aprile 2013 con cui la Banca d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata; Ritenuto pertanto di dover procedere, in occasione dell'emissione dei buoni del Tesoro di durata decennale, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' dei buoni del Tesoro quinquennali emessi contestualmente con decreto in pari data, al reperimento delle risorse da destinare alle finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 116 del 2012, per l'importo complessivo di 2.866.192.000,00 euro, ripartito in parti uguali fra le due emissioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 84.639 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 25 marzo e 23 aprile 2013, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo verra' destinato, quanto all'importo di 1.433.096.000,00 euro, alle finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 116 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio; Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quinta dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, il cui netto ricavo verra' destinato, quanto all'importo di 1.433.096.000,00 euro, alle medesime finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 116 del 2012, e, per la rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge n. 116 del 2012, tutti citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° maggio 2023, di cui al decreto del 25 febbraio 2013, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A). Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 25 febbraio 2013. I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
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| Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2013, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 febbraio 2013. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 febbraio 2013. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
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| Art. 3
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verra' ripartita con le modalita' di seguito indicate. La tranche supplementare verra' collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 febbraio 2013, in quanto applicabili. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2013. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sara' determinato nella maniera seguente: per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sara' uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verra' compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio; per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sara' attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.
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| Art. 4
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 3 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 giugno 2013. A fronte del versamento del netto ricavo dell'emissione, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3; successivamente, previa rettifica di detta quietanza disposta dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, la medesima Sezione di Tesoreria Provinciale emettera' un'ulteriore quietanza per l'importo di 1.433.096.000,00 euro con imputazione al Capo X - unita' di voto parlamentare 4.1.1, capitolo 5061. A fronte del versamento dei dietimi d'interesse dovuti, la menzionata Sezione di Tesoreria Provinciale rilascera' apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo 3240 (unita' di voto parlamentare 2.1.3), art. 3. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
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| Art. 5
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 febbraio 2013, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 maggio 2013
p. il direttore generale del Tesoro Cannata
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