Gazzetta n. 132 del 7 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 maggio 2013
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 85).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 27 maggio 2013;

Dispone:

Art. 1

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino nel mese di marzo 2013 il Presidente della predetta Provincia e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato cui non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della Provincia di Pesaro e Urbino, nonche' della collaborazione della Regione Marche e degli Enti locali della Regione medesima.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:
a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa.
5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
6. I contributi sono erogati agli enti locali previa rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
 
Art. 2

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il contributo per ciascun nucleo familiare non puo' comunque superare il limite massimo di € 600,00 mensili.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, stipulando apposite convenzioni.
3. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.
 
Art. 3

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, nonche' con ulteriori risorse rese, eventualmente, disponibili da soggetti pubblici, da amministrazioni statali, dalla Regione Marche e dagli enti locali della medesima Regione.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4

1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, nel limite massimo di 30 unita', direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, fatta eccezione per il personale dirigenziale, e' riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente rese, per la durata dello stato d'emergenza, ulteriori rispetto a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato puo' provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16, e successive modifiche ed integrazioni;
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 6

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza mensile, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
 
Art. 7

1. Entro dieci giorni prima della scadenza dello stato d'emergenza, si provvede ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2013

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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