Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 aprile 2013 |
Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese»; Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare: il comma 354, con il quale e' istituito, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito FRI) per la concessione alle imprese di finanziamenti agevolati, con una dotazione iniziale, alimentata con le risorse del risparmio postale, di 6.000 milioni di euro; i commi 355 e 356, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalita' di utilizzo; il comma 357, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma 355, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti, nonche' le ulteriori modalita' ivi descritte; il comma 358, che prevede che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; il comma 359, che prevede che sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota pari ad almeno il trenta per cento del FRI sia destinata al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, emanato ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sui finanziamenti agevolati concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI; Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, con il quale sono stabilite, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del 12 luglio 2006, le procedure e le modalita' operative concernenti il monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia statale di ultima istanza; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 98392 del 1° dicembre 2011, emanato ai sensi del comma 358 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il quale e' definito il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, che stabilisce le modalita' di funzionamento del FRI e, in particolare, il punto 2 ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 45, con la quale e' ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 22 dicembre 2006, n. 167, con la quale e' modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo; Vista la delibera del CIPE 27 marzo 2008, n. 38, con la quale e' effettuata una nuova ripartizione della somma pari a 6.000 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE 18 novembre 2010, n. 101, recante riprogrammazione e integrazione della citata delibera CIPE n. 38/2008; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» (di seguito decreto-legge n. 83/2012); Visto, in particolare, l'art. 30, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 83/2012, i quali prevedono che, con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, sono determinate, tra l'altro, le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, da destinare, nel limite massimo del settanta per cento, alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile individuate dall'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge; Effettuate le verifiche relative all'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti contenenti le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sul FRI; Tenuto conto dei dati forniti da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in merito ai rientri di capitale relativi ai finanziamenti gia' erogati; Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento all'utilizzazione delle risorse del FRI ad esso assegnate dal CIPE con le citate deliberazioni;
Decretano:
Art. 1 Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalita' di ricognizione delle risorse del FRI che risultano non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, al fine del successivo utilizzo delle medesime per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23, comma 2, del precitato decreto-legge. 2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012, costituiscono risorse non utilizzate del FRI quelle gia' destinate dal CIPE: a) per interventi in relazione ai quali non siano state ancora pubblicate le modalita' per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni; b) derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili; c) provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti gia' erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Risorse non utilizzate per mancata pubblicazione delle modalita' di accesso
1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' effettuata con riferimento alle seguenti categorie: a) risorse destinate ad interventi in relazione ai quali non sono stati pubblicati i decreti contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) risorse destinate ad interventi in relazione ai quali, all'emanazione dei decreti di cui alla lettera a), non ha fatto seguito la pubblicazione, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dei bandi attuativi, ovvero dei provvedimenti che consentono alle imprese la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni.
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| Art. 3 Risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili
1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e' effettuata con riferimento alle seguenti categorie: a) risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi e sui provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per i quali, al 31 dicembre dell'esercizio cui la ricognizione e' riferita, siano chiusi i termini di presentazione delle domande; b) risorse derivanti dal ricalcolo delle agevolazioni concesse a favore dei singoli programmi ultimati, per i quali, al 31 dicembre di ciascun esercizio, siano concluse definitivamente le procedure di concessione delle agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti. 2. Le eccedenze di cui al comma 1, lettera a), sono determinate dal differenziale tra l'importo delle risorse destinate a ciascun bando o provvedimento e l'importo costituito dal fabbisogno per la copertura delle istanze ammesse incrementato dal valore delle istanze proposte per le quali le attivita' istruttorie non risultano concluse.
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| Art. 4 Risorse provenienti da rientri di capitale relativi. a finanziamenti gia' erogati e a revoche comminate
1. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e' effettuata con riferimento alle seguenti categorie: a) risorse rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti erogati; b) risorse rivenienti dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento; c) risorse rivenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata.
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| Art. 5 Modalita' e termini per la ricognizione delle risorse non utilizzate
1. Ai fini della ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al presente decreto e' istituito il «Comitato per la ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI» (di seguito Comitato) composto da: a) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di presidente; b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; e) due rappresentanti di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; f) un rappresentante della segreteria del CIPE, per il coordinamento con la gestione delle risorse del FRI attribuite dal CIPE con proprie deliberazioni. 2. I componenti del comitato sono nominati con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e sono scelti dalle singole amministrazioni tra i funzionari in grado di impegnare le amministrazioni stesse essendo legittimati alla comunicazione, alla verifica e alla validazione dei dati necessari. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 3. Il comitato provvede, anche attraverso il supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e sulla base dei dati forniti dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 1, alla ricognizione delle risorse non utilizzate per ciascun esercizio, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1. 4. La ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3 e' effettuata secondo le seguenti modalita': a) le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), sono individuate dal comitato mediante la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al 31 dicembre di ciascun esercizio; b) le risorse di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1 e 4, comma 1, lettera c), sono individuate dal comitato sulla base dei dati forniti dai rappresentati delle amministrazioni di cui al comma 1, utilizzando un prospetto elaborato dal comitato medesimo recante l'indicazione delle risorse non utilizzate da ciascuna amministrazione. Nel caso in cui i rappresentanti precitati non comunichino al comitato le necessarie informazioni, il prospetto ricognitivo e' compilato dallo stesso comitato sulla base dei dati disponibili forniti da Cassa depositi e prestiti S.p.a.; c) le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), sono individuate sulla base della ricognizione operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. utilizzando le proprie scritture contabili. 5. Il comitato comunica la ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al presente articolo al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio di ciascun esercizio a partire dal 28 febbraio 2014, avvalendosi di schemi utili all'emanazione del decreto di cui all'art. 6, comma 1, e allegando una relazione esplicativa.
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| Art. 6 Accertamento e ripartizione delle risorse non utilizzate
1. Sulla base degli esiti della ricognizione di cui all'art. 5, comma 3, il direttore generale del Tesoro, con decreto da emanare entro il 31 marzo di ciascun esercizio, a partire dal 31 marzo 2014, rende noto l'ammontare delle risorse non utilizzate al 31 dicembre di ciascun esercizio, ferma restando la ricognizione operata ai sensi dell'art. 7. 2. Le risorse non utilizzate in ciascun esercizio che, per qualsiasi causa, non abbiano formato oggetto di ricognizione con il decreto previsto per l'esercizio medesimo, sono individuate nei decreti riferiti agli esercizi successivi. Con i medesimi decreti sono apportati eventuali correttivi dell'ammontare delle risorse individuate come non utilizzate nei precedenti esercizi. 3. Le risorse che risultano non utilizzate a seguito delle ricognizioni di cui al presente decreto sono destinate, nei limiti di cui al comma 4, alle finalita' di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 nella misura del settanta per cento dell'ammontare complessivo delle stesse. 4. Al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dall'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'importo delle risorse di cui al comma 3 effettivamente utilizzabili per gli interventi del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 e' quantificato da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354 della predetta legge, tenuto conto dei fabbisogni di risorse del FRI per gli interventi di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2012, n. 122, nonche' dei tassi di interesse di cui all'art. 1, comma 358, della medesima legge n. 311 del 2004 e dei tassi minimi da applicare ai finanziamenti agevolati concessi per le finalita' di cui al predetto art. 23, in ogni caso non inferiori allo 0,80 per cento annuo. Detto tasso potra' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'art. 30, comma 4 del decreto-legge n. 83/2012. 5. Con successivo decreto, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, sono determinati il riparto delle risorse di cui al comma 4 tra le finalita' del Fondo previsto dall'art. 23 del predetto decreto-legge e le modalita' di utilizzo delle stesse.
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| Art. 7 Prima ricognizione delle risorse non utilizzate al 31 dicembre 2012
1. In via di prima ricognizione, sulla base delle verifiche compiute dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia delle finanze e dei dati forniti, per la parte di competenza, da Cassa depositi e prestiti S.p.a., le risorse che risultano non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012 sono individuate nella tabella allegata al presente decreto. 2. L'individuazione delle risorse non utilizzate alla data del 31 dicembre 2012, diverse da quelle oggetto di prima ricognizione ai sensi del comma 1, e le integrazioni alla predetta prima ricognizione sono effettuate con le medesime modalita' e con termini equivalenti a quelli previsti dall'art. 5 e sono rese note con il decreto di cui all'art. 6, comma 1, da emanare entro 60 giorni dalla data di costituzione del comitato istituito ai sensi dell'art. 5. 3. Le risorse individuate nella tabella allegata al presente decreto sono attribuite alle finalita' del Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012 nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2013
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 192
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