Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 marzo 2013
Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti di innovazione industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 841 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo;
Visto l'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la realizzazione di progetti di innovazione industriale nell'ambito di specifiche aree tecnologiche;
Visto l'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296 del 2006, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto istituisca appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);
Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008 con il quale e' stato istituito, ai sensi del citato art. 1, comma 845 della legge n. 296 del 2006, il predetto regime di aiuto;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale le risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo destinate ai Progetti di innovazione industriale (nel seguito PII) sono state ripartite tra le aree tecnologiche indicate all'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296 del 2006;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Efficienza energetica»;
Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Mobilita' sostenibile»;
Visto il decreto interministeriale 6 marzo 2008 con il quale e' stato adottato il progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per l'«Efficienza energetica», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale per la «Mobilita' sostenibile», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, con il quale e' stato emanato il bando relativo al citato progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"», e sono stati stabiliti condizioni, criteri e modalita' per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di ricerca e sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 maggio 2012, con il quale sono state stabilite procedure semplificate per la gestione dei PII relativi ai bandi «Efficienza energetica», «Mobilita' sostenibile» e «Nuove tecnologie per il "Made in Italy"»;
Considerato che numerose imprese hanno rappresentato l'impossibilita' di completare i progetti nei termini massimi stabiliti dai decreti suddetti;
Ritenuto opportuno favorire la positiva conclusione del maggior numero possibile di progetti, consentendo ai proponenti di portare a termine le attivita' di sperimentazione e sviluppo;

Decreta:
Articolo unico
Concessione di ulteriore proroga
della durata dei programmi di innovazione industriale

1 .Il periodo di proroga di diciotto mesi, previsto dall'art. 3, comma 8, dei bandi citati in premessa nonche' dall'art. 4, comma 1, del decreto 15 maggio 2012, puo' essere incrementato di ulteriori dodici mesi, fermo restando l'obbligo relativo ai termini di presentazione del primo stato di avanzamento lavori previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le richieste di proroga che non comportino una rimodulazione degli stati di avanzamento lavori, ma solo lo slittamento dell'ultimo stato di avanzamento lavori, sia che rientrino nei termini previsti dal comma 1, sia che rientrino nei termini dei diciotto mesi gia' previsti dalla normativa, sono consentite senza ulteriore valutazione da parte del TO. Entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, Invitalia trasmette al soggetto primo proponente ovvero referente, e per conoscenza al Ministero, una nota di presa d'atto della proroga intervenuta.
3. La concessione della proroga di cui al comma 1 e' subordinata alla corrispondente proroga della durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa eventualmente presentata ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, se non ancora svincolata.
4. Al fine di consentire il rispetto degli obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del PON Ricerca e competitivita' 2007-2013, i programmi, o le parti di programma, agevolati con tali risorse non possono in ogni caso concludersi oltre la data del 30 giugno 2015.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 192
 
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