Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 dicembre 2012
Ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2012. (Decreto n. 955/RIC).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita' (PRIN), al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonche' le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;
Visto l'art. 1, comma 872, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 32 comma 2 lettera a) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale reca disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione del FIRST e prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la destinazione di una quota non inferiore al 15% delle disponibilita' complessive del Fondo al finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali;
Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10% del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore a 40 anni;
Visto l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 che prevede che la spesa relativa ai compensi nelle procedure di selezione e valutazione dei programmi e progetti di ricerca sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca e abbia un importo massimo non superiore all'1% dei predetti fondi;
Visto l'art. 32 comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che «Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
Visto l'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede che la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca fondamentale sia compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3% dei predetti fondi;
Considerato che le risorse del FIRST, iscritte sul capitolo 7245 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, effettivamente disponibili per l'anno 2012 sono pari ad € 82.215.518,00, tenuto conto delle riduzioni apportate in bilancio in applicazione dell'art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Ritenuto di valorizzare i progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore ai 40 anni oltre la percentuale minima stabilita ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come modificato dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2012, per un totale € 82.215.518, sono cosi' ripartite:
1) € 12.332.328 per il finanziamento di interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, pari al 15% del totale del Fondo, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 123.332 Euro, corrispondente all'1% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
2) € 39.443.190 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale secondo i criteri definiti con appositi bandi, comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 1.183.296 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
3) € 30.440.000 per il finanziamento di progetti di ricerca fondamentale in favore di giovani ricercatori di eta' inferiore ai 40 anni comprensivo dei costi relativi alle attivita' di valutazione e monitoraggio pari a 913.200 Euro, corrispondente al 3% del relativo finanziamento ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 145
 
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