Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 maggio 2013
Regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del sistema di interconnessione tra il Sistema informativo del casellario (SIC) e il Sistema integrato dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES).


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia penale
e
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi informativi automatizzati

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.);
Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);
Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari;
Considerato che il sistema informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES) rappresenta, in applicazione dell'art. 3 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, un registro informatizzato che contiene e aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 1989, nonche' ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attivita' degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili;
Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il SIES e' finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC);
Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008 che assicurano la conformita' del SIES alle norme contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264;
Rilevato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa e' assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007;
Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere b) e d), del decreto 25 gennaio 2007 ha assegnato, in via transitoria e in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES, all'ufficio locale una competenza generale per la iscrizione dei provvedimenti concernenti la magistratura della sorveglianza in base al luogo di nascita del soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non e' stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato;
Considerato che le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati hanno progettato congiuntamente un sistema d'interconnessione tra il sistema SIC e il sistema SIES, basato anche su servizi in cooperazione applicativa, che consente la trasmissione diretta al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura di sorveglianza (Tribunale di sorveglianza e Ufficio di sorveglianza) gestiti sul sottosistema SIUS e l'acquisizione automatica dei titoli esecutivi da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al sottosistema SIEP;
Ritenuto che il progetto si pone come obiettivo primario il compito di semplificare le attivita' degli utenti dei sistemi SIC e SIES, sostituendo, per quanto riguarda il SIC, l'attuale servizio di data entry effettuato dagli uffici locali, con la trasmissione automatica al sistema del casellario dei provvedimenti giudiziari gestiti sul sistema SIES (sottosistema SIUS);
Ritenuto che in tale modo verra' garantita l'alimentazione automatica della banca dati centralizzata del sistema informativo del casellario, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale;
Considerato che i due sistemi SIC e SIUS sono posti all'interno della Rete della Giustizia e interconnessi in piena conformita' delle regole tecniche e di sicurezza del Ministero della giustizia e che l'interconnessione e' realizzata tramite l'utilizzo di protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione;
Ritenuto, pertanto, di dover abrogare la lettera b) del comma 3 dell'art. 18, e modificare la lettera d) dello stesso articolo;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Dispongono:

Art. 1
Ambito di applicazione e contenuto

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecnico operative per consentire la trasmissione diretta e l'acquisizione sul SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza gestiti sul sistema SIUS, che sono oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del T.U., nonche' le modalita' per consentire l'acquisizione automatica e l'aggiornamento dei titoli esecutivi iscritti sul SIC da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al SIEP.
2. La trasmissione e l'acquisizione avviene attraverso un sistema di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi situati all'interno del dominio giustizia) realizzato in piena conformita' delle regole tecniche e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dal Ministero della giustizia. L'interconnessione avviene tramite protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione.
3. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza e gli uffici del pubblico ministero assumono, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, ai quali e' demandata anche la competenza sulle attivita' necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC.
4. Per l'utilizzo dell'interconnessione tra i sistemi SIC e SIES sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
5. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale per quanto riguarda il SIC e, per il SIES, quanto agli apparati tecnologici, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel cui ambito e' istituita la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le definizioni, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) «SIC» o «sistema» e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 3 T.U.). Il controllo e la gestione del sistema e delle banche dati e' demandato all'ufficio del casellario centrale (art. 19 T.U.);
b) «Sistema SIES» e' il sistema informativo dell'esecuzione penale che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha concepito allo scopo di informatizzare tutte le attivita' connesse all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari delle Procure, dei Tribunali di sorveglianza, degli Uffici di sorveglianza e degli uffici del giudice dell'esecuzione. In particolare l'applicativo SIES e' segmentato in tre sottosistemi: il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il sistema informativo uffici di sorveglianza (SIUS) e il sistema informativo giudice dell'esecuzione (SIGE).
c) «Sistema SIUS» e' il sistema che gestisce tutte le attivita' connesse ai procedimenti della magistratura della sorveglianza;
d) «Sistema SIEP» e' il sistema che gestisce tutte le attivita' dei procedimenti del pubblico ministero;
e) «sistema di interconnessione SIC/SIES» e' l'insieme del software, hardware e reti di trasmissione che collegano i sistemi SIC ed il sistema SIES (sottosistemi SIEP e SIIUS) posti all'interno del dominio della giustizia;
f) «servizio web» e' l'insieme dei moduli software realizzati sui due sistemi SIC e SIES, basati sulla cooperazione applicativa e sulla tecnologia cosiddetta Web Service, per i fini del presente decreto;
g) «modulo WEB/SIC-SIES» o «servizio applicativo di interoperabilita'» e' l'applicazione che consente direttamente dei sistemi fonte (SIEP e SIUS) di consultare la banca dati del sistema del casellario per i fini del presente decreto;
h) «ufficio iscrizione SIUS/SIEP» o «ufficio SIUS/SIEP» e' il Tribunale di sorveglianza, l'Ufficio di sorveglianza e l'ufficio del pubblico ministero che assume, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, al quale e' demandata anche la competenza sulle attivita' necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC;
i) «Utente SIUS/SIEP» e' l'utente autorizzato dall'ufficio giudiziario ad accedere al sistema SIUS o SIEP e abilitato ad effettuare le operazioni di cui al presente decreto;
j) «titolo esecutivo» e' la sentenza penale di condanna, la sentenza di proscioglimento o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
k) «provvedimento/soggetto provvisorio» e' il provvedimento/soggetto iscritto provvisoriamente sul SIC al fine di consentire l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza e del titolo esecutivo trasmesso da SIEP;
l) «portale del casellario» e' il sito dell'ufficio del casellario centrale disponibile all'interno del dominio giustizia;
m) «RUG» (Rete Unitaria della Giustizia) e' l'infrastruttura telematica che interconnette tra loro i sistemi informatici interni al Dominio Giustizia;
n) «Alias» e' il soggetto iscritto nel sistema che risulta condannato con identita' diverse;
o) «Anagrafica di richiamo» e' il soggetto iscritto nel sistema per il quale, successivamente alla condanna, sono stati cambiati i dati anagrafici a seguito di comunicazione del comune competente;
p) per le «altre definizioni» si rimanda ai decreti dirigenziali del 25 gennaio 2007 e del 5 dicembre 2012.
 
Art. 3
Principi e funzioni
del sistema interconnessione SIC/SIUS

1. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza, attraverso il sistema di interconnessione SIC/SIUS, trasmettono direttamente dal SIUS al sistema SIC i propri provvedimenti giudiziari, richiamando un apposito servizio web. Tale servizio provvede, in tempo reale, all'iscrizione dei provvedimenti nella banca dati del casellario giudiziale e a restituire l'esito dell'operazione. In caso di esito positivo, il servizio trasmette al sistema SIUS i dati relativi alle generalita' del soggetto, al provvedimento giudiziario trasmesso, al procedimento SIUS (numero e anno), al titolo esecutivo, nonche', anche a fini di controllo, l'estratto del provvedimento iscritto ai sensi dell'art. 4 del T.U.
2. Presupposto per la trasmissione dal SIUS al SIC di un provvedimento giudiziario e' che sul SIC risultino presenti sia il soggetto sia il titolo esecutivo. In caso di assenza di tali dati, sia essa parziale (manca il titolo esecutivo) o totale (manca il soggetto e il titolo esecutivo) la trasmissione e' rifiutata segnalando all'utente SIUS il motivo del rifiuto.
3. Il SIC mediante appositi controlli automatici verifica la validita' e la congruenza dei dati trasmessi dal sistema SIUS e rileva, inoltre, eventuali errori anche attraverso un raffronto tra i dati del provvedimento trasmesso dal SIUS e quelli presenti sul titolo esecutivo del SIC. Gli eventuali errori riscontrati sono evidenziati e trasmessi al sistema SIUS con apposite segnalazioni.
4. Sul portale del casellario sono pubblicate le tabelle contenenti l'elenco analitico di tutti i provvedimenti giudiziari in materia di sorveglianza che saranno oggetto di trasmissione. Qualsiasi tentativo di invio di provvedimenti non presenti nelle citate tabelle e' rifiutato con apposita segnalazione.
 
Art. 4
Modalita' di trasmissione dal SIUS al SIC dei provvedimenti
giudiziari della magistratura di sorveglianza
1. La trasmissione diretta dal SIUS al SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza, e' consentita secondo le seguenti modalita':
a) Servizio in cooperazione applicativa tramite la tecnologia cosiddetta Web Service;
b) Servizio applicativo di interoperabilita', denominato «WEB/SIC-SIES», reso disponibile sul sistema SIUS.
 
Art. 5
Trasmissione dal SIUS al SIC dei provvedimenti giudiziari della
magistratura di sorveglianza - Servizio in cooperazione applicativa
tramite la tecnologia Web Service
1. Per la trasmissione dei provvedimenti giudiziari dal SIUS al SIC, nella modalita' indicata all'art. 4, comma 1, lettera a), sono utilizzate le seguenti componenti applicative e tecniche necessarie per l'interconnessione. In particolare:
a) Per il SIC:
ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell'esecuzione in materia di sorveglianza trasmessi dal SIUS e gestione dei loro successivi eventuali aggiornamenti (modifica e cancellazione);
invio al SIUS dell'esito della trasmissione effettuata, comprensiva dell'estratto del provvedimento giudiziario iscritto sul SIC.
b) Per il SIUS:
trasmissione diretta dall'applicativo SIUS dei provvedimenti dell'esecuzione in materia di sorveglianza e dei successivi eventuali aggiornamenti (modifica e cancellazione);
visualizzazione e stampa dell'esito della trasmissione effettuata e dell'estratto del provvedimento iscritto sul SIC;
visualizzazione, per ciascun provvedimento, dell'elenco delle trasmissioni effettuate.
2. Tra i dati trasmessi, sono indicati anche il cognome e il nome del soggetto che effettua la trasmissione dal SIUS o il codice identificativo attribuito allo stesso.
 
Art. 6
Trasmissione dal SIUS al SIC dei provvedimenti giudiziari della
magistratura di sorveglianza - Servizio applicativo di
interoperabilita' «WEB/SIC-SIES»
1. Il servizio applicativo di interoperabilita' («modulo WEB/SIC-SIES»), di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e' utilizzato per la gestione dei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 7.
2. Le modalita' operative sono indicate nei commi 3 e 4 dell'art. 7, nel manuale tecnico-operativo di cui al comma 3 dell'art. 13 e avvengono secondo le disposizioni del decreto 25 gennaio 2007.
 
Art. 7
Principali compiti assegnati agli uffici iscrizione del Tribunale di
sorveglianza e dell'Ufficio di sorveglianza collegati al SIUS
1. Trasferire i provvedimenti definitivi dal SIUS al SIC. I dati del provvedimento sono iscritti automaticamente sul SIC in riferimento al titolo esecutivo e al soggetto per il quale risulta emesso. In caso di assenza sul SIC del soggetto e del titolo esecutivo il trasferimento e' rifiutato, inviando all'utente SIUS, con apposita segnalazione, il motivo del rifiuto.
2. Trasmettere al sistema SIC gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni) effettuati sul sistema SIUS. In particolare, al fine di tenere allineate le banche dei due sistemi, e' necessaria, in caso di cancellazione del provvedimento sul SIUS, anche una cancellazione sul sistema SIC. Successivamente, si puo' procedere ad inviare nuovamente il provvedimento modificato.
3. Gestire i casi di rifiuto del trasferimento derivato dall'assenza sul SIC del soggetto e/o del titolo esecutivo. Dopo aver effettuato gli opportuni controlli l'ufficio SIUS provvede a:
a) inserire, attraverso il «modulo WEB/SIC-SIES», in caso di assenza parziale un provvedimento provvisorio (sentenza o decreto penale) e in caso di assenza totale, ad iscrivere anche i dati anagrafici del soggetto (cosiddetto soggetto provvisorio), secondo le modalita' previste dall'art. 15 del decreto 25 gennaio 2007;
b) trasmettere di nuovo il provvedimento dal SIUS, dopo l'inserimento del provvedimento/soggetto provvisorio. Il provvedimento del SIUS, limitatamente ai soli casi in cui contenga dei dati relativi alla pena, e' iscritto sul SIC con un particolare errore e quindi deve essere successivamente oggetto di validazione da parte dell'ufficio SIUS con le modalita' indicate alla lettera d). Al termine della validazione il SIC invia un'apposita comunicazione visibile sul «modulo WEB/SIC-SIES»;
c) sollecitare, senza ritardo, tramite lo stesso modulo, l'iscrizione definitiva del provvedimento provvisorio all'ufficio iscrizione competente;
d) validare il provvedimento del SIUS trasmettendo di nuovo il provvedimento al SIC (modifica) o operando direttamente sul SIC, quando l'ufficio iscrizione ha provveduto alla definitiva iscrizione e validazione del provvedimento provvisorio sollecitato.
4. Gestire i casi in cui il titolo esecutivo risulti iscritto nel SIC con generalita' diverse rispetto al provvedimento emesso dalla magistratura di sorveglianza. Al fine di consentire il corretto trasferimento del provvedimento SIUS e il collegamento al titolo esecutivo presente sul SIC, l'utente SIUS puo' iscrivere sul SIC, attraverso il «modulo WEB/SIC-SIES» un soggetto («alias» o «anagrafica di richiamo») in correlazione al soggetto aventi generalita' diverse.
5. Gestire i casi di segnalazione di errori riscontrati dal SIC. Per ciascun trasferimento effettuato dal SIUS (inserimento, modifica, cancellazione), sono attivati sul SIC degli appositi controlli. In caso di esito negativo, tali controlli determinano specifiche segnalazioni al sistema SIUS. In alcuni casi il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato «VERIFICATO CON ERRORI». In queste ipotesi l'utente SIUS verifica l'anomalia segnalata e provvede eventualmente alla sua correzione sul SIUS, trasmettendo successivamente al SIC gli aggiornamenti effettuati. Nel caso in cui cio' non sia possibile provvede direttamente sul SIC agli opportuni aggiornamenti attraverso le funzioni disponibili.
6. Sollecitare l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente. Nei casi in cui il titolo esecutivo mancante sul SIC sia un provvedimento di pene concorrenti (cosiddetto cumulo) o una sentenza riconosciuta e quando il soggetto provvisorio risulti nato all'estero, l'ufficio SIUS sollecita l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente, secondo le modalita' indicate nel manuale tecnico-operativo di cui al comma 3 dell'art. 13.
7. Gestire i contrasti tra i dati dei provvedimenti iscritti sul SIUS con quelli iscritti sul SIC. Prima di procedere a quanto disposto ai commi 3 e 4, l'ufficio iscrizione SIUS verifica se il contrasto possa derivare da un errato inserimento dei dati del soggetto o del titolo esecutivo sul SIC o sul SIUS. Se l'errore e' riscontrato sul SIC lo segnala all'ufficio iscrizione competente alla correzione ai sensi dell'art. 15, comma 6, T.U. Invece, se l'errore e' sul SIUS provvede alle eventuali correzioni o lo segnala all'ufficio della procura che ha iscritto il titolo esecutivo sul sistema SIEP.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie in materia di iscrizione sul SIC dei
provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza non
gestibili tramite il sistema di interconnessione SIC/SIUS
1. In via transitoria, a causa della diversita' di trattamento dei provvedimenti gestiti sul sistema SIUS, che non assicura un corretto trattamento dei dati secondo gli attuali standard del casellario, e in attesa della realizzazione degli interventi che consentiranno di trasmettere automaticamente dal SIUS al SIC i provvedimenti giudiziari della magistratura della sorveglianza con le modalita' di cui all'art. 4, l'ufficio iscrizione SIUS, costituito presso ciascun ufficio della magistratura della sorveglianza, cura l'iscrizione sul SIC dei seguenti provvedimenti:
a) provvedimenti concernenti le misure di sicurezza definite in sede di appello dal Tribunale di sorveglianza;
b) provvedimenti concernenti la riabilitazione, ma solo quando e' riferita a piu' titoli esecutivi;
c) provvedimenti concernenti la revoca della dichiarazione della cosiddetta dichiarazione di delinquenza qualificata, sia se disposta con separato decreto sia se disposta contestualmente alla revoca della misura di sicurezza;
d) provvedimenti di cui all'art. 130 del codice di procedura penale (correzione di errori materiali);
e) provvedimenti concernenti l'unificazione delle misure di sicurezza.
2. L'ufficio iscrizione SIUS cura l'iscrizione sul SIC anche dei provvedimenti giudiziari che in sede di trasmissione dal SIUS al SIC hanno causato un errore tecnico, oppure quando non possono essere trasmessi a causa della mancanza del titolo esecutivo sul SIEP.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio iscrizione SIUS, previo accordi con l'ufficio locale, puo' trasmettere l'estratto del provvedimento da iscrivere all'ufficio locale coincidente con la sede del Tribunale di sorveglianza o dell'Ufficio di sorveglianza.
4. L'iscrizione dei provvedimenti effettuata direttamente sul SIC avviene con le stesse modalita' stabilite nel decreto 25 gennaio 2007.
 
Art. 9

Principi e funzioni del sistema interconnessione SIC/SIEP e
principali compiti assegnati agli uffici

1. L'acquisizione automatica dei titoli esecutivi dal SIC da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al SIEP e l'eventuale aggiornamento dei titoli esecutivi non presenti sul SIC avviene, in tempo reale, tramite il sistema di interconnessione SIC/SIES, con le stesse modalita' di cui all'art. 4.
2. Per l'acquisizione del titolo esecutivo dal SIC, l'utente SIEP ricerca attraverso il «modulo WEB/SICSIES» il provvedimento giudiziario (titolo esecutivo) sul sistema SIC. Una volta individuato il titolo esecutivo, l'utente SIEP provvede a confermare il trasferimento dal sistema SIC al sistema SIEP. Il sistema SIEP provvede automaticamente a iscrivere i dati del titolo esecutivo (dati soggetto e provvedimento giudiziario) sul registro informatizzato dell'esecuzione e ad assegnare il relativo numero di registro. Contestualmente al trasferimento dei dati del titolo esecutivo, se richiesto, e' trasmesso anche il certificato del casellario giudiziale (in formato PDF).
3. Nei casi in cui il titolo esecutivo risulti mancante sul SIC, l'utente SIEP provvede a trasferire il titolo esecutivo iscritto sul sistema SIEP al SIC, tramite il servizio web di cui all'art. 4. Il SIC acquisisce il titolo esecutivo trasmesso quale provvedimento provvisorio. Al termine del trasferimento l'utente SIEP sollecita l'iscrizione all'ufficio iscrizione competente come previsto dall'art. 15 del decreto 25 gennaio 2007. L'acquisizione dei provvedimenti a titolo provvisorio e' consentita anche per i soggetti che non hanno precedenti penali e in tali casi i dati anagrafici del soggetto sono acquisiti provvisoriamente (cosiddetto soggetto provvisorio). L'utente SIEP, appena ricevuta la comunicazione inviata dal SIC dell'avvenuta validazione del provvedimento sollecitato, puo' verificare attraverso il modulo «WEB/SIC-SIES» eventuali discordanze tra il provvedimento trasferito e quello validato.
 
Art. 10
Principali compiti dell'ufficio iscrizione del SIC
per la gestione dei provvedimenti provvisori sollecitati

1. L'ufficio iscrizione verifica, con cadenza giornaliera, attraverso l'apposita funzione disponibile sul SIC, l'esistenza di comunicazioni o solleciti ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 4, del decreto 25 gennaio 2007.
2. L'ufficio iscrizione provvede, senza ritardo e comunque entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del relativo sollecito, ad iscrivere il provvedimento sollecitato oppure a comunicare per via telematica all'ufficio iscrizione che ha effettuato il sollecito i motivi del rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto 25 gennaio 2007.
3. L'ufficio iscrizione sollecitato per l'iscrizione sottopone ad una ulteriore verifica i dati trasmessi e al fine di attivare tutti i controlli previsti sul SIC, effettua di nuovo un salvataggio di tutti gli elementi del titolo esecutivo (dati provvedimento, reati, dispositivo, pene accessorie, misure di sicurezza) e solo successivamente puo' procedere alle fasi di verifica e validazione, compresa quella del soggetto provvisorio.
 
Art. 11
Modalita' per la richiesta di accesso e attivazione degli uffici sul
SIC per l'utilizzo dei sistemi di interconnessione
1. L'accesso e l'attivazione sul SIC da parte degli uffici giudiziari di cui al presente decreto e' subordinato all'espletamento di una procedura di registrazione sul sistema, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e secondo le modalita' indicate nel decreto 25 gennaio 2007.
 
Art. 12

Politiche di sicurezza - Controllo e verifica degli accessi e delle
operazioni svolte sui sistemi di interconnessione

1. Per i sistemi di interconnessione del presente decreto restano ferme le politiche di sicurezza adottate sul SIC ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto 25 gennaio 2007.
2. L'ufficio giudiziario interessato definisce nell'ambito del proprio sistema SIUS o sistema SIEP, per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei provvedimenti e all'accesso al SIC tramite il modulo di interoperabilita' WEB/SIES, i corrispondenti livelli di visibilita' e operativita', sulla base di profili di autorizzazione e di credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e ad uso esclusivo dell'utente. Assume, inoltre, la piena responsabilita' in merito alla gestione e all'utilizzo degli accessi al proprio sistema, nonche' al trattamento dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate alla consultazione.
3. Ogni qualvolta viene trasmesso o acquisito un provvedimento oppure e' effettuato l'accesso al servizio applicativo di interoperabilita' («modulo WEB/SIES») da parte degli utenti dei sistemi SIUS e SIEP, Il sistema del casellario assicura la registrazione automatica nel proprio sistema di autenticazione, se non gia' presente, dei dati relativi all'utente, l'assegnazione allo stesso di un codice univoco e la registrazione delle operazioni effettuate.
4. Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC e' stata realizzata in piena conformita' alle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall'Amministrazione. Nello specifico l'interconnessione avviene tramite un servizio di cooperazione applicativa basato sull'uso della tecnologia del cosiddetto Web Service e del protocollo SSL.
 
Art. 13
Disposizioni finali

1. L'art. 18 del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 e' modificato come segue:
a) la lettera b) del comma 3 e' abrogata;
b) la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente: «d) nell'ipotesi di cui alla lettera a) del presente comma, l'estratto del provvedimento da iscrivere sia trasmesso senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, all'ufficio locale presso il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.».
2. All'art. 18, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente comma 3 ter: «E' fatta salva l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 per i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni e dal magistrato di sorveglianza per i minorenni nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 79, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354.».
3. Per facilitare il compimento delle attivita' indicate nel presente decreto viene messo a disposizione sul portale del casellario un manuale tecnico-operativo.
 
Art. 14
Norma finale

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal 1° luglio 2013.
Roma, 22 maggio 2013

Il direttore generale
della giustizia penale
Frunzio
II direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati
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