Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 22 maggio 2013 |
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Trieste ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Trieste. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente, l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS); Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004 recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale" e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 0013748 del 13 maggio 2013, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;
Decreta:
Art. 1 Attivazione del Centro VTS di Trieste
1. E' attivato il Centro VTS di Trieste che ha sede presso la Capitaneria di porto di Trieste. 2. La Capitaneria di porto di Trieste e' l'autorita' VTS di Trieste ed assolve al ruolo di LCA (local competent authority) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3
Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Trieste, ne danno comunicazione all'Autorita' VTS di Trieste con la seguente procedura: 1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 11, riserva can. 16) contenente i seguenti dati: - identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI); - gruppo data orario in UTC e posizione; - rotta e velocita'; - pescaggio; - porto di destinazione ed orario stimato di arrivo; - carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO; - caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che hanno tonnellaggio uguale o superiore a 1.000 GT; - indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico; - numero totale di persone a bordo; - difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave. 2. La comunicazione, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), e' trasmessa non appena la nave accede all'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.
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| Art. 2 Limiti dell'area VTS di Trieste
1. L'area VTS di Trieste e' delimitata dalla spezzata che congiunge i punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche (datum di riferimento WGS 84): a) lat. 45° 43' 34.9200" N - long. 013° 41' 23.5800" E b) lat. 45° 42' 27.0000" N - long. 013° 34' 36.0000" E c) lat. 45° 36' 59.1600" N - long. 013° 34' 36.0000" E d) lat. 45° 37' 50.3700" N - long. 013° 37' 47.3300" E e) lat. 45° 35' 56.3700" N - long. 013° 42' 44.3400" E f) lat. 45° 35' 41.3700" N - long. 013° 43' 08.3400" E g) lat. 45° 35' 42.8906" N - long. 013° 43' 23.2698" E 2. Le comunicazioni tra l'Autorita' VTS di Trieste e le navi in arrivo hanno inizio nell'area di primo contatto, individuata nella zona di mare adiacente l'area VTS di cui al comma 1 ed ampia 3 miglia. 3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.
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| Art. 3 Obbligo di rapportazione
1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, che intendano transitare nell'area VTS di Trieste di cui all'art. 2 del presente decreto, inoltrano, senza ritardo, preventiva comunicazione all'Autorita' VTS di Trieste, seguendo le procedure riportate nell'allegato 2.
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| Art. 4 Servizi erogati dal VTS
1. L'autorita' VTS di Trieste, in conformita' alle linee guida emanate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), esercita le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ed eroga: a) il servizio informazioni; b) il servizio di assistenza alla navigazione; c) il servizio di organizzazione del traffico.
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| Art. 5 Ulteriori prescrizioni
1. Fatta salva l'osservanza degli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che transitano nell'area VTS di Trieste sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni: a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 11; b) effettuare la navigazione con particolare cautela; c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare con immediatezza, a richiesta dell'Autorita' VTS di Trieste; d) comunicare tempestivamente all'Autorita' VTS di Trieste ogni avaria, sinistro, perdita di carico, o altro inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio della comunicazione di cui all'allegato 2. 2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Trieste dall'osservanza delle norme della COLREG 1972 ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2013
Il Ministro: Lupi
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