Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 20 maggio 2013 |
Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida", di seguito definito Codice della Strada; Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere b), c) e d) del predetto Codice della Strada, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15 kW; Visto altresi' il comma 4 del predetto art. 116 del Codice della Strada, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A; Visto l'art. 121, comma 2, del Codice della Strada, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto altresi' il comma 3 del predetto art. 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 30 gennaio 2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti"; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle manovre oggetto della prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del medesimo decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocita' prescritti; Ritenuto necessario dettare disposizioni in materia di aree libere che, in relazione a ciascun percorso di manovra, possano garantire la sicurezza dei candidati al conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 ed A, in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo, nell'esecuzione delle predette manovre della prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti; Ritenuto altresi' necessario definire tali fasce minime di rispetto, in relazione alle velocita' minime prescritte, dall'allegato 2, lettera B, punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5, del decreto legislativo n. 59 del 2011 per l'esecuzione delle manovre ivi prescritte; Considerata la necessita' di procedere, in un'ottica di garanzia della sicurezza dei candidati, ad una puntuale verifica della idoneita' delle aree, gia' adibite all'espletamento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per le patenti delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle predette prove; Considerato che, nelle more della predetta verifica e dell'eventuale adeguamento delle stesse aree - al fine di garantire comunque il regolare svolgimento degli esami in parola, in condizioni di sicurezza e di uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale - e' opportuno che le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del citato decreto ministeriale, per le quali e' prescritta una velocita' di 50 Km/h, siano svolte ad una velocita' di almeno 30 Km/h;
Decreta:
Art. 1
Disposizioni in materia di aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova
1. Al fine di non pregiudicare la sicurezza dei candidati in caso di cadute o perdita di controllo del veicolo, l'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui agli allegati da 1 a 4 del presente decreto, conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, e' conforme ai requisiti minimi di cui al presente decreto: essa comprende l'area dei singoli circuiti ed, ove prevista, quella delle relative vie di fuga, disciplinate ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' l'area della fascia perimetrale di rispetto, disciplinata ai sensi del comma 4. 2. Al fine di salvaguardare l'esecuzione delle prove in sicurezza, la superficie destinata ai circuiti di cui agli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto, e' incrementata di un'ulteriore superficie minima, denominata via di fuga, stimata in relazione alla velocita' di percorrenza e conforme a quanto indicato nei predetti allegati. 3. Fermo restando la necessita' di garantire la sequenza delle prove, cosi' come prevista dal decreto ministeriale di cui al comma 1, le aree dei singoli circuiti, comprese le eventuali vie di fuga, sono realizzate e combinate, in relazione agli spazi disponibili, secondo diverse configurazioni, in modo da avere una geometria dell'area destinata ai percorsi di prova non necessariamente rettangolare. E' fatto divieto di sovrapporre le aree di uno o piu' circuiti tuttavia, previa adeguata valutazione di opportunita' e sicurezza, la via di fuga di un circuito puo' sovrapporsi con parti di altri circuiti. Nella tabella degli allegati, sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili soluzioni di allestimento dell'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova. 4. Intorno all'area dove insistono i circuiti ed, ove previste, le relative via di fuga, e' garantita una fascia perimetrale di rispetto, libera da ogni tipo di ostacolo, avente larghezza almeno pari a 3 metri, nelle zone non interessate dalla parte finale di ciascun circuito di prova, ed almeno pari a 5 metri in tali parti finali. La larghezza di 5 metri puo' essere ridotta a 3 metri solo a condizione di proteggere i piu' ristretti margini con adeguate protezioni degli ostacoli presenti. 5. L'area destinata all'effettuazione dei percorsi di prova, di cui al comma 1, e' agevolmente accessibile con i veicoli di prova ed e' dotata di pavimentazione in buono stato e priva di ammaloramenti: la fascia di rispetto perimetrale puo' essere pavimentata, nella parte esterna a partire da 1,5 metri dal lato confinante con i circuiti, ed eventualmente con le relative vie di fuga, con materiale di tipo diverso da quello utilizzato per l'area degli stessi, purche' la pavimentazione risulti regolare, non sconnessa e comunque carrabile con i veicoli utilizzati per le prove.
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
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| TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Disposizioni in materia allestimento delle aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova
1. Il percorso dei singoli circuiti di prova e' delimitato da strisce orizzontali, di larghezza compresa tra i 10 ed i 15 centimetri. In luogo delle strisce, possono essere usati appositi coni. 2. Nelle aree destinate all'effettuazione dei percorsi di prova devono essere presenti rilevatori di velocita', conforrni alle prescrizioni tecniche individuate dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
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| Art. 3 Abbigliamento tecnico del candidati
1. Al fine di tutelare l'incolumita' dei candidati, gli stessi, durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, indossano: a) casco integrale; b) guanti; c) giacca con protezione dei gomiti e delle spalle; d) scarpe chiuse; e) pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia.
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| Art. 4 Disposizioni transitorie
1. Fino alla completa verifica della idoneita' delle aree gia' adibite all'espletamento delle prove pratiche di guida delle patenti delle categorie A1 ed A, ai nuovi contenuti delle corrispondenti prove delle patenti di categoria A1, A2 ed A, nonche' fino all'eventuale adeguamento delle stesse in condizioni di sicurezza, le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in premessa, per le quali e' prescritta una velocita' di 50 Km/h, sono svolte ad una velocita' di almeno 30 Km/h. Conseguentemente, la lunghezza dei corridoi di accelerazione delle relative prove e' corrispondentemente ridotta, in conformita' a quanto riportato negli allegati del presente decreto. 2. Fino alla piena realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, il valore della velocita', qualora rilevi ai fini della prova, e' calcolato sulla base delle competenze professionali degli esaminatori. Il presente decreto unitamente agli allegati ed alla tabella, che ne costituiscono parte integrante. e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2013
Il capo del Dipartimento: Fumero
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