Gazzetta n. 126 del 31 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 aprile 2013, n. 60 |
Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalita' ed onorabilita' dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»; Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999; Visto l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilita' dei commissari straordinari; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni; Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario e' nominato secondo le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformita' dei criteri fissati dallo stesso Ministro; Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto il provvedimento del Ministro delle attivita' produttive in data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio 2013; Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12 marzo 2013, con la quale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico; b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da nominare a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; d) «impresa insolvente», l'impresa dichiarata insolvente alla quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del commissario straordinario. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185: «Art. 8. (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale: a) (Omissis). b) (Omissis). c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;». - Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 38. (Nomina del commissario straordinario). - 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da almeno due di essi. 1-bis. Non puo' essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilita', che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma. 2. La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 2-bis. Nei casi di cui all'art. 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare lo stesso organo commissariale. 3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche' alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso e' data altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94. 4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42: «Art. 2. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis). 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura». |
| Art. 2
Requisiti di professionalita' dei commissari
1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda; b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attivita' d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali; c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione. 2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di professionalita' e di competenza, tra: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attivita' professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale; b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di: 1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; 2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attivita' dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie; 3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente. 3. L'assunzione dell'incarico di commissario da parte dei dirigenti di amministrazioni dello Stato e' compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.: «Art. 90. (Fascicolo della procedura). - Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalita' informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore». - L'art. 191 del citato regio decreto n. 267 del 1942 recava: «Art. 191. (Poteri di gestione del commissario giudiziale). Si riporta il testo dell'art. 206 del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Art. 206. (Poteri del commissario). - L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a euro 25 (lire cinquantamila) e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza». - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36, e convertito in legge, con modificazioni, con L. 3 aprile 1979, n. 95, recava: «Art. 2. (Poteri e compenso del commissario)». - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 19. (Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudizionale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'art. 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo art. 116 della legge fallimentare». - Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 270 del 1999: «Art. 40. (Poteri del commissario straordinario). - 1. Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. 148, secondo comma, della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, egli e' pubblico ufficiale». - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). (Omissis). 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali». |
| Art. 3
Requisiti di onorabilita'
1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: a) l'interdetto e l'inabilitato; b) chi e' stato dichiarato fallito e chi e' stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria; c) chi e' sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura e' in corso; d) chi e' stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; e) chi e' stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 4) a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) colui al quale e' stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1 determina l'automatica decadenza dall'incarico. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nominati a norma dell'articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta la rubrica del Titolo XI del libro V del codice civile: «Libro Quinto - Del lavoro: Titolo I - Della disciplina delle attivita' professionali (Artt. 2060-2081); Titolo II - Del lavoro nell'impresa (Artt. 2082-2221); Titolo III - Del lavoro autonomo (Artt. 2222-2238); Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti (Artt. 2239-2246); Titolo V - Delle societa' (Artt. 2247-2511); Titolo VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (Artt. 2511-2548); Titolo VII - Dell'associazione in partecipazione (Artt. 2549-2554); Titolo VIII - Dell'azienda (Artt. 2555-2574); Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali (Artt. 2575-2594); Titolo X - Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (Artt. 2595-2620); Titolo XI - Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi (Artt.2621-2642)». - Si riporta la rubrica del Titolo VI del citato regio decreto n. 267 del 1942: «Titolo VI - Disposizioni penali. Capo I - Reati commessi dal fallito: Art. 216 (Bancarotta fraudolenta); Art. 217 (Bancarotta semplice); Art. 217-bis (Esenzioni dai reati di bancarotta); Art. 218 (Ricorso abusivo al credito); Art. 219 (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante); Art. 220 (Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito); Art. 221 (Fallimento con procedimento sommario); Art. 222 (Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice). Capo II - Reati commessi da persone diverse dal fallito: Art. 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta); Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice); Art. 225 (Ricorso abusivo al credito); Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti); Art. 227 (Reati dell'institore); Art. 228 (Interesse privato del curatore negli atti del fallimento); Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta); Art. 230 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento); Art. 231 (Coadiutori del curatore); Art. 232 (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito); Art. 233 (Mercato di voto); Art. 234 (Esercizio abusivo di attivita' commerciale); Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa: Art. 236 (Concordato preventivo e amministrazione controllata); Art. 236-bis (Falso in attestazioni e relazioni); Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Capo IV - Disposizioni di procedura: Art. 238 (Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento); Art. 239 (Mandato di cattura); Art. 240 (Costituzione di parte civile); Art. 241 (Riabilitazione)». - Si riporta l'art. 444 del codice di procedura penale: «Parte Seconda - Libro sesto procedimenti speciali. Titolo II - Applicazione della pena su richiesta delle parti. Art. 444. (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater., relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta». - Si riporta il testo dell'art. 445 del codice procedura penale: «Art. 445. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi . Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena». - Si riporta l'art. 104 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 104. (Termine per l'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi). - 1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari». |
| Art. 4
Situazioni impeditive
1. Non puo' essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario: a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si e' in qualsiasi modo ingerito nella medesima; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente; c) il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente; d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attivita' professionale a favore dell'impresa insolvente.
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| Art. 5
Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni: a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e); b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva; c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni: a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo; b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta, nell'interesse della procedura ovvero nell'interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilita', le possibili negative ricadute sulla gestione operativa, e il danno all'immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell'incarico. Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 67, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011: «Art. 67. (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». |
| Art. 6
Documentazione dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1 e l'assenza delle situazioni impeditive di cui all'articolo 4, sono auto-certificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualita' personale attinente alla specifica professionalita' ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all'articolo 5, l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicita' delle dichiarazioni da parte del Ministero. 2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati. 3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge. 4. L'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento. Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato». «Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - Si riporta il testo dell'art. 43 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 43. (Revoca del commissario straordinario). - 1. Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni». |
| Art. 7
Disposizione di coordinamento
1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 24 dicembre 2003. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 aprile 2013
Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro della giustizia Severino Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 77 Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 347 del 2003: «Art. 2. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis). 2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita' ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto puo' prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalita' della procedura». - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 dicembre 2003 (Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della S.p.a. Parmalat, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347), e' pubblicato Gazzetta Ufficiale n. . 300 del 29 dicembre 2003. |
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