Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2013 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 8 maggio 2013
Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell'8 maggio 2012.


LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 16 aprile 2012, n. 47 di recepimento della direttiva 2009/65/CE;
Visti in particolare gli articoli 6, comma 1, e 36, comma 3, del TUF;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/65/CE del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le relative misure di esecuzione;
Viste le linee guida dell'ESMA «Guidelines on ETFs and other UCITS issues» (ESMA/2012-832);
Visto il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento dell'8 maggio 2012;
Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alle linee guida ESMA/2012-832;
Sentita la Consob;

Emana
l'unito regolamento di modifica del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012.
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 maggio 2013

Il vice direttore generale: Rossi
 
Allegato

Articolo 1
Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

1. Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con il Provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012 e' modificato come riportato in allegato.

Articolo 2
Disposizioni transitorie

1. Gli OICR istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si conformano alle disposizioni in esso recate entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, dandone tempestiva notizia alla Banca d'Italia. Sino al termine del 12° mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, tali OICR continuano ad applicare le previgenti disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio dell'8 maggio 2012.
2. I fondi strutturati istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono non conformarsi alle disposizioni in esso recate sino alla loro scadenza purche' non accettino nuove sottoscrizioni.
I Capitoli I e III del Titolo V e gli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3, V.3.1. e V.3.2. del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia con il Provvedimento dell'8 maggio 2012 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico


 
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