Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 gennaio 2013
Costituzione del «Comitato di supporto strategico» degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e, in particolare, l'art. 13 che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del "Comitato di supporto strategico";
Ritenuto di dover provvedere all'istituzione del predetto "Comitato di supporto strategico" ed alla definizione delle modalita' di funzionamento dello stesso;

Decreta:

Art. 1
Istituzione

1. E' costituito presso il Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute il "Comitato di supporto strategico" degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, di seguito denominato "Comitato".
 
Art. 2
Composizione

1. Il "Comitato" di cui all'art. 1, presieduto dal Capo del Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute e' composto:
a) dai Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
b) dal Direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari;
c) dal Direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) dal Direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
e) dal Direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria.
2. Alle sedute del "Comitato" partecipano quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre scelti tra le Regioni aventi maggiore estensione territoriale ed uno scelto tra le Regioni con minore estensione territoriale, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3
Compiti

1. Il Comitato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 svolge attivita' di supporto strategico e organizzativo all'azione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali di sanita' pubblica veterinaria sicurezza alimentare e lo sviluppo del ruolo dei medesimi Istituti nell'ambito della cooperazione scientifica con l'Autorita' Europea per la sicurezza alimentare e con gli altri organismi internazionali.
2. Per i fini di cui al comma 1, il "Comitato" concorre ad assicurare:
a. il supporto all'attivita' di coordinamento della pianificazione integrata delle attivita' degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, in conformita' alle priorita' nazionali ed agli obiettivi ed indirizzi del Piano Sanitario Nazionale e dei Piani Sanitari Regionali;
b. il supporto organizzativo al coordinamento nell'attivita' tecnico-funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, al fine di garantire l'esercizio unitario delle attivita', ferme restando le specificita' dei singoli Istituti;
c. il supporto tecnico-scientifico per il funzionamento del sistema nazionale di epidemiosorveglianza e, nell'ambito dell'analisi del rischio, per la valutazione del rischio e l'individuazione degli interventi necessari alla gestione dello stesso;
d. il supporto dell'attivita' Istituti Zooprofilattici Sperimentali, anche attraverso il sostegno di strategie nazionali per la ricerca scientifica nel campo della sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti, in ambito europeo ed internazionale, diffondendo i risultati dell'attivita' di ricerca;
e. lo sviluppo delle eccellenze scientifiche e professionali dei Centri di Referenza nazionali;
f. una adeguata presenza del Paese in ambito comunitario ed internazionale nei settori della sanita' animale, del benessere degli animali, della lotta alle zoonosi ed alla sicurezza degli alimenti;
g. la razionalizzazione dell' azione degli Istituti Zooprofilattici sperimentali attraverso la razionale distribuzione di talune attivita' ad essi assegnati in via prevalente.
 
Art. 4
Funzionamento

1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, di norma una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, e' recapitato ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno cinque giorni prima della seduta, anche per posta elettronica.
3. Le sedute del "Comitato" sono valide se e' presente almeno la meta' dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validita' della seduta, il Presidente procede ad aggiornare la riunione ad altra data.
4. Il " Comitato" acquisisce le valutazioni dei rappresentanti regionali, qualora richieste dal Comitato stesso o dai singoli rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Le funzioni di segreteria del " Comitato" sono svolte da un funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la sanita' veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. Della seduta di riunione e' redatto verbale. I verbali del "Comitato", redatti dal segretario, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario ed approvati dai componenti.
6. L'ordine dei lavori del "Comitato" viene definito dal presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.
 
Art. 5
Spese

1. Le spese per la partecipazione al "Comitato" sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
2. L'attuazione del presente decreto non comportaoneri a carico del Ministero della salute.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 194
 
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