Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2013 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
COMUNICATO |
Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito con legge n. 221/2012 |
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IL PRESIDENTE
Visto l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.221/2012, che prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorita', nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo n. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale; Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; Visto l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 che demanda all'Autorita' di stabilire con propria deliberazione le modalita' operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti; Visto l'art. 6-bis, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice), che prevede l'acquisizione nella BDNCP dei dati previsti dall'art. 7 del Codice; Visto l'art. 7, comma 8, del Codice, che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di comunicare all'Osservatorio i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto il Comunicato del Presidente del 4 aprile 2008, con il quale sono state definite le modalita' telematiche per la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia di 150.000 euro, ai sensi dell'art. 7, comma 8 d.lgs. n. 163/2006; Visto il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010 e s.m.i., che ha esteso la rilevazione dei dati ai contratti pubblici di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice, di importo superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili; Visto il Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011 e s.m.i. che ha specificato le modalita' semplificate di rilascio del CIG per la micro-contrattualistica e i contratti esclusi fino a 150.000 euro; Ritenuto che l'accreditamento presso il sistema informativo di monitoraggio, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, consente di acquisire l'informazione di base per l'identificazione delle stazioni appaltanti; Ritenuto che nelle more dell'implementazione e della definizione delle modalita' di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, si rende necessario fornire alle stazioni appaltanti delle indicazioni di carattere transitorio;
Comunica
1. Che, in via transitoria, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, le stazioni appaltanti gia' registrate presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per le finalita' di cui al d.lgs. n. 163/2006 e alla legge n. 136/2010, sono tenute ad acquisire sul sito dell'Autorita', a partire dal 10 luglio 2013, l'Attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avente validita' per tutto il 2013. Tale documento sara' rilasciato alle SA per il tramite dei propri utenti gia' titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorita'. 2. Che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvedera' alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni di cui al successivo punto 3.; 3. Che con successivo Comunicato verranno rese note le modalita' e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti da effettuarsi a cura del responsabile individuato ai sensi del precedente punto 2.; 4. Che l'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dovra' essere effettuato, a cura del soggetto individuato ai sensi del precedente punto 2., entro il 31 dicembre di ciascun anno. Roma, 16 maggio 2013
Il Presidente: Santoro
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