Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 58
Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalita' di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;
Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90 giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Registro n. 3 Interno, foglio n. 278
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 2.
(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad
un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un
termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non
superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
i quali devono concludersi i procedimenti di propria
competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici
tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i
decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi
previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti
l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri
ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento
decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del
processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via
telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento
costituisce elemento di valutazione della performance
individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario
inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito
internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata,
in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del
proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del
comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica
all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per
tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali
non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto
dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni
provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
istanza di parte sono espressamente indicati il termine
previsto dalla legge o dai regolamenti e quello
effettivamente impiegato.".
Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 11.
(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)

1. La Prefettura assume la denominazione di
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo,
ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio
coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici
periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione
di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso
fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma
2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, e' coadiuvato da una conferenza
provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta
dai responsabili di tutte le strutture amministrative
periferiche dello Stato che svolgono la loro attivita'
nella provincia nonche' da rappresentanti degli enti
locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo nel capoluogo della regione e'
altresi' coadiuvato da una conferenza permanente composta
dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali
dello Stato, alla quale possono essere invitati i
rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento
previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di
conferenza provinciale sia con interventi diretti, puo'
richiedere ai responsabili delle strutture amministrative
periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti
ad evitare un grave pregiudizio alla qualita' dei servizi
resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della
leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel
caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le
necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del
Ministro competente per materia, puo' provvedere
direttamente, informandone preventivamente il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i
Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo
politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite
direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo e per l'adeguamento della normativa
regolamentare vigente."

"Art. 14.
(Attribuzioni)

1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento
degli organi degli enti locali e funzioni statali
esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione
civile e prevenzione incendi, salve le specifiche
competenze in materia del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo;
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile
1981, n. 121."

Art. 15.
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto.
Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza
generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
novembre 2001, n. 258.
Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993,
n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di
completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati
alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale
e periferica dell'interno) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1993, n. 185, S.O.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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