Gazzetta n. 121 del 25 maggio 2013 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2013, n. 24
Testo del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.72 del 26 marzo 2013), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2013, n. 57 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti in materia sanitaria.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche e integrazioni all'articolo 3-ter del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 2012, n. 9
1. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il termine per il completamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il completamento» e le parole: «e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, e' fissato al 1° febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti»;
b) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 31 marzo 2013» sono sostitute dalle seguenti: «Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e»;
c) al comma 6, alla fine del secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «, che deve consentire la realizzabilita' di progetti terapeutico-riabilitativi individuali» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il programma, oltre agli interventi strutturali, prevede attivita' volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico riabilitativi di cui al comma 5, (( definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; ))
d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 5» sono inserite le seguenti: «e dal terzo periodo del comma 6»;
(( d-bis) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della salute e il Ministro della giustizia comunicano alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in particolare il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento sociale»; ))

e) il comma 9 e' sostituto dal seguente: «9. Nel caso di mancata presentazione del programma di cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero di mancato rispetto del termine di completamento del predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nomina commissario la stessa persona per tutte le regioni per le quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.».
2. Resta fermo il riparto di fondi tra le regioni di cui al decreto del Ministro della salute 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, lettera b), nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per il 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1, lettera d). Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2013 e 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, altresi', ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni effettuato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013.
Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3-ter del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3-ter (Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari). - 1. Il
completamento del processo di superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari gia' previsto dall'allegato C del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30
maggio 2008, e dai conseguenti accordi sanciti dalla
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle sedute del 20
novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo
le modalita' previste dal citato decreto e dai successivi
accordi e' disciplinato ai sensi dei commi seguenti.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro della salute, adottato di
concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche
con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle
strutture destinate ad accogliere le persone cui sono
applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura
e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle
strutture;
b) attivita' perimetrale di sicurezza e di vigilanza
esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei
soggetti interessati, da svolgere nel limite delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
c) destinazione delle strutture ai soggetti
provenienti, di norma, dal territorio regionale di
ubicazione delle medesime.
4. Dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici
giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite
esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie di cui
al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato
di essere socialmente pericolose devono essere senza
indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai
Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1,
in deroga alle disposizioni vigenti relative al
contenimento della spesa di personale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche
quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del
Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere
personale qualificato da dedicare anche ai percorsi
terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e
reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti
dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla
attuazione del presente articolo, limitatamente alla
realizzazione e riconversione delle strutture, e'
autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012
e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse,
in deroga alla procedura di attuazione del programma
pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni,
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del
Ministro della salute di approvazione di uno specifico
programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. Il
programma, oltre agli interventi strutturali, prevede
attivita' volte progressivamente a incrementare la
realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui
al comma 5, definendo prioritariamente tempi certi e
impegni precisi per il superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte
le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria
abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della
pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il
diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a
favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o
all'assegnazione a casa di cura e custodia. All'erogazione
delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei
lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 109,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di
cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;
quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l'anno
2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione
del presente articolo.
8-bis.Entro il 30 novembre 2013 il Ministro della
salute e il Ministro della giustizia comunicano alle
competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione
dei programmi regionali, di cui al comma 6, relativi al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e in
particolare il grado di effettiva presa in carico dei
malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del
conseguente avvio dei programmi di cura e di reinserimento
sociale.
9. Nel caso di mancata presentazione del programma di
cui al comma 6 entro il termine del 15 maggio 2013, ovvero
di mancato rispetto del termine di completamento del
predetto programma, il Governo, in attuazione dell'articolo
120 della Costituzione e nel rispetto dell' articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede in via
sostitutiva al fine di assicurare piena esecuzione a quanto
previsto dal comma 4. Nel caso di ricorso alla predetta
procedura il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nomina
commissario la stessa persona per tutte le regioni per le
quali si rendono necessari gli interventi sostitutivi.
10. A seguito dell'attuazione del presente articolo la
destinazione dei beni immobili degli ex ospedali
psichiatrici giudiziari e' determinata d'intesa tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e le
regioni ove gli stessi sono ubicati.».
Si riporta il testo dell'articolo 120 della
Costituzione:
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
Art. 2
Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non
ripetitiva e impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a
sperimentazione clinica
1. (Soppresso).
2. Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, (( lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti )) possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilita' del medico prescrittore, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente.
(( 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanita', condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2,a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilita' delle terapie di cui al primo periodo, le modalita' di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanita'. L'Istituto superiore di sanita' fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti arruolati. L'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia italiana del farmaco curano la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, fino a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano stati gia' ordinati dall'autorita' giudiziaria.
(( 4. Le strutture di cui al comma 2 e quelle che effettuano la sperimentazione ai sensi del comma 2-bis assicurano la costante trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore di sanita', al Centro nazionale trapianti ed al Ministero della salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali e' stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalita' tali da garantire la riservatezza dell'identita' dei pazienti.
4-bis. Il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione di cui al comma 4 ed una relazione sugli esiti dell'attivita' di controllo, valutazione e monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo nonche' sull'utilizzo delle risorse stanziate per la sperimentazione di cui al comma 2-bis.
4-ter. Presso il Ministero della salute e' istituito un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali con compiti consultivi e di proposta, di monitoraggio, di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato e composto da esperti e da rappresentanti di associazioni interessate. Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del
regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007:
«Art. 5 (Buone prassi di fabbricazione). - Previa
consultazione dell'Agenzia, la Commissione elabora linee
guida consone ai principi delle buone prassi di
fabbricazione e proprie dei medicinali per terapie
avanzate.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza). - (Omissis).
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria,
in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi:
popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per
eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione,
indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle
regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE,
su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo'
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla
realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario
nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della
salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle
malattie ereditarie. Nell'ambito della prevenzione delle
malattie infettive nell'infanzia le regioni, nell'ambito
delle loro disponibilita' finanziarie, devono concedere
gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.».
Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004,
reca: «Prescrizioni e condizioni di carattere generale,
relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini
del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell'assistenza sanitaria.».
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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