IL DIRETTORE GENERALE per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali i composti del rame; Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva composti del rame la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009; Visto in particolare l'allegato al decreto 26 marzo 2013 che riporta tra gli altri i sotto riportati prodotti fitosanitari registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata:
Prodotto Sostanza N.reg. fitosanitario Data reg.ne Impresa attiva Green Ramo 14782 UENO 13/01/2011 Ravenna Solfato S.r.l. Tribasico Plaaskem 11535 BLAU 15/01/2003 Italia Ramo S.r.l. Solfato
Viste le note presentate dalle imprese titolari dei prodotti interessati dalla revoca con cui le medesime hanno chiesto l'annullamento del citato decreto 26 marzo 2013, nella parte riferita ai prodotti suindicati, in quanto avevano inviato tutta la documentazione prevista per il riesame delle autorizzazioni di cui trattasi, rispettando i tempi fissati dal citato decreto ministeriale 15 settembre 2009; Rilevato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi contenenti la sostanza attiva composti del rame, risultano avere ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009 avendo presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste, e che sono tuttora in corso le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato del citato decreto 26 marzo 2013 eliminando le righe riferite ai prodotti fitosanitari di cui trattasi; Ritenuto altresi' di procedere alla loro ri-registrazione provvisoria fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva composti del rame nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione della sostanza attiva componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009, pena la revoca dell'autorizzazione;
Decreta:
L'allegato al decreto 26 marzo 2013 e' modificato nelle seguenti parti: sono eliminate le righe 46 e 109 relative ai prodotti fitosanitari elencati nella tabella sotto riportata registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.
Prodotto Sostanza N.reg. fitosanitario Data reg.ne Impresa attiva Green Ramo 14782 UENO 13/01/2011 Ravenna Solfato S.r.l. Tribasico Plaaskem 11535 BLAU 15/01/2003 Italia Ramo S.r.l. Solfato
E' annullata pertanto la revoca dei prodotti fitosanitari oggetto della modifica al decreto 26 marzo 2013. I prodotti stessi sono altresi' ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016, data di scadenza dell'approvazione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva composti del rame che ora figura nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso, nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2013
Il Direttore generale: Borrello
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