Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 14 maggio 2013 |
Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunita' montane e delle unioni dei comuni. |
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IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale
Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell'interno; Visto il comma 381 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2013; Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, disposizioni in tema di federalismo fiscale di comuni e di regioni e province; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' l'elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell'anno 2013, come riportati nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, cosi come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»; Ravvisata la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell'anno 2013; Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta - nella quale vige una diversa disciplina contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia; Considerata, l'esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerita', nonche' in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione
1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2013, allegati al presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 19 agosto 2013. 2. I comuni e le comunita' montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico. Avvertenza: Il testo integrale del decreto e gli allegati modelli, sono pubblicati interamente sul sito internet della Direzione centrale della finanza locale alla pagina "finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html", nella pubblicazione del 14 maggio 2013. |
| Allegato
ALLEGATO TECNICO PER I COMUNI E LE COMUNITA' MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA Comuni Compilare integralmente i quadri «1», «2», «3», «6» (indicando la quota di oneri di urbanizzazione, destinata ai sensi della normativa regionale al finanziamento delle spese correnti, tra le «altre entrate» del punto (B)), «6 bis», «6 ter», «6 quater». compilare il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «personale»; «acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02; «trasferimenti»; «interessi passivi e oneri finanziari diversi»; «imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05; «fondo di riserva»; «totale»; il quadro «5» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01; «trasferimenti di capitali»; «conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03; «concessioni di crediti e anticipazioni»; «totale»; i quadri «7» e «9» desumendo i dati mancanti dalla contabilita' analitica. Comunita' montane Compilare integralmente i quadri «1», «2», «3», «6», «6 bis», «6 ter». compilare il quadro «4» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «personale»; «acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02; «trasferimenti»; «interessi passivi e oneri finanziari diversi»; «imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05; «fondo di riserva»; «totale»; il quadro «5 » limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne: «acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01; «trasferimenti di capitali»; «conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03; «concessioni di crediti e anticipazioni»; «totale».
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| Art. 2 Enti che partecipano alla sperimentazione
1. Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del bilancio di previsione 2013, indicata nell'art. 1, anche la certificazione relativa ad alcuni nuovi elementi contabili previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che vengono riportati in allegato al presente decreto.
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| Art. 3 Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata
1. La trasmissione del certificato dovra' avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori, e pertanto, non e' piu' prevista alcuna trasmissione per via cartacea. 2. Ai fini della predisposizione del certificato non e' piu' richiesta l'omologazione ministeriale del software, fermo restando l'esigenza di attenersi accuratamente a tutte le indicazioni e istruzioni previste nel presente decreto.
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| Art. 4 Istruzioni per la trasmissione
1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) gia' richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html 2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 19 agosto 2013, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it: il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml; il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonche' i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario. 3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non e' sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.
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| Art. 5 Adempimenti circa la trasmissione, specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale
1. I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro e vanno riportati con doppio «zero» dopo la virgola, l'arrotondamento dell'ultima unita' e' effettuato per eccesso, qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque e per difetto, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
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| Art. 6 Sottoscrizione della certificazione
1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonche' l'organo di revisione economico- finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.
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| Art. 7 Divulgazione dei dati
1. I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l'anno 2013 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140513.html, Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresi' pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto. Roma, 14 maggio 2013
Il direttore centrale: Verde
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