Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
COMUNICATO |
Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Eurofins - Modulo Uno S.p.a., in Torino, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformita' dei dispositivi medici. |
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Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 17 aprile 2013, l'organismo notificato Eurofins - Modulo Uno S.p.a., con sede legale in Torino via Cuorgne' 21, e' stato autorizzato all'attivita' di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici: Dispositivi medici non attivi Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva (allegati II, V e VI); b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi (allegati II, III, IV, V e VI); c) dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione (allegati II, V e VI); d) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (allegati II, V e VI); e) dispositivi non attivi per oftalmologia (allegati II, III, IV, V e VI); f) strumenti non attivi (allegati II, III, IV, V e VI); g) dispositivi medici per la contraccezione (allegati II, III, IV, V e VI); h) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare (allegati II, III, IV, V e VI). Impianti non attivi: i) impianti ortopedici non attivi (allegati II, V e VI); j) impianti funzionali non attivi (allegati II, III, IV, V e VI). Dispositivi per la cura delle ferite: k) bende e medicazioni per ferite (allegati II, III, IV, V e VI); l) materiali per sutura e clamps (allegati II, III, IV, V e VI); m) altri dispositivi medici per la cura delle ferite (allegati II, III, IV, V e VI). Dispositivi dentali non attivi ed accessori: n) strumenti e attrezzature dentali non attivi (allegati II, III, IV, V e VI); o) materiali dentali (allegati II, III, IV, V e VI); p) impianti dentali (allegati II, III, IV, V e VI). Dispositivi medici attivi (non impiantabili) Dispositivi medici attivi in generale: q) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (allegati II, V e VI); r) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, comprese le camere iperbariche, dispositivi per anestesia per inalazione (allegati II, V e VI); s) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente ai dispositivi di classe IIa) (allegati II, V e VI); t) dispositivi attivi chirurgici (allegati II, V e VI); u) dispositivi attivi per oftalmologia (allegati II, V e VI); v) dispositivi attivi dentali (allegati II, V e VI); w) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione (allegati II, V e VI); y) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive (allegati II, V e VI). x) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente (allegati II, V e VI); z) software (allegati II, V e VI); Dispositivi per immagini: aa) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti (allegati II, V e VI); bb) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (ad esclusione dei dispositivi per risonanza magnetica) (allegati II, V e VI). Dispositivi per il monitoraggio: cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (allegati II, V e VI). Dispositivi per radioterapia e termoterapia: dd) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti (allegati II, V e VI); ee) dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti (allegati II, V e VI); ff) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia) (allegati II, V e VI). Particolari dispositivi medici attivi e non attivi gg) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) (allegati II, V e VI); hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10) (allegati II, V e VI); ii) dispositivi medici in confezione sterile (allegati II, V e VI). 1. E' escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III. Il testo integrale del provvedimento e' consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione "Dispositivi medici - organismi notificati e conformita' CE".
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