Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2013 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 18 febbraio 2013
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Asse ferroviario Monaco - Verona. Accesso sud alla galleria di Base del Brennero, quadruplicamento della linea Fortezza - Verona. Lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena sublotto funzionale Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente-approvazione progetto definitivo. (Delibera n. 6/2013).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e visto in particolare l'art. 55 comma 13, come modificato dall'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente gli accantonamenti dei proventi della societa' titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero in un Fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie, nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'», e s.m.i.;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilita' dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'art. 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la decisione 23 luglio 1996, n. 1692/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e vista la decisione 29 aprile 2004, n. 884/2004/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la suddetta decisione n. 1692/96/CE;
Vista la decisione 1° agosto 2011 C(2011)5663, della Commissione Europea recante modifica della decisione del 5 dicembre 2008 C(2008)7726, rettificata dalla decisione del 3 febbraio 2010 C(2010)743, relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunita' al progetto di interesse comune «Linea di accesso meridionale al Brennero» nel settore delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T)»;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero», tra i sistemi ferroviari, l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico»;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno - Brennero» - tra i sistemi ferroviari - l'«Asse ferroviario Brennero - Verona - Parma - La Spezia»;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche - Aggiornamento 2010», l'intervento «Quadruplicamento Fortezza - Verona: Fortezza - Ponte Gardena lotto 1», con un costo complessivo di 1.618,4 milioni di euro;
Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;
Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 82 (Gazzetta Ufficiale n. 62/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona», inclusivo di un Sublotto funzionale del costo di 50 milioni di euro, denominato «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente»;
Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 4, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'Aggiornamento 2010-2011 del Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista le note 2 ottobre 2012, n. 34616, e 12 ottobre 2012, n. 35927, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso e successivamente integrato la documentazione istruttoria relativa al progetto definitivo in approvazione;
Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del «Quadruplicamento della linea Fortezza - Verona»;
Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nelle delibere;
Considerato che questo Comitato, nella seduta del 26 ottobre 2012, con delibera n. 103, ha approvato il progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona, prendendo atto che l'articolazione della relativa copertura finanziaria comprendeva 36,51 milioni di euro a valere sulle risorse recate dalla legge n. 449/1997, art. 55, comma 13, come modificato dall'art. 47 della legge n. 78/2010 - Accantonamenti Autostrada A22 del Brennero;
Considerato che la citata delibera n. 103/2012, inviata per il controllo preventivo di legittimita' alla Corte dei Conti con nota 21 dicembre 2012, n. 5320, e' stata oggetto di rilievo da parte della suddetta Corte, con nota 9 gennaio 2013, n. 567;
Considerato che la citata delibera n. 103/2012 e' stata oggetto di istanza di ritiro da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 29 gennaio 2013, n. 408 e che con riferimento:
alla «Trasmissione del dossier di valutazione previsto all'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», il suddetto art. 4 prevede che il dossier di valutazione sia redatto prima dell'avvio della fase realizzativa, successiva alla progettazione definitiva;
alla «Mancata reiterazione, per la successiva fase di progettazione esecutiva, delle prescrizioni di cui ai punti 8, 24, 25, 26 e della raccomandazione di cui al punto b), dettate in occasione della delibera CIPE n. 82/2010», si ritiene che le stesse debbano essere reiterate per la successiva fase di progettazione esecutiva del Sublotto in esame;
al «... mancato recepimento delle prescrizioni dettate da ANAS S.p.A.» di cui al paragrafo 1.3.2, lettere a), b), c) e d) del parere 8 giugno 2012, n. 957, della Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale VIA e VAS (Commissione VIA-VAS), si ritiene che le stesse non possano essere recepite, in quanto prevedono una fase autorizzativa successiva all'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato, contrariamente a quanto previsto dall'articolo n. 166, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163/2006, secondo il quale l'approvazione del progetto definitivo, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato;
Vista la nota 30 gennaio 2013, n. 3219, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato le seguenti fonti di copertura finanziaria dell'intervento in esame:
4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;
2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;
36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 15 febbraio 2013, n. 736, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze

Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che la Linea di accesso sud Fortezza - Verona e' costituita da 4 lotti funzionali:
Lotto 1: Fortezza - Ponte Gardena;
Lotto 2: Circonvallazione di Bolzano;
Lotto 3: Circonvallazione di Trento;
Lotto 4: Ingresso a Verona da Nord;
che e' proposta a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena», considerato prioritario;
che il progetto definitivo del suddetto Sublotto comprende i seguenti interventi: nell'impianto di Fortezza:
realizzazione del piazzale di arrivo dei futuri imbocchi delle due interconnessioni e della relativa viabilita' di accesso;
prolungamento dell'opera idraulica, denominata Ponte Rio della Chiusa, di sottoattraversamento della linea ferroviaria per l'ampliamento di sede propedeutico alla futura interconnessione e realizzazione di muri di sostegno a sbalzo in cemento armato a monte e valle del ponte Rio della Chiusa; nell'impianto di Ponte Gardena:
realizzazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PRG), compreso l'adeguamento degli impianti telefonici, di illuminazione piazzale, di diffusione sonora, di anti intrusione e di alcune opere civili;
modifica agli impianti di Trazione Elettrica di Stazione con rimozione della palificata interferente con le lavorazioni e posa con attrezzaggio della nuova palificata;
allargamento della piattaforma ferroviaria con intervento di protezione spondale del fiume Isarco, adeguamento di opere idrauliche minori e opere civili di predisposizione degli allacci dei rami di interconnessione;
rimozione dell'interferenza tra la sede del binario di progetto dell'interconnessione pari con i tralicci dell'elettrodotto Alta Tensione FS, mediante lo spostamento dei tralicci e della linea aerea;
ristrutturazione del fabbricato di stazione ex Rifornitore per la collocazione dei nuovi impianti di sicurezza e segnalamento dell'apparato centrale computerizzato (ACC) e per varie funzioni logistiche, comprese le apparecchiature necessarie all'attrezzaggio impiantistico;
realizzazione di due nuovi fabbricati monopiano per il contenimento della futura cabina di trasformazione per l'alimentazione elettrica dei nuovi impianti di stazione e l'allacciamento alla rete del gestore elettrico;
fornitura dell'apparato ACC e soppressione del Posto di Comunicazione di San Costantino, comprensivi dei relativi lavori all'armamento, alla trasformazione elettrica e agli apparati;
intercettazione dei cavi telefonici principali e in fibra ottica, duplicazione/spostamento nei nuovi locali tecnologici dei sistemi esistenti e aggiornamenti sull'impianto al Posto Centrale Sistema Comando e Controllo della Circolazione di Verona;
predisposizioni e impianti elettrici nella stazione di Ponte Gardena;
che, in data 8 agosto 2011, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso il progetto definitivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a ciascuna delle amministrazioni interessate e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere interferenti;
che il progetto e' stato pubblicato ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' in data 11 luglio 2011 sui quotidiani «Il Sole 24 ore» e «Alto Adige»;
che la Conferenza di Servizi si e' tenuta in data 29 settembre 2011 e i lavori sono stati aggiornati a una seconda sessione tenutasi il giorno 8 novembre 2011;
che, con nota 18 luglio 2012, n. 17445, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo dell'opera, trasmettendo il parere n. 957 dell'8 giugno 2012 della Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale VIA e VAS, la quale, tra l'altro, non ha rilevato difformita' sostanziali tra il progetto definitivo e il progetto preliminare approvato con delibera n. 82/2010;
che il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, con nota 27 luglio 2012, n. 21223, ha espresso parere favorevole, a condizione che il soggetto aggiudicatore concordi con la Provincia Autonoma di Bolzano (Ufficio Beni archeologici), ogni concreto intervento sul terreno, nonche' ottemperi alle prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 3 ottobre 2011, n. 1493;
che la Provincia Autonoma di Bolzano, con la citata delibera di Giunta del 3 ottobre 2011, n. 1493, ha espresso parere positivo con prescrizioni da sviluppare nel corso della progettazione esecutiva e della fase realizzativa;
che sono stati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi i pareri delle altre Amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;
che, in base alla dichiarazione resa da Italferr S.p.A. con nota 24 luglio 2012, n. 39164, non sono presenti interferenze che richiedano la risoluzione in accordo con Soggetti/Enti terzi;
che il progetto definitivo e' corredato dalla relazione del progettista relativa alla rispondenza al progetto preliminare e alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto preliminare medesimo, nonche' dalla documentazione sul piano particellare degli espropri e sulla risoluzione delle interferenze;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate dalle Amministrazioni interessate e ha proposto le prescrizioni cui condizionare l'approvazione del progetto definitivo; sotto l'aspetto attuativo
che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, e' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
che l'affidamento dei lavori e' previsto mediante gara pubblica in modalita' di «Appalto Integrato»;
che il cronoprogramma dell'opera prevede, dalla consegna dei lavori, 90 giorni per attivita' propedeutiche, 250 giorni per il completamento dei lavori a Fortezza, ulteriori 640 giorni per il completamento dei lavori a Ponte Gardena e 60 giorni per attivita' della Commissione di verifica tecnica, per un totale di 980 giorni; sotto l'aspetto finanziario
che il Contratto di programma 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011, tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.), sul quale questo Comitato si e' espresso con la citata delibera n. 4/2012, include alla voce «Potenziamento linee di accesso al Brennero» il Sublotto funzionale in esame e attivita' di progettazione dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della Linea, per un importo complessivo di 102 milioni di euro;
che il costo aggiornato a vita intera del Sublotto funzionale in esame, a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni e, alla luce delle modifiche introdotte nel progetto definitivo per effetto dell'avanzamento del progetto del Tunnel di Base del Brennero, risulta pari a 43,6 milioni di euro al netto di IVA;
che il predetto costo trova totale copertura secondo l'articolazione di seguito indicata:
4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;
2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;
36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013).

Delibera:
1. Approvazione progetto definitivo
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e' approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del Sublotto funzionale «Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente» del Lotto 1 «Fortezza - Ponte Gardena» del Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza - Verona, comprendente gli interventi di cui alla precedente presa d'atto.
La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 L'importo di 43,6 milioni di euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa del Sublotto funzionale di cui al precedente punto 1.1.
1.3 Le prescrizioni e raccomandazioni citate al punto 1.1, alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.4 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono riportate nei seguenti elaborati progettuali:
IBE1 00 D 43 RG AF0000 001 A, n. Elab. 159: Relazione giustificativa per le espropriazioni;
IBE1 00 D 43 PJ AF0000 002 A, n. Elab. 160: Piano particellare 1:2000 - Comune di Fortezza;
IBE1 00 D 43 ED AF0000 002 A, n. Elab. 161: Elenco ditte - Comune di Fortezza;
IBE1 00 D 43 PJ AF0000 001 A, n. Elab. 162: Piano particellare 1:2000 - Comune di Laion;
IBE1 00 D 43 ED AF0000 001 A, n. Elab. 163: Elenco ditte - Comune di Laion;
1.5 La copertura finanziaria dell'intervento e' assicurata da risorse cosi' articolate:
4,91 milioni di euro: Contratto di Programma R.F.I. 2007-2011, Aggiornamento 2010-2011;
2,18 milioni di euro: TEN - Trans European Network - Programmazione 2007-2013, C(2011)5663;
36,51 milioni di euro: art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013). 2. Disposizioni finali
2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al precedente punto 1 e a informare tempestivamente il Comitato stesso sull'eventuale verificarsi della clausola di cui al precedente punto 1.7.
2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1; il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procedera' a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006.
2.3 Il suddetto Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.4 Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e comunque prima dell'avvio della fase realizzativa dell'opera, RFI S.p.A. dovra' trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dossier di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, del «Contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.», comprensivo dell'analisi economico-finanziaria dell'intervento.
2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera dovra' contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.
2.6 Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore e' tenuto a richiedere il CUP per l'opera all'esame; esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.
2.7 La presente delibera sostituisce la sopracitata delibera n. 103/2012, che non avra' quindi ulteriore corso.
Roma, 18 febbraio 2013

Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 4, Economia e Finanze, foglio n. 121
 
Allegato 1

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA
SUBLOTTO FUNZIONALE: FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO
ED INTERCONNESSIONE CON LA LINEA ESISTENTE
PROGETTO DEFINITIVO
PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva e in fase di realizzazione
Prescrizioni in sede progettazione esecutiva
Prescrizioni durante la fase esecutiva
Raccomandazioni Prescrizioni generali in sede di progettazione esecutiva e in fase realizzativa
1. Estendere l'attivita' dell'Osservatorio per l'ambiente e la sicurezza della Galleria di Base del Brennero, il cui Statuto e' stato sottoscritto in data 20 marzo 2012, con funzioni distinte da quelle proprie dell'Osservatorio istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in relazione alle tratte d'accesso sud nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. Prescrizioni in sede di progettazione esecutiva
Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, in sede di progettazione esecutiva, dovra':
2. presentare al comitato ambientale un progetto esecutivo dei cantieri comprendente gli impianti e le infrastrutture e che deve contenere anche una mappatura acustica e la dettagliata descrizione della mitigazione delle polveri (Provincia Autonoma di Bolzano);
3. prevedere l'ubicazione delle lavorazioni rumorose (per es. frantoi) il piu' lontano possibile dai ricettori;
4. prevedere, ai sensi dell'art. 48 della Legge Provinciale del 18 giugno 2002 n. 8, per tutte le superfici utilizzate per le gallerie, una fascia di rispetto di 10m. dal ciglio sponda delle acque superficiali (Provincia Autonoma di Bolzano);
5. prevedere un bacino di sedimentazione delle acque provenienti dalla stazione di pompaggio prima dell'immissione nel fiume Isarco;
6. inserire nei capitolati d'appalto clausole che impongono agli appaltatori di osservare tutte le prescrizioni relative alla conduzione delle attivita' di cantiere e alla mitigazione dei relativi impatti;
7. redigere gli elaborati, anche successivi al progetto definitivo, in conformita' alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.
8. confermare, anche mediante la predisposizione di opportune simulazioni modellistiche che tengano conto delle particolari condizioni meteorologiche e morfologiche dei siti, che in fase di realizzazione dell'opera gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (e di altri inquinanti) non determinino il superamento dei valori di legge;
9. predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001); Prescrizioni durante la fase realizzativa
Il soggetto aggiudicatore/l'impresa appaltatrice, durante la realizzazione delle opere, dovra':
10. concordare con l'ufficio aria e rumore i punti di monitoraggio (Provincia Autonoma di Bolzano);
11. garantire i limiti del DPP 4/89 per gli impianti fissi e eventuali frantoi utilizzati;
12. prevedere la rispondenza dei contenitori di liquidi inquinanti alle norme di cui all'art. 45 legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 (con vasca o locale di contenimento, serbatoi a doppia parete, ecc.) (Provincia Autonoma di Bolzano);
13. trasmettere i risultati di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali all'Ufficio tutela acque (Provincia Autonoma di Bolzano);
14. allacciare il locale tecnico alla fognatura acque nere esistente;
15. allacciare gli scarichi industriali dalle officine, piazzali lavaggio e aree rifornimento carburante, previo trattamento (vasche di sedimentazione, disoleatori), alle fognature acque nere oppure convogliarli in una vasca di accumulo;
16. prevedere tra i documenti progettuali, al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, tutte le attivita' inquinanti per le stesse, come ad esempio:
zona manutenzione macchine;
deposito rifiuti e altri depositi;
deposito sostanze chimiche;
parcheggio mezzi operativi;
impianto di lavaggio ruote con dimensionamento disoleatore;
impianto di rifornimento carburante con dimensionamento disoleatore;
impianto di betonaggio;
la gestione delle acque meteoriche deve essere prevista in conformita' al D.P.G.P. del 21 gennaio 2008, n. 6;
per le fondazioni su pali va rispettato l'art. 51 del D.P.G.P. del 21 gennaio 2008, n. 6;
17. prevedere durante i lavori di realizzazione del Sublotto funzionale che il traffico di cantiere non interessi i centri abitati; Raccomandazioni
Si raccomanda di:
1. assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca la Certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS) per le attivita' di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel piu' breve tempo possibile.
 
Allegato 2

QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA
LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA
SUBLOTTO FUNZIONALE: FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO
ED INTERCONNESSIONE CON LA LINEA ESISTENTE
CLAUSOLA ANTIMAFIA
Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara,
indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessita' di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le piu' rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonche' di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - preveda che:
1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potra' prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potra' inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati gia' forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si e' detto;
b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
 
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