Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA «GIUSTINO FORTUNATO» |
DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2012 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il D. M. 13 aprile 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2006 concernente l'istituzione dell'Universita' Telematica non statale «Giustino Fortunato»; Viste le modifiche dello Statuto dell'Universita' Telematica non statale «Giustino Fortunato» apportate con D.R. n. 22/07 del 29 maggio 2007 e con D.R. n. 24/08 del 23 settembre 2008, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 26 giugno 2007 e n. 241 del 14 ottobre 2008; Visto il verbale n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2009 che ha deliberato la modifica all'art. 29 dello Statuto; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 4474 del 15 dicembre 2009 con la quale lo stesso Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare; Visto il decreto rettorale n. 19/09 del 14 dicembre 2009 che ha emanato la modifica all'art. 29 dello Statuto; Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2011 che ha deliberato di apportare ulteriori modifiche al vigente Statuto; Viste le osservazioni formulate dal Miur, Ufficio I, con nota del 9 marzo 2012, prot. n. 1302, assunta al protocollo di Ateneo al n. 171/g/12 del 20 marzo 2012; Vista la delibera n. 1 del 18 maggio 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimita' tutti gli articoli riformulati alla luce delle osservazioni ministeriali; Valutato ogni altro opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1
E' emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi «Giustino Fortunato» - Telematica secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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| Allegato STATUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI «GIUSTINO FORTUNATO» - TELEMATICA Capo I Disposizioni generali Art. 1. Istituzione e fonti normative
1. E' istituita l'Universita' degli Studi «Giustino Fortunato» - Telematica, di seguito denominata Universita', con sede centrale in Benevento, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e gode di autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario nonche' del presente Statuto. 2. L'Universita' ha personalita' giuridica, ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 2006 e dell'art. 1 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 3. La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 4. L'Universita' e' abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi della normativa vigente.
Art. 2. Fonti di finanziamento
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dall'Associazione E.F.I.R.O, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai mezzi necessari per il funzionamento. 2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' sono altresi' destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, da enti pubblici e privati.
Art. 3. Sede
1. L'Universita' ha sede legale ed operativa in Benevento. 2. L'Universita', nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, puo' costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati.
Art. 4. Principi generali
1. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e l'autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto e si conforma ai principi sanciti dalla Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 2. L'Universita' si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attivita' alla costruzione della cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli che sono di base alla Costituzione Italiana, alla Costituzione dell'Unione Europea, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. 3. Promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilita' dei docenti e degli studenti ed il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella societa' globale. 4. Sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualita' e del merito. 5. Promuove la sperimentazione delle piu' innovative modalita' didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attivita' di tutoraggio volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalita' telematica in modo prevalente. 6. L'Universita' ispira la propria attivita' ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico. 7. La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni nel rispetto della disciplina civile, penale e amministrativa. 8. Nei casi ritenuti meno gravi se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi piu' gravi il richiamo e' trasmesso alle strutture universitarie presso cui presta servizio il soggetto trasgressore in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attivita' istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore e' escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
Art. 5. Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning
1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attivita' di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova societa' delle conoscenze. 2. L'Universita' amplia l'offerta formativa superiore attraverso le modalita' di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali. 3. Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attivita' didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria. 4. L'Universita' puo' adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche attraverso Scuole di Specializzazione previste per legge, Corsi di Perfezionamento, Master di I e II livello ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale. 5. L'Universita' promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Universita' puo' collaborare con Universita' italiane e straniere nonche' con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.
Art. 6. Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 2. Promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze. 3. Adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attivita' culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilita', con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4. 4. Accoglie i bisogni di formazione della societa' globale e, in particolare, recepisce le istanze della comunita' degli Italiani nel mondo, desiderosi di frequentare un percorso di studi universitari nel Paese di origine. 5. Destina annualmente una quota delle entrate contributive per sostenere gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 6. Attiva servizi ed interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con enti territoriali e non territoriali, anche mediante affidamento in gestione diretta alla stessa Universita'.
Art. 7. Internazionalizzazione e mobilita'
1. L'internazionalizzazione costituisce un obiettivo strategico che l'universita' intende perseguire riconoscendo la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'istruzione superiore e della ricerca. 2. L'Ateneo favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti, professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti per lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative. A tal fine favorisce gli accordi, i contatti, l'adesione a reti e consorzi, la stipula di convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative e scientifiche anche attraverso l'istituzione di corsi di studio disgiunti o congiunti con Atenei di altri Stati, l'adeguamento di curricula formativi e l'impiego di lingue straniere, in particolare della lingua inglese.
Capo II Organi dell'universita' Art. 8. Organi dell'Universita'
1. Sono Organi dell'Universita(NOTA1- L'elenco degli organi dell'Universita' e' stato compilato prevedendo, fin dalla prima istanza, piu' di una Facolta'. Nel caso dell'istituzione di una sola Facolta', le diciture espresse al plurale vanno considerate al singolare (esempio: i Direttori = il Direttore, ecc.).): a) Il Consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) Il Rettore; d) Il Senato Accademico; e) Il Direttore Amministrativo; f) Il Nucleo di Valutazione; g) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali; c) i Consigli di Corsi di Laurea. 3. Le assemblee collegiali degli organi dell'Universita' possono avvenire per via telematica ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.
Art. 9. Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Presidente dell'Associazione E.F.I.R.O; b) il Rettore; c) 9 consiglieri designati dall'Associazione E.F.I.R.O. 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Associazione E.F.I.R.O, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati dalla stessa Associazione. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. 4. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo, con voto consultivo. 5. Possono, inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 6. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 7. Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice. 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 9. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. 10. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualunque mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail, che dia garanzia dell'avvenuta ricezione; in casi di urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza «ad horas». 11. Ad ogni scadenza del mandato l'Associazione E.F.I.R.O., almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente ne ravvisi la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Art. 10. Competenze del Consiglio di Amministrazione
1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di Amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi; b) nomina il Rettore, su proposta dell'E.F.I.R.O., tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro; c) puo' nominare tra i professori, su conforme parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica; d) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il Direttore Amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri; e) nomina il Presidente ed i membri del Nucleo di Valutazione Interno e del Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il regolamento di funzionamento; f) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto e i ricercatori. L'Universita' recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge; g) approva i ruoli organici del personale tecnico - amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, nomina tale personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti; h) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale; i) delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuove Facolta', Corsi di studio, nonche' la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente; j) definisce la Carta dei servizi e il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore; k) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; l) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio; m) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa; n) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati; o) decide sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvede alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita'; p) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; q) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive; r) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente; s) delibera i regolamenti dell'Universita' ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonche' per i Regolamenti delle Facolta' deliberati dai rispettivi Consigli di Facolta'; t) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi; u) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti; v) determina, sentita la E.F.I.R.O. e su proposta del Direttore Amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; w) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Dipartimenti e/o Centri Dipartimentali; x) nomina i Presidi di Facolta' e i Direttori di dipartimento e dei Centri Interdipartimentali che durano in carica un triennio; y) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici; z) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti; aa) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo; bb) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; cc) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; dd) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del Senato Accademico; ee) delibera l'istituzione di nuove Facolta' e nuovi Corsi di Studi, nel rispetto della normativa vigente; ff) delibera il Regolamento generale di Ateneo; gg) delibera sentito il Senato Accademico il Codice Etico e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente.
Art. 11. Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) convoca e presiede il Consiglio stesso; c) e' membro del Senato Accademico; d) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente Statuto, nonche' i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; g) il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12. Rettore
1. Il Rettore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra le personalita' di cui all'art. 9 lettera b), dura in carica 3 anni e puo' essere confermato. Il Rettore: a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica, riferendone al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione periodica; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione; d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione; e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi; f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalita' telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti; h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta; i) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti, nei limiti della normativa vigente; j) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo, nella prima seduta immediatamente successiva; k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 2. Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. 3. Il Rettore puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.
Art. 13. Composizione del Senato Accademico
Il Senato Accademico e' composto da: Rettore Presidente del Consiglio di Amministrazione Presidi di Facolta' Direttore Amministrativo, il quale esercita le funzioni di Segretario verbalizzante, con voto consultivo.
Art. 14. Competenze del Senato Accademico
1. Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto. 2. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni: a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attivita' didattica e di ricerca; c) propone al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico; d) delibera il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facolta' e sentito il Consiglio di Amministrazione; e) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze; f) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle Facolta' e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Universita'; g) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facolta', l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere, e a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico; h) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facolta', l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line; i) esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai Consigli di Facolta'; j) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento delle attivita' di informazione e orientamento destinate agli studenti; k) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; l) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuove Facolta' e di nuovi Corsi di studio, nel rispetto della normativa vigente; m) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto; n) definisce i contenuti dei Corsi di Studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; o) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonche' il materiale didattico erogato ed i servizi offerti; p) approva il Manifesto generale degli studi; q) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreche' le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003; r) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facolta' e dei Dipartimenti nonche' in merito al loro regolamento interno; s) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle Facolta', dei Corsi di studio, o di Corsi post-universitari, nonche' dei relativi ordinamenti didattici; t) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti; u) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; v) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione; w) programma le attivita' didattiche dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative; x) approva il Regolamento didattico di Ateneo; y) approva il Regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione; z) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione sull'adozione del Codice Etico e sue modificazioni. 3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti.
Capo III Struttura e organizzazione dell'universita' Art. 15. Facolta'
1. La Facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 2. Il Consiglio di Facolta' e' cosi' composto: il Preside; i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della Facolta', con un minimo di uno. 3. Funge da segretario il Professore piu' giovane in ruolo.
Art. 16. Preside
1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e ne coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facolta'. 2. In caso di attivazione di una sola Facolta' le funzioni di Preside della Facolta' sono svolte dal Rettore. 3. In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta', avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio e coordinando le attivita' dei Corsi di laurea e di laurea magistrale; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il Preside di Facolta' e' nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita', dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Art. 17. Consiglio di Facolta'
1. Al Consiglio di Facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 2. In particolare il Consiglio di Facolta': a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facolta', previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facolta'; c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della liberta' di insegnamento; verifica inoltre il regolare svolgimento della stessa in conformita' con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor; e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita' del servizio relativi all'attivita' didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi; f) propone l'istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento; g) delibera il calendario delle attivita' didattiche; h) formula proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa».
Art. 18. Dipartimenti
1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i dipartimenti. 2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. 3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: promuove e coordina l'attivita' di ricerca; organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 4. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio di Dipartimento.
Art. 19. Direttore di Dipartimento
1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilita' o di impedimento da parte di tutti i professori di I fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo e' esteso ai professori di II fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilita' o impedimento. 2. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere confermato. 3. Il Direttore: a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere; b) propone gli orientamenti generali di ricerca; c) sovrintende al funzionamento del dipartimento; d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento; e) e' membro di diritto del Senato Accademico; f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo. 4. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia in caso di non disponibilita', un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. 5. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.
Art. 20. Consiglio di Dipartimento
1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 2. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione; c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 21. Consiglio di Corso di Laurea
1. Il Consiglio del Corso di laurea o di laurea magistrale, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facolta'. 2. Fanno parte del Consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso; b) i ricercatori confermati; c) i coordinatori dei Tutor; d) una rappresentanza degli studenti in numero pari ad una unita' per ogni cinquecento iscritti al Corso. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento. 4. La partecipazione delle componenti alle adunanze ed alle deliberazioni e' regolata dai principi stabiliti dalla legge per la partecipazione alle adunanze ed alle deliberazioni del Consiglio di Facolta'.
Art. 22. Strutture amministrative e Direttore Amministrativo
1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal Consiglio di Amministrazione. 2. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il Direttore Amministrativo. 3. Il Direttore Amministrativo dell'Universita', nominato ai sensi dell'art. 10 lettera d, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale. 4. Il relativo contratto definira' diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 5. L'incarico di Direttore Amministrativo e' attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. 6. Il Direttore Amministrativo: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; b) esplica una generale attivita' di indirizzo e direzione dell'amministrazione; c) e' responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo; d) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti negli ambiti di sua competenza; e) sovrintende all'attivita' delle strutture centrali e periferiche, verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti; f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo; g) opera sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione; h) esercita l'attivita' disciplinare sul personale tecnico amministrativo; i) sentita la E.F.I.R.O., propone al Consiglio di Amministrazione, eventuali compensi per gli Organi dell'Universita'.
Capo IV Organi consultivi, di verifica e di valutazione Art. 23. Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in ottemperanza alla legge n. 537/1993, ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. La sua composizione e' determinata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 370/1999. La nomina del Presidente e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Universita' provvede al personale e ai servizi di supporto alle attivita' del Nucleo. 3. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 4. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti
1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti. 2. Tale Collegio e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 25. Collegio di disciplina
1. Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie e consultive per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. 2. Il collegio e' composto da tre componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. Il presidente e' eletto dal collegio, fra i suoi componenti. 3. I pareri del Collegio hanno carattere vincolante. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio. 4. La carica di componente e' gratuita e incompatibile con ogni altra carica negli Organi dell'Universita' ad eccezione di quella di componente del Consiglio di Dipartimento. 5. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione e durano in carica due anni. 6. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente. 7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 8. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 9. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente. 10. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 11. Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
Art. 26. Gradazione delle sanzioni
Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1) la censura; 2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
Capo V Personale docente e non docente Art. 27. Personale docente
1. L'Universita' soddisfa le esigenze didattiche delle varie discipline con professori e ricercatori di ruolo e con docenti a contratto. 2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' dello Stato. 3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da tali contratti devono risultare: a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 4. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria. L'organico dell'Universita' e' definito dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione. 5. Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. 6. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28. Tutor, collaboratori linguistici ed informatici
1. L'interazione continua fra studenti e Universita' e' garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. 2. Il rapporto di lavoro dei tutor e' disciplinato da contratti di lavoro aziendali di diritto privato. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facolta' interessate. 3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante idonee convenzioni da stipularsi con organizzazioni private altamente qualificate, le quali si impegnano a mettere a disposizione dell'Universita' esperti di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.
Art. 29. Personale tecnico-amministrativo
1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina dei dirigenti, sentito il Direttore Amministrativo. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.
Capo VI Studenti Art. 30. Studenti iscritti
1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano regolarmente iscritti ai Corsi dell'Universita' stessa. 2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione, purche' siano in regola con il pagamento delle tasse. 3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, ove previsto dal presente Statuto.
Art. 31. Tasse e contributi
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti. 2. Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Capo VII Disposizioni finali e transitorie Art. 32. Incompatibilita'
1. E' fatto divieto ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e i componenti elettivi degli altri organi che si assentino per tre volte consecutive o che in un anno accademico facciano registrare piu' del 40% di assenze nelle sedute dell'organo di appartenenza decadono dalla carica.
Art. 33. Disposizioni transitorie
1. Nel caso in cui alla data di scadenza del periodo transitorio stabilito dall'art. 29 del previgente statuto non sia stato possibile costituire gli organi di cui all'art. 8 del presente statuto, il comitato e' prorogato per un periodo non superiore a trentasei mesi, su proposta dell'Associazione EFIRO. 2. Il Consiglio di Facolta' si costituisce con l'incardinamento nell'Universita' di almeno tre docenti di ruolo, di cui almeno uno di I fascia. 3. In caso di mancata nomina di docenti alla scadenza del Comitato Ordinatore si dara' corso alla nomina di un nuovo Comitato secondo le modalita' di cui al punto 2. 4. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attivita' scientifica spetta alle Facolta' istituite. 5. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Universita' si opera riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Universita'. 6. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Universita', a meno che non sia diversamente disposto e dopo che sia stata espletata la procedura ministeriale ove prevista.
Art. 34. Disposizioni finali
1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione all'Associazione E.F.I.R.O. 2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Benevento, 18 aprile 2013
Il rettore: Fantozzi
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| Art. 2
Il presente decreto decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Benevento, 21 dicembre 2012
Il rettore: Fantozzi
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