Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 marzo 2013 |
Proroga dei termini, di cui al decreto 23 giugno 2011, ai fini della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate; Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/09; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2010 riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 (di seguito: decreto 23 giugno 2011) riguardante i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 aventi ad oggetto impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2012 con cui e' stato prorogato al 31 giugno 2012 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 giugno 2012 con cui e' stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine per la presentazione delle istanze vincolanti di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia; Vista la nota dell'8 marzo 2013 con la quale la societa' ISAB Energy srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga al 30 settembre 2013 del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere; Vista la nota dell'8 marzo 2013 con la quale la societa' Sarlux srl ha richiesto al Ministero dello sviluppo economico una proroga del termine per la presentazione dell'istanza vincolante per la risoluzione delle convenzioni Cip6; Considerata la complessita' delle condizioni da verificare per alcuni impianti potenzialmente interessati dalla risoluzione delle convenzioni Cip6 in essere, con ricadute sul tessuto economico ed occupazionale, tenuto conto che gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia sono inseriti in realta' industriali integrate e complesse; Ritenuto di dover tener conto della particolare situazione congiunturale in cui debbono attuarsi le scelte dei soggetti imprenditoriali coinvolti, alcune delle quali relative a rilevanti modifiche degli assetti societari e aziendali nonche' del contesto industriale in cui operano; Ritenuto opportuno rivedere i termini per la presentazione delle domande di risoluzione anticipata per tale tipologia di impianti allo scopo di consentire la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata e di mantenere la flessibilita' riconosciuta con il decreto 28 giugno 2012 con riferimento alla decorrenza della risoluzione delle convenzioni Cip6; Ritenuto necessario aggiornare con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', alcuni dei parametri previsti all'allegato 2 del decreto 23 giugno 2011 per il calcolo dei costi associati alla vigenza della convenzione ai fini della verifica di convenienza economica per il sistema, in considerazione delle modificate condizioni di riferimento per i medesimi parametri;
Decreta:
Art. 1 Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di risoluzione delle convenzioni Cip6 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia. 1. Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all'art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 e' fissato al 30 settembre 2013. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' modificato l'allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in relazione all'aggiornamento dei parametri per la verifica della convenienza economica per il sistema. 3. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonche' le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.
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| Art. 2 Disposizioni finali
1. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 16
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