Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2013
Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l'anno 2012.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, che prevede, per il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e del diritto di imbarco per i passeggeri;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui sono stati fissati i parametri sui quali articolare la determinazione dei livelli tariffari ed e' stata assegnata al CIPE la competenza di individuarne i criteri attuativi;
Visto il decreto interministeriale del 14 novembre 2000, n. 140T, con cui sono stati aggiornati i diritti aeroportuali con i tassi di inflazione programmata previsti fino all'anno 2000;
Visto il comma 1, dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha sostituito il comma 10 dell'art. 10 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo che «la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il comma 2, dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto quanto segue: «fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'art. 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10% per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio»;
Vista la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (GURI n. 221 del 22 settembre 2007), con la quale, in attuazione dell'art. 11-nonies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonche' dell'art. 11-undecies, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
Vista la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (GURI n. 128 del 3 giugno 2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;
Visto il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le «Linee guida» applicative della deliberazione medesima;
Visto il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette «Linee guida», registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009;
Considerato che per la piena attuazione dei contenuti delle predette delibere del CIPE occorre, ai sensi dell'art. 704, comma 4°, del codice della navigazione, la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC ed il gestore aeroportuale;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31, che ha stabilito che «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato»;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2008, n. 79 (GURI n. 247 del 21 ottobre 2008), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2008;
Visto altresi', il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», ed in particolare, l'art. 28 - Diritti aeroportuali - che modifica il predetto art. 21-bis della legge n. 31/2008, prorogando al 31 dicembre 2009 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato»;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2009 (GURI n. 297 del 22 dicembre 2009), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2009;
Vista la deliberazione CIPE n. 96/2009 del 6 novembre 2009 (GURI n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ed in particolare l'art. 5, comma 6, laddove sono state apportate modificazioni alle disposizioni introdotte dall'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, prorogando al 31 dicembre 2010 il termine per «l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato» e introducendo la limitazione della decadenza dell'aggiornamento dei diritti qualora non sia stata presentata, da parte delle societa' di gestione aeroportuale, completa istanza di stipula dei contratti di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;
Visto altresi', il medesimo art. 5 laddove ha previsto al comma 7, la proroga al 31 dicembre 2010 dei termini di sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, prevedendo espressamente che, nell'ambito di applicazione dello stesso decreto-legge, e' esclusa la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
Visto il decreto ministeriale n. 226 del 16 aprile 2010 (GURI n. 111 del 14 maggio 2010), concernente la rideterminazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Parma e Trapani;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GURI n. 289 dell'11 dicembre 2010), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2010;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Suppl. Ordinario n. 53/L della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, che ha fissato al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 (GURI n. 74 del 31 marzo 2011), concernente ulteriore proroga relativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2011 i termini di cui alla tabella 1 allegata al provvedimento, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni...»;
Visto il decreto ministeriale n. 391 dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2012 (GURI n. 103 del 4 maggio 2012), di aggiornamento dei diritti aeroportuali per l'anno 2011;
Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012 - Suppl. Ordinario n. 36) che all'art. 11 - proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti - ha procrastinato al 31 dicembre 2012 il termine di scadenza per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali, introdotto dal citato art. 21-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n. 71 del 24 marzo 2012), di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», che ha introdotto, al Capo II (articoli 71÷ 82), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, stabilendo principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;
Visto il Documento di Decisione di Finanza Pubblica 2012, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 18 aprile 2012 nonche' la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012, che hanno fissato per l'anno 2012 il valore dell'inflazione programmata all'1,5%;
Vista la nota prot. 1950 del 23 aprile 2012, con la quale la Direzione generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo (in seguito D.G.A.T.A.) ha posto quesito all'Ufficio Legislativo di questo Dicastero in merito all'opportunita' di proporre, anche per l'anno 2012, uno schema di decreto ministeriale di aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato per il 2012, ai sensi del citato art. 11 della legge n. 14/2012;
Vista la nota prot. 3309 del 6 luglio 2012 con la quale la D.G.A.T.A., a seguito del parere espresso dal suddetto Ufficio Legislativo (fg. prot. 24217 del 27 giugno 2012), ha richiesto all'ENAC di espletare la propria attivita' istruttoria propedeutica alla revisione dei livelli tariffari sulla base dei canoni aeroportuali e dell'inflazione programmata 2012, nonche' in funzione dell'avvenuta presentazione o meno della contabilita' analitica dei singoli gestori aeroportuali, nelle more della sottoscrizione dei contratti di programma tra ENAC e le societa' concessionarie che ancora non vi hanno provveduto;
Considerato che, con la citata nota e' stata segnalata all'Ente anche l'opportunita' di inserire, nell'ambito della suddetta istruttoria, un meccanismo atto a recuperare sia i mancati introiti realizzati dai gestori aeroportuali, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale n. 391/2011, che i ricavi non percepiti dal gestore dello scalo di Bergamo;
Visto il foglio prot. 3613 del 25 luglio 2012 con cui la D.G.A.T.A., a seguito del parere espresso dall'ENAC con nota prot. 77652/DG del 18 giugno 2012, confermava all'Ente la precedente richiesta inoltrata il 6 luglio 2012;
Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio 2012 (GURI n. 264 del 12 novembre 2012), concernente la revisione dei diritti aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011;
Vista la nota prot. 0146841/DG del 16 novembre 2012, con la quale l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria svolta per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali in commento, corredata da informazioni di dettaglio (Allegato 1) e dai calcoli effettuati (Allegati 2 e 3);
Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI n. 288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato il campo di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), all'art. 1, comma 388, ha procrastinato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella Tabella 2 allegata alla legge, tra cui e' presente il riferimento all'«art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».
Considerato che in adempimento a quanto richiesto, l'Ente, coerentemente con quanto effettuato nelle precedenti istruttorie, ha definito il livello delle «tariffe a regime» aggiornate al 2012;
Considerato altresi' che l'Ente, sulla base di queste ha calcolato un livello di «tariffe provvisorie» che, applicate per il solo periodo 6 giugno - 11 dicembre 2013, corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, consentiranno ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012;
Considerato che le «tariffe a regime» saranno applicate nel periodo di vigenza del presente decreto ad esclusione del periodo in cui saranno in vigore le «tariffe provvisorie» di cui al considerato precedente (6 giugno - 11 dicembre 2013);
Considerato che, le suddette «tariffe provvisorie» scaturiscono, per ciascun gestore, dalla somma delle tariffe a regime e dal delta tariffa precedentemente non riconosciuto, e dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011;
Considerato che, nel caso specifico dello scalo di Bergamo, la misura provvisoria dei diritti consente di recuperare sia il gap inflativo comune a tutti gli altri gestori, sia l'ulteriore gap tariffario dovuto alle diverse unita' di servizio inizialmente prese ad esame e successivamente sanato con il citato decreto ministeriale n. 274/2012;
Considerato che, in ottemperanza all'art. 11-decies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stati abbattuti del 10% i livelli dei diritti negli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano, Padova, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Salerno e Venezia Lido per la perdurante inadempienza dei gestori in ordine all'obbligo di adottare un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile;
Considerato che, ai suddetti aeroporti si sono aggiunti gli scali di Rimini e Siena, le cui societa' concessionarie non hanno inviato le rendicontazioni contabili certificate necessarie per non incorrere nell'abbattimento dei diritti;
Vista la nota dell'ENAC n. 974/EAN del 4 gennaio 2013 con l'Ente ha comunicato che la societa' Aeradria, gestore dell'aeroporto di Rimini, ha trasmesso la contabilita' analitica per l'annualita' 2011 risultando quindi adempiente agli obblighi previsti dall'art. 11-decies, comma 2, della legge n. 248/2005;
Ritenuto pertanto necessario ripristinare per lo scalo di Rimini la misura piena dei diritti aeroportuali;
Considerato inoltre che, dal prospetto e' stato eliminato l'aeroporto di Vicenza, a seguito della revoca da parte dell'ENAC, in data 17 febbraio 2012, dei provvedimenti rilasciati ex art. 38 Codice della Navigazione ed ex art. 17 legge n. 135/1997;
Considerato che, per gli aeroporti di Asiago, Crotone, Lucca Tassignano, Oristano e Padova, in ragione della mancata trasmissione dei dati di traffico e di ricavo necessari all'aggiornamento dei diritti aeroportuali, la tariffa 2012 e' stata calcolata applicando l'inflazione programmata 2012 (1,5%) ai diritti stabiliti con decreto ministeriale 274 del 25 luglio 2012, gia' comprensivi della decurtazione del 10%;
Considerato che nell'aeroporto di Asiago, scalo a basso traffico, l'applicazione dell'art. 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, avrebbe condotto a tariffe aeroportuali inferiori allo zero e, pertanto, per tale aeroporto le tariffe sono state poste pari a zero;
Considerato che, per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari e Bologna, la misura dei corrispettivi aeroportuali e' stata definita nei relativi contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le societa' Concessionarie;
Considerato che, l'aggiornamento in questione prevede una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali e' stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per tali aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadra' in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei singoli contratti di programma (art. 1 del decreto ministeriale n. 407/2012);
Considerato che per gli scali di Milano e Palermo, le cui tariffe definite nei rispettivi Contratti di programma sono divenute esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero tariffario, dovuto all'applicazione del decreto ministeriale n. 391/2011, avverra' in sede di monitoraggio.

Decreta:

Art. 1

La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2012, n. 274, e' aggiornata ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la scadenza dei termini introdotti dall'art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, per tener conto dell'inflazione programmata relativa all'anno 2012.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

La nuova misura dei diritti aeroportuali (tariffe a regime), determinata sulla base dell'art. 1, e' riportata, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 30 giugno 2013.
 
Art. 3

Il livello delle «tariffe provvisorie» scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle «tariffe a regime» e del delta tariffa precedentemente non riconosciuto (dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011), e' applicato per il solo periodo 6 giugno - 11 dicembre 2013 corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, e consentira' ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno - 11 dicembre 2012. Per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le «tariffe a regime».
 
Art. 4

Il livello delle «tariffe provvisorie», determinato sulla base dell'art. 3, e' riportato, per ogni singolo aeroporto, nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 5

In caso di scostamenti di WLU 2012 rispetto al 2011 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle «tariffe provvisorie», si procedera' a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.
 
Art. 6

La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari, e Bologna e' stata definita nei relativi Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con le societa' Concessionarie.
 
Art. 7

E' prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali e' stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per i suddetti aeroporti, pertanto, l'aggiornamento decadra' in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei rispettivi contratti.
 
Art. 8

Per gli aeroporti di Milano e Palermo, le cui tariffe stabilite con il Contratto di programma sono divenute esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero tariffario, dovuto all'applicazione del decreto ministeriale n. 391/2012, avverra' in sede di monitoraggio.
 
Art. 9

Il presente decreto e' sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Vice Ministro: Ciaccia

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 3, foglio n. 75
 
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