Con il presente aggiornamento viene inserito nel Titolo I della Circolare n. 263 il nuovo Capitolo 3 Autorizzazione all'attivita' bancaria (1) . Il Capitolo disciplina i requisiti, i criteri di valutazione e il procedimento amministrativo dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14 del TUB. Le nuove disposizioni entrano in vigore dalla pubblicazione con effetto di pubblicita' legale nel sito internet della Banca d'Italia e si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data. Dalla stessa data e' abrogato il Capitolo 1 del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche). Le banche gia' autorizzate aventi patrimonio di vigilanza inferiore al capitale iniziale stabilito con le presenti disposizioni dovranno, in conformita' con la vigente disciplina prudenziale (2) , adeguare il patrimonio di vigilanza al nuovo minimo entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni. A tal fine, entro 45 giorni dalla presente comunicazione l'organo con funzione di supervisione strategica della banca o della societa' capogruppo del gruppo bancario, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, dovra' deliberare e comunicare alla competente struttura di supervisione della Banca d'Italia un piano di riallineamento nel quale siano individuate le necessarie misure di rafforzamento patrimoniale e la relativa tempistica. Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazione pubblica e ad analisi di impatto della regolamentazione: nel sito informatico della Banca d'Italia viene pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti.
(1) Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul sito informatico della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion i/vigprud.
(2) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 2 della Circolare n. 263.
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