Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 gennaio 2013 |
Requisiti, criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle Camere di commercio italiane all'estero ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 518/70. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 9 della legge 1° luglio 1970, n. 518, che conferisce al Ministero la facolta' di concedere contributi alle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della citata legge; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto in particolare l'art. 42, comma 2, del richiamato decreto-legge che prevede, tra l'altro, la concessione di contributi in favore di Camere di commercio italiane all'estero, di cui alla legge 1º luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; Visto l'Allegato 1 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 che abroga il decreto legislativo n. 143/98, art. 22, comma 1; Ritenuto necessario pertanto procedere alla individuazione dei requisiti e delle modalita' per la concessione dei contributi a favore delle CCIE; Considerato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 4, comma, lett. d);
Decreta:
Art. 1
Oggetto e soggetti destinatari
1. Il presente decreto determina i criteri e le modalita' per disciplinare l'intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute ufficialmente ai sensi della legge n. 518/1970 (di seguito CCIE) per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione. 2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dalle CCIE.
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| Art. 2
Programma di internazionalizzazione
1. Ai fini dell'ottenimento del contributo di cui al presente decreto la Camera di Commercio italiana all'estero interessata deve presentare un Programma di internazionalizzazione (di seguito Programma) che deve prevedere specifiche attivita' promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. 2. Il programma deve essere presentato raggruppando le azioni da svolgere nelle seguenti aree omogenee: a) area contatti per la conclusione di affari e di attrazione degli investimenti esteri in Italia; b) area di assistenza e consulenza alle imprese; c) area relativa alle attivita' di rete Camerale; d) area informativa; e) area formativa e dell'addestramento professionale. 3. Con successivo provvedimento del dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito decreto direttoriale) sono individuate le singole iniziative finanziabili relative ad ogni area, nonche' le spese ammissibili, ed e' stabilita la percentuale da orientare verso ciascuna area. In ogni caso, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma devono riguardare principalmente attivita' di contatti per la conclusione di affari (area a) e attivita' di assistenza alle imprese (area b). 4. Ciascuna azione deve essere descritta analiticamente in modo da illustrare gli obiettivi da conseguire con il progetto, il rapporto tra la spesa sostenuta e i benefici attesi. Devono, inoltre, essere individuati gli indicatori e gli standard da applicarsi consuntivamente per misurare la qualita' delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti. 5. Il Programma deve essere accompagnato da una relazione di sintesi, che illustri le finalita' generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese), analizzi il mercato locale, con riferimento ai settori maggiormente sensibili per l'interscambio con l'Italia, individuando le piu' opportune azioni promozionali iscritte nelle varie azioni che costituiscono la proposta di Programma e gli obiettivi che con tali azioni si intende conseguire, nonche' l'impatto del Programma stesso sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento. 6. La presentazione del Programma comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia alla sua realizzazione o all'annullamento di singole iniziative deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Le modalita' con cui procedere a eventuali modifiche al Programma successivamente alla sua approvazione sono disciplinate con successivo decreto direttoriale.
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| Art. 3
Progetti speciali
1. Il Ministero, sulla base delle priorita' individuate dalla Cabina di Regia, puo' proporre alle CCIE singolarmente o in aggregazione tra loro, con le modalita' tecnico-operative individuate con successivo decreto direttoriale, specifici progetti di attivita' promozionale. In tal caso le camere interessate ne assumono la responsabilita' gestionale sulla base del piano finanziario.
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| Art. 4
Contributi
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012. 2. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potra' superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l'erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procedera' alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili. Sono escluse da tale riparto proporzionale i progetti speciali di cui al precedente art. 3.
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| Art. 5
Presentazione della domanda
1. La domanda, unitamente a tutta la relativa documentazione allegata, deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, e contestualmente alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente e all'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'estero, entro il 31 gennaio di ogni anno. Ciascuna Camera di commercio italiana all'estero provvedera' altresi' all'inserimento dei dati relativi alle attivita' oggetto del programma promozionale nella banca dati Pla.Net. 2. Le modalita' nonche' i modelli della domanda di ammissione al contributo, sono individuati e approvati annualmente con decreto direttoriale. L'avviso di tale provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del provvedimento e dei modelli saranno reperibili nel sito web istituzionale (www.mise.gov.it).
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| Art. 6
Procedura per l'ammissione al contributo
1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, entro 30 giorni dall'acquisizione della domanda stessa. 2. Nel corso dell'istruttoria il Ministero potra' richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite dalla Camera entro 30 giorni dalla data di comunicazione con cui e' stata formulata la richiesta. 3. Il Ministero valuta le attivita' inserite nel programma promozionale verificandone la validita' tecnico-economica nonche' le spese ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 2, comma 4. 4. Per valutare il contributo che le iniziative camerali apportano all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, il Ministero tiene anche conto della loro corrispondenza alle linee per l'attivita' promozionale, emanate dalla Cabina di Regia. Le Camere beneficiarie dell'intervento statale dovranno curare la ricerca di una sinergica cooperazione con gli altri soggetti istituzionali che operano per la promozione del Made in Italy. 5. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo pubblico dei programmi promozionali presentati da Camere operanti in Paesi in cui sono attive altre Camere riconosciute ai sensi della legge n. 518/1970, il Ministero terra' conto anche del coordinamento operativo sulle singole iniziative in Programma, finalizzato a evitare duplicazioni d'intervento e dispersioni di risorse e di ogni altra azione utile a rendere esplicita una logica di «promozione Paese». 6. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l'esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverra' in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 7, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 2.
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| Art. 7
Procedura per la liquidazione del contributo
1. Le CCIE ammesse al contributo dovranno presentare la relazione illustrativa dell'attivita' svolta e la rendicontazione di spesa del programma promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata la domanda, sulla base dei modelli approvati con decreto direttoriale di cui all'art. 5. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate, i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi previsti e valuta l'impatto dello svolgimento del Programma sui processi di internazionalizzazione delle PMI nel Paese di riferimento. Il Ministero, ove necessario, puo' chiedere eventuali elementi di approfondimento; 2. Ai fini dell'erogazione del contributo le spese sostenute devono essere previste nel piano finanziario presentato e approvato e attestate da documenti giustificativi. 3. E' ammesso per ciascuna voce di costo uno scostamento tra l'importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20% sempreche' trovi compensazione in altre voci, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo. 4. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato sentita la rappresentanza diplomatica italiana territorialmente competente. 5. L'amministrazione si riserva di valutare caso per caso la possibilita' di negare ovvero ridurre il contributo quando il grado di autofinanziamento che e' un indice della capacita' di azione della camera, sia inferiore al 50% delle entrate, risultanti dal bilancio consuntivo. Trascorso un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, tale percentuale potra' essere innalzata con decreto direttoriale. 6. L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilita' generale dello Stato.
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| Art. 8
Revoche, controlli e sanzioni
1. L'approvazione del progetto e' revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicita' delle dichiarazioni, la regolarita' della documentazione presentata, nonche' l'attuazione delle iniziative sovvenzionate. 2. Se da controlli successivi all'erogazione del contributo si accerta che la concessione e' avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi, fatte salve le comunicazioni alle Autorita' competenti, si procede alla revoca del contributo. Quest'ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998. 3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ai fini dell'attivita' di monitoraggio e controllo. 4. Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e' di competenza del Foro di Roma.
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| Art. 9
Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicita'
1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalita' relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento e' il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
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| Art. 10
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 5 e' stabilito con il decreto direttoriale ed il programma promozionale potra' avere ad oggetto tutte le attivita' realizzate nell'intero anno solare 2013. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 15marzo 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 3
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