Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 aprile 2013
Designazione dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri", quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino", registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 22 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2010, con il quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»;
Considerato che la predetta designazione ha validita' triennale a decorrere dal 1° maggio 2010;
Considerato che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino ha confermato l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;
Visto il verbale della riunione del Comitato delle DOP ed IGP della Commissione europea del 4 dicembre 2012 e la nota della Commissione europea del 19 febbraio 2013 prot. n. 116273 che recita: «quando una denominazione gia' registrata forma oggetto di modifica del disciplinare e del documento unico su richiesta dello Stato membro, la protezione nazionale transitoria non puo' essere autorizzata in relazione a tale modifica»;
Considerato pertanto che il piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino» non puo' essere che quello approvato con decreto ministeriale 22 aprile 2010, relativo al disciplinare di produzione registrato dalla Commissione europea con Reg. (CE) n. 617 del 4 aprile 2003;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» con sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.
 
Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa.
 
Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 5

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino » a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
 
Art. 6

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: La Torre
 
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