Gazzetta n. 111 del 14 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 50
Regolamento recante la privatizzazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», a norma dell'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordino dell'UNUCI;
Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697, convertito dalla legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'articolo 5, con il quale l'UNUCI e' stata posta alle dipendenze del Ministero della guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e, in particolare le lettere b) ed f);
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni;
Considerato che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa in data 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, l'UNUCI e' stato confermato quale ente pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 203;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle norme regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli da 47 a 53;
Visto l'articolo 46 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare il comma 1;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Ritenuto che la trasformazione dell'ente pubblico non economico «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» in soggetto di diritto privato sia la piu' idonea a favorire le molteplici e differenziate attivita' dell'ente medesimo;
Sentite le Organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Privatizzazione dell'ente pubblico non economico a base associativa
di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo
d'Italia»
1. L'ente pubblico non economico a base associativa, di rilevanza nazionale «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia» di seguito denominato «Ente», a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' trasformato in associazione con personalita' giuridica di diritto privato, di rilevanza nazionale e senza fini di lucro «Unione nazionale degli Ufficiali in congedo d'Italia», di seguito denominata «UNUCI».
2. L'UNUCI, con sede a Roma, e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. La vigilanza sull'UNUCI continua ad essere esercitata dal Ministero della difesa.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 gennaio 1927, n. 21,
e' stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 41), del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell'ordinamento militare, con la decorrenza prevista
dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo n.
66 del 2010;
La legge 12 febbraio 1928, n. 261 (Conversione in legge
del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
concernente la costituzione della "Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia), e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale 1° marzo 1928, n. 51;
La legge 24 dicembre 1928, n. 3242 (Riordinamento
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia), e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 9 febbraio 1929, n. 34;
Il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697
(Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul
riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo
d'Italia), e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29
ottobre 1934, n. 254;
Il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704
(Soppressione del Partito nazionale fascista), e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 agosto 1943, n. 180.
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17
dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n.
286.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
Il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria per il 2008), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300,
e' il seguente:
«Art. 2. (Disposizioni concernenti le seguenti
Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e
sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e
sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle
fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e
logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche). - (Omissis).
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed
organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma
associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che
non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
Il testo dell'art. 26, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 26. (Taglia-enti). - 1 Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e
nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio
2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30
marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche' delle Autorita' portuali, degli enti parco e degli
enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con
decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, da
emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i
quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati
emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei
successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano
ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente comma.
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato A della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a 585
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo art. 2 della
predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All' art. 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007,
n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e delle
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall' art.
1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e la relativa
dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui,
comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in
apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre
2009, n. 203 (Regolamento concernente il riordino
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia
-UNUCI-, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2010, n. 12, ed e' stato
abrogato dall'art. 2269, comma 1, n. 390) , del decreto
legislativo 15 marzo 2010 recante "Codice dell'ordinamento
militare", con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma
1 del medesimo decreto legislativo, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 8 maggio
2010, n. 106.
Il testo degli articoli da 47 a 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246), abrogati dal presente regolamento,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Il testo dell'art. 46, comma 1, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, e' il seguente:
«Art. 46. (Disposizioni in materia di enti pubblici non
economici vigilati dal Ministero della difesa e di
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1.
Con uno o piu' regolamenti da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, si puo'
procedere alla trasformazione in soggetti di diritto
privato secondo quanto previsto dell'art. 2, comma 634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero
della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».

Note all'art. 1:
Per il decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Finalita' dell'Associazione

1. L'UNUCI ha lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonche' alle connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unita' militari attive. A tal fine, svolge i seguenti compiti:
a) collabora con le competenti autorita' militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che presta adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;
b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e promozionali;
c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedelta' alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile;
d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilita' ambientale e sociale;
e) fornisce il proprio apporto negli interventi di difesa e protezione civile;
f) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.
 
Art. 3
Modifiche statutarie

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio nazionale, su proposta del consiglio direttivo, delibera le modifiche statutarie necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, nonche' quelle volte a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'UNUCI, la composizione, le competenze, le modalita' di nomina e funzionamento, la convocazione, le deliberazioni e la durata degli organi di cui all'articolo 4, comprese le modalita' di partecipazione del rappresentante del Ministero della difesa al consiglio direttivo, nonche' i poteri, le attribuzioni, i requisiti, le modalita' di accesso e la durata delle cariche associative. Sulle sopra indicate modifiche statutarie e' acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente le modifiche allo statuto sono apportate con le modalita' in esso determinate.
2. Lo statuto disciplina altresi':
a) le categorie di soci ulteriori rispetto a quella dei soci ordinari nonche' i diritti e gli obblighi ad esse correlati;
b) i criteri informatori e le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;
c) limiti e modalita' di concessione di eventuali rimborsi spese da erogarsi in ragione dello svolgimento di incarichi associativi e di collaborazioni su base volontaria sia a livello centrale che periferico;
d) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni;
e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali nei confronti delle sezioni, le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e quelle di erogazione delle somme per le esigenze delle articolazioni territoriali;
f) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali, salvo specifica delega per la gestione alle sezioni territorialmente competenti.
3. Con uno o piu' atti di attuazione dello statuto, adottati secondo le modalita' e i limiti definiti dallo statuto stesso, possono essere impartite le disposizioni discendenti di natura meramente esecutiva o attuativa ovvero, se necessario, di ulteriore dettaglio.
Note all'art. 3:
Per il decreto del Presidente della Repubblica10
febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Organizzazione centrale, periferica e soci ordinari

1. Gli organismi necessari all'organizzazione centrale dell'UNUCI sono:
a) il presidente nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei sindaci;
e) il collegio dei probiviri.
2. Le articolazioni territoriali dell'UNUCI sono le delegazioni e le sezioni la cui organizzazione amministrativa e gestionale e' definita dallo Statuto in attuazione dei criteri di semplificazione e secondo i principi di diritto privato.
3. Possono essere iscritti all'Associazione in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana, del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, ad ordinamento militare, della polizia di Stato, degli agenti di custodia e della giustizia militare.
 
Art. 5
Entrate

1. Le risorse finanziarie in entrata dell'UNUCI sono costituite da:
a) le quote annualmente versate dai soci, il cui importo e' determinato dal Consiglio nazionale su proposta del Consiglio direttivo;
b) le rendite patrimoniali;
c) i corrispettivi per servizi resi;
d) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione espressa e deliberata dal Consiglio direttivo;
e) entrate eventuali e diverse.
 
Art. 6
Patrimonio dell'ente

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dal patrimonio dell'Ente alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Entro sessanta giorni da tale data, il consiglio direttivo, previa verifica del collegio dei revisori, redige l'inventario dei beni di proprieta' dell'UNUCI, attribuendo, eventualmente, distinta evidenza a quei beni la cui gestione o conservazione costituiva scopo istituzionale dell'ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita', ovvero era strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali. Negli inventari patrimoniali dell'UNUCI sono altresi' distintamente elencati i beni provenienti dall'Ente e quelli di successiva acquisizione.
2. Ogni atto di alienazione, compresi quelli di costituzione o trasferimento di diritti reali, relativo ai beni facenti parte del patrimonio dell'UNUCI eventualmente annoverati fra quelli strumentali al perseguimento dello scopo istituzionale, e' subordinato all'autorizzazione del Ministero vigilante.
 
Art. 7
Amministrazione e contabilita'

1. Le gestioni amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale sono disciplinate dal codice civile, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla vigente legislazione tributaria. Lo Statuto e i relativi atti di attuazione dispongono relativamente agli incarichi dei responsabili delle menzionate gestioni, alle responsabilita' interne, alle disposizioni di dettaglio sulla predisposizione, tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri sociali.
Note all'art. 7:
Per il decreto del Presidente della Repubblica10
febbraio 2000, n. 361, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Destinazione delle risorse umane

1. All'atto della privatizzazione dell'Ente di cui all'articolo 1 i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato sono integralmente confermati, sia per la parte tabellare che per quella accessoria, sia con riferimento all'inquadramento previdenziale di provenienza e proseguono con l'associazione di diritto privato «UNUCI».
2. Al citato personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della UNUCI e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regime giuridico ed economico gia' in godimento nel rapporto con l'Ente. Nel corso di tale periodo al citato personale si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che l'eventuale passaggio presso altre pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente nei limiti dei posti disponibili nelle dotazioni organiche delle stesse amministrazioni riceventi e nell'ambito delle rispettive facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. Successivamente si applica il contratto collettivo di lavoro del pertinente comparto.
Note all'art. 8:
Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 30. (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni
devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e'
disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
o sara' assegnato sulla base della professionalita' in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o
da ricoprire.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata,
sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono
disposte le misure per agevolare i processi di mobilita',
anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
 
Art. 9
Abrogazioni, disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli articoli dal 47 al 53, sono abrogati.
2. Il Presidente nazionale e i membri degli altri organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nei rispettivi incarichi fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.
3. L'UNUCI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente «Unione nazionale degli Ufficiali in Congedo d'Italia».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 registro n. 3 Difesa, foglio n. 144
Note all'art. 9:
Per i riferimenti al testo degli articoli da 47 a 53
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90
del 2010, si veda nelle note alle premesse.
 
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