Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 21 febbraio 2013 |
Dismissione e trasferimento di beni del demanio militare aeronautico situati nell'Aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell'articolo 693 il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione; Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 marzo 2008, n. 57 - Serie generale; Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non piu' funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo; Ravvisata la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuita' della gestione del traffico civile aeroportuale; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 febbraio 2008, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, di dismissione dei beni del demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Cagliari Elmas, ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 maggio 2008, n. 106 - Serie generale; Visto l'Accordo tecnico sottoscritto in data 22 dicembre 2009 tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC, la Societa' SO.G.AER S.p.A. e l'Agenzia del demanio, che individua ulteriori beni demaniali, ubicati nell'aeroporto di Cagliari Elmas, non piu' funzionali ai fini militari, e definisce le condizioni e le modalita' di trasferimento degli stessi; Visto in particolare, il punto «j» della premessa del citato Accordo tecnico del 22 dicembre 2009, in merito, tra l'altro, alla realizzazione di determinate opere e della manutenzione straordinaria per la rilocazione in altra sede delle funzioni militari; Considerato che le opere necessarie alla rilocazione delle funzioni militari, di cui al medesimo punto "j" dell'Accordo tecnico del 22 dicembre 2009, atte a consentire l'utilizzo delle aree oggetto di trasferimento al Demanio aeronautico civile, saranno realizzate con oneri a carico della Societa' SO.G.AER S.p.A. e che l'ENAC si impegna ad inserire nello stipulando Contratto di programma gli investimenti per la realizzazione e manutenzione degli edifici del Ministero della difesa individuati al punto «j» del citato Accordo tecnico, distinguendo tra quelli ammissibili o meno a remunerazione in tariffa; Considerato che le aree di sedime, contestualmente al transito dei beni dal Demanio militare aeronautico al Demanio aeronautico civile, dovranno essere ricomprese e valutate in un atto di concessione e i relativi investimenti dovranno, altresi', essere ricompresi e valutati nel Contratto di programma; Considerato che, per le aree oggetto del transito, sono state date per acquisite, con la firma dell'Accordo precitato, le dichiarazioni di assenso da parte del Ministero della difesa e da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione aerea;
Decreta:
Art. 1
1. I beni del demanio militare che insistono sull'aeroporto di Cagliari Elmas, individuati e descritti nelle planimetrie identificanti le aree - che costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarati non piu' funzionali ai fini militari, sono destinati all'aviazione civile con trasferimento al demanio aeronautico civile (demanio pubblico dello Stato - ramo trasporti - aviazione civile), secondo le modalita' indicate nell'Accordo tecnico sottoscritto in data 22 dicembre 2009, indicato in premessa, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo civile. 2. I beni trasferiti ai sensi del comma 1, sono assegnati, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, nei modi e nei termini indicati nell'Accordo tecnico di cui al comma 1. Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro della difesa Di Paola
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 Difesa, registro n. 2, foglio n. 312
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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