IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le modalita' e i criteri per il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2008) recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilita' del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010; Visto inoltre l'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverra' solo a seguito dell'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta ancora a carico del Ministero della giustizia; Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2012) e in particolare il punto 3.10 del deliberato che, nel ripartire le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2011, dispone l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, legge n. 244/2007, da ripartire per le finalita' individuate nella medesima delibera sulla base di successive proposte del Ministro della salute; Vista la nota del Ministro della salute n. 10099 del 10 dicembre 2012 con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanita' penitenziaria per l'anno 2011; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata conseguita nella seduta del 6 dicembre 2012 (rep. atti n. 138/CU); Considerato che i nuovi criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2011, pari a 167.800.000 euro, non fanno piu' alcun riferimento alla spesa storica, ma si basano per il 60% sul peso percentuale del numero dei detenuti, per il 30% sul peso percentuale del numero degli ingressi dei detenuti e per il 10% sul peso percentuale del numero degli istituti penitenziari con un numero inferiore a 200 posti; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012) da cui e' emerso che l'ultimo dei tre criteri sopra menzionati (numero degli istituti penitenziari con un numero inferiore a 200 posti) andra' riesaminato, in occasione di futuri riparti, alla luce del principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review in atto, considerato che, per tali strutture, debbono comunque essere sostenuti costi fissi, indipendentemente dal numero dei detenuti ospitati; Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sull'accantonamento di 167.800.000 euro di cui alla delibera di questo Comitato n. 15/2012 richiamata in premessa, destinato al finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2011, viene disposta la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, dell'importo di 141.083.657 euro come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. Le quote relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, di importo complessivo pari a 26.716.343 euro, restano accantonate in applicazione di quanto previsto dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, il quale prevede che il relativo trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile avverra' solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione secondo i rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere per il funzionamento delle strutture e per il personale dipendente, per tali regioni e province autonome, resta a carico del Ministero della giustizia. In particolare per le province autonome di Trento e di Bolzano la quota relativa viene resa indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa. Roma, 21 dicembre 2012
Il Presidente: Monti Il segretario: Barca
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 290
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