IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' la nota del presidente della regione Calabria del 28 giugno 2012; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro della regione Calabria nel completamento degli interventi ancora in corso di definizione; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in atto; Sentito il Ministero dello sviluppo economico; Sentita la regione Calabria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Calabria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' in atto nel territorio di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il presidente della regione Calabria e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Calabria, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Il presidente della regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Calabria, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il Presidente della regione Calabria provvede con le seguenti risorse, trasferite sulla contabilita' speciale n. 3131 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006, e che viene allo stesso intestata per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: euro 11.724.912,28, quali economie accertate e da riprogrammare del finanziamento FAS - quota regionale di cui alla delibera CIPE n. 26/2007; euro 3.385.272,75, quali risorse impegnate ed ancora non erogate del finanziamento FAS - quota regionale di cui alla delibera CIPE n. 26/2007; euro 5.183.245,03 quali risorse impegnate ed ancora non erogate del finanziamento FAS - quota statale di cui alla delibera CIPE n. 26/2007. 5. Il presidente della regione Calabria provvede, altresi': al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, dell'importo di euro 8.350.556,05, quali economie accertate e non riprogrammate del finanziamento FAS - quota statale di cui alla delibera CIPE n. 26/2007; al versamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, dell'importo di euro 49.564,23, relativa alle economie accertate e non riprogrammate derivanti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531/2006. 6. Il presidente della regione Calabria provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 4 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il presidente della regione Calabria puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 11. Il presidente della regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2013
Il Capo del dipartimento: Gabrielli
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