Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 1 febbraio 2013 |
Approvazione dell'elenco dei prezzi unitari massimi di produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, nell'anno 2013. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato; Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua; Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche; Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; Visto il decreto 20 aprile 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Reg. n. 3, foglio n. 280, con il quale sono stati adeguati i termini, le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi pubblici sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dell'introduzione dei nuovi canali di finanziamento comunitari; Visto il decreto 13 dicembre 2011, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2012 Reg. n. 1, foglio n. 277, con il quale e' stato integrato il D.M. 20 aprile 2011 soprarichiamato, per consentire la stipula delle polizze pluri e multi rischi sui seminativi da pieno campo a ciclo autunno primaverile a partire dal momento delle semine, con entrata in copertura delle assicurazioni agevolate l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto; Visto il piano assicurativo 2013, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013; Visto l'art. 127, della legge n. 388 del 2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto l'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102 del 2004, cosi' come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 82 del 2008, dove stabilisce che se dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno; Visto il decreto 5 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009 reg. 1 fog. 7, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie; Visto il decreto 7 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2012 reg. 3 fog. 24, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre e reti antigrandine per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Visto il decreto 8 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012 reg. 7 fog. 59, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per periodo di fermo degli allevamenti avicoli e bufalini colpiti da epizoozie; Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal dicembre 2009 al novembre 2012; Visto le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana Allevatori) del 29 gennaio 2013, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate, nonche' del valore di riferimento del costo di macellazione in azienda di bovini non deambulanti; Ritenuto di adottare per le produzioni la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio dal dicembre 2009 al novembre 2012; per lo smaltimento delle carcasse animali e come valore di riferimento del costo di macellazione in azienda di bovini non deambulanti i costi comunicati dall'AIA in data 29 gennaio 2013, quali importi massimi entro i quali devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2013; Ritenuto di confermare i costi unitari massimi del settore zootecnico per il calcolo dei mancati redditi per periodo di fermo degli allevamenti colpiti da epizoozie stabiliti con decreto 5 dicembre 2008 sopra richiamato, ad eccezione degli allevamenti avicoli e bufalini per i quali si confermano i prezzi adottati con decreto 8 maggio 2012 soprarichiamato; Ritenuto di confermare i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti con decreto 7 febbraio 2012 sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, ed i costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2013, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 31 gennaio 2013, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto. 2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato. 3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente. 4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica». 5. Per le strutture aziendali - reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli - il prezzo unitario massimo da utilizzare per la stipula delle polizze assicurative agevolate e' pari al prezzo unitario delle reti antigrandine, stabilito con decreto ministeriale 7 febbraio 2012, richiamato nelle premesse, aumentato del 20%. 6. I prezzi massimi riferiti al metro quadrato per i prodotti florovivaistici, riportati nell'allegato, rappresentano il valore massimo annuale assicurabile per unita' di superficie, tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna «specifica prodotto».
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| Allegato Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate - anno 2013 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1 . Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo disr6@mpaaf.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2013
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 112
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