Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 febbraio 2013, n. 45
Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18, comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in particolare l'articolo 5;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione delle comunita' europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM (2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile 2012;
Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni e finalita'

1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per universita', le universita' statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonche' qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma,
della Costituzione:
"Art. 33.
(Omissis).
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
(Omissis).".
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 3
luglio 1998 n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4. (Dottorato di ricerca).
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare,
presso universita', enti pubblici o soggetti privati,
attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398 . Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.»".
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 18,19, 22,
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario):
"Art. 2. (Organi e articolazione interna delle
universita')
(In vigore dal 7 aprile 2012)
1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo
processo di riordino della pubblica amministrazione,
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a modificare i propri statuti in
materia di organizzazione e di organi di governo
dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui
all'art. 33 della Costituzione, ai sensi dell'art. 6 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di
iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche
e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle
finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito; della funzione di
proposta del documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei
pareri del senato accademico, nonche' della funzione di
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e
del conto consuntivo; della funzione di proposta del
direttore generale ai sensi della lettera n) del presente
comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari,
secondo le modalita' previste dall'art. 10; di ogni altra
funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo
statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del
rettore tra i professori ordinari in servizio presso le
universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore
appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche
come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico
dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo
spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa
alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la
sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si
rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in
attuazione delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato
di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a
formulare proposte e pareri obbligatori in materia di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di
ateneo, di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o
soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui
al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di
ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi
quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di
cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di
ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a
svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i
dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera
c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di
almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di
sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni
dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere
obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale
e sul conto consuntivo dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base elettiva,
in un numero di membri proporzionato alle dimensioni
dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi
il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo,
almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti
in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un
massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per
una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle
funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della
programmazione finanziaria annuale e triennale e del
personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita'
finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare,
previo parere del senato accademico, l'attivazione o
soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare
il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche',
su proposta del rettore e previo parere del senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare
il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di
cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di
trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e
delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e
triennale sia il conto consuntivo; della competenza a
conferire l'incarico di direttore generale di cui alla
lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza
disciplinare relativamente ai professori e ricercatori
universitari, ai sensi dell'art. 10; della competenza ad
approvare la proposta di chiamata da parte del
dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), e
dell'art. 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel
numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore,
componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli
studenti; designazione o scelta degli altri componenti,
secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature
individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra
personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza
professionale di alto livello con una necessaria attenzione
alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza
ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti
alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di
un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in
cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici
membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio
di amministrazione sia composto da un numero di membri
inferiore a undici; previsione che fra i membri non
appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i
rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;
previsione che il presidente del consiglio di
amministrazione sia il rettore o uno dei predetti
consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal
consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non
contestuale dei diversi membri del consiglio di
amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale
dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio
di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna
componente, del principio costituzionale delle pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici
pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione
per un massimo di quattro anni; durata massima quadriennale
del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti
degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del
mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore
amministrativo con la figura del direttore generale, da
scegliere tra personalita' di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale con
funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio
di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il
parere del senato accademico, dell'incarico di direttore
generale, regolato con contratto di lavoro a tempo
determinato di diritto privato di durata non superiore a
quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento
economico spettante al direttore generale in conformita' a
criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento
in aspettativa senza assegni per tutta la durata del
contratto in caso di conferimento dell'incarico a
dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli
indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle
risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; partecipazione del direttore generale, senza diritto
di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in
numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui
un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra
i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati
dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal
Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e
uno supplente designati dal Ministero; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un
massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per
una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a
personale dipendente della medesima universita'; iscrizione
di almeno due componenti al Registro dei revisori
contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di
elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni
all'ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito
internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere
individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione
di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta
didattica, anche sulla base degli indicatori individuati
dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche' della
funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico
o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento
di cui all'art. 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo
con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'art.
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relative alle procedure di valutazione delle strutture e
del personale, al fine di promuovere nelle universita', in
piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e
individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del
consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche
accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente
al senato accademico e al consiglio di amministrazione e,
per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso
senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere
componente di altri organi dell'universita' salvo che del
consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o
di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole
di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica
di rettore o far parte del consiglio di amministrazione,
del senato accademico, del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita'
italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere
funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e
alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del
senato accademico e del consiglio di amministrazione che
non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di
appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine
di cui al comma 1, le universita' statali modificano,
altresi', i propri statuti in tema di articolazione
interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con
contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni
finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica,
delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle
attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a
ciascuno di essi afferisca un numero di professori,
ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non
inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita'
con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo
determinato superiore a mille unita', afferenti a settori
scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu'
dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di
affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque
denominate, con funzioni di coordinamento e
razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la
proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio,
e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle
funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni
assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in
materia, le strutture assumano i compiti conseguenti
secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione
di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni
assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero
complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle
dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia
scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando
che il numero delle stesse non puo' comunque essere
superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita'
con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento
unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna
semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le
funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture
di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai
direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una
rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura
complessivamente non superiore al 10 per cento dei
componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti
scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i
componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i
coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i
responsabili delle attivita' assistenziali di competenza
della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni
di presidente dell'organo ad un professore ordinario
afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero
nominato secondo modalita' determinate dallo statuto;
durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa
per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui
alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in
ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e),
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
una commissione paritetica docenti-studenti, competente a
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e
della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di
servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione
dei risultati delle stesse; a formulare pareri
sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La
partecipazione alla commissione paritetica di cui alla
presente lettera non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli
studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e
q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi
di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca
dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e
rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel
rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per
l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli
studenti, programmi integrati di studio, iniziative di
cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e
di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di
selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di
violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a
ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, proprie modalita' di
organizzazione, nel rispetto dei principi di
semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza
dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle
informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del
presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6,
comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge un codice etico della comunita'
universitaria formata dal personale docente e ricercatore,
dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti
dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunita' universitaria, promuove il
riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali,
nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei
confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole
di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono
volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso,
nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di
proprieta' intellettuale. Sulle violazioni del codice
etico, qualora non ricadano sotto la competenza del
collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il
senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le
modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto
da apposito organo istituito con decreto rettorale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto
da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni
di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei
designati dal senato accademico e sei dal consiglio di
amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al
presente comma non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Ad
eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti,
i componenti non possono essere membri del senato
accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto
contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera
del senato accademico, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
commissione composta da tre membri, compreso il presidente,
in possesso di adeguata professionalita', con il compito di
predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del
presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita
il controllo previsto all'art. 6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello
stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi
statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi
universitari avviano le procedure per la costituzione dei
nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi
delle universita' decadono al momento della costituzione di
quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui
mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in
carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del
nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento
dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e'
prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.
Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso
previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in
carica, se successive al predetto anno accademico. Il
mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno
espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non
e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo
periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui
limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1,
lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia'
espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei
nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e'
riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della
data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione,
razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed
efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri
di valutazione delle universita' valevoli ai fini
dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del
presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello
stesso le seguenti disposizioni:
a) l'art. 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9
maggio 1989, n. 168;
b) l'art. 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n.
127."
"Art. 5. (Delega in materia di interventi per la
qualita' e l'efficienza del sistema universitario)
(In vigore dal 29 gennaio 2011)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
a riformare il sistema universitario per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita', al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II
della Costituzione, della normativa di principio in materia
di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano l'accesso
all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle
universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al
comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'art. 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte
dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla
lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo
di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo
annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di
attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'art.
29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita'
finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale
al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le
attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla
presente legge trovano adeguata compensazione nei piani
previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita'
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all'art. 1, comma 9,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita'
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza
complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare
l'attribuzione all'universita' di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per
la quantificazione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa
garantire l'assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi; (13)
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell'inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita' di controllo
periodico dell'attuazione del predetto piano; (13)
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina
delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu' commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro
finanziario; (13)
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita', a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l'intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita'; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,
gia' disponibili a legislazione vigente, per il
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano
l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di
scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo
integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di
borse di studio, di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2
dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell'ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con
riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di
concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso
tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessita' della materia trattata
dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nell'impossibilita' di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi dell'art. 17, comma 5, della citata legge n. 196
del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria del
medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso
derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi."
"Art. 18. (Chiamata dei professori)
(In vigore dal 10 febbraio 2012)
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica
dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art.
24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma
4, lettera d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'art. 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi."
"Art. 19. (Disposizioni in materia di dottorato di
ricerca)
(In vigore dal 29 gennaio 2011)
1. All'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono
inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di
cui all'art. 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b)
del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo
comma 1 del presente articolo.
3. All'art. 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984,
n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a
domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con
le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non
hanno diritto al congedo straordinario, con o senza
assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito
il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti
che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data
di entrata in vigore della presente disposizione sono
mantenuti»."
"Art. 22. (Assegni di ricerca)
(In vigore dal 29 gennaio 2011)
1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita'
di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e
dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui
all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternita', l'indennita'
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli
enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il
medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i dodici
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente."
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
(In vigore dal 10 febbraio 2012)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, le universita' possono stipulare contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche'
delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure
pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con
regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel
rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione
delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del settore concorsuale e di un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno
o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni
dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
doveri e sul relativo trattamento economico e
previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione
telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo
di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i
settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti
nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
assunti a tempo indeterminato come professori universitari
di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche'
cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato
giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato,
secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro,
sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione
preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento
del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei
unita', alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia
pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e
orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare
l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo
puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e'
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei
corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di
cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
cui al decreto del Ministro adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione
della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art.
4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I
contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati
esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo
complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia
di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare
fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei
posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,
comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari
dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a
seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti
di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo
onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante
al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un
massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a)
e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per
l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
cui al presente articolo, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
prevista dagli ordinamenti di appartenenza.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, della legge
13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio
e dottorato di ricerca nelle Universita'):
"Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di
impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta'
del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento
all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico
dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247):
"Art. 5. Apprendistato di alta formazione e di ricerca
(In vigore dal 25 ottobre 2011)
1. Possono essere assunti in tutti i settori di
attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato per attivita' di ricerca, per il
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore, di titoli di studio universitari e della alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la
specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento
ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione
tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui
all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze
professionali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una
qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. La regolamentazione e la durata del periodo di
apprendistato per attivita' di ricerca, per l'acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa
alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
le universita', gli istituti tecnici e professionali e
altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento
tecnologico.
3. In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o
ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le
Universita', gli istituti tecnici e professionali e le
istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che
precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224
(Regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 13
luglio 1999, n. 162.
Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica), e' stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203.
- Si riporta il testo dell'art. 37, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie
(In vigore dal 1 gennaio 2013)
(Omissis).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'art. 15 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
(Omissis).".
La Raccomandazione della Commissione delle Comunita'
Europee (2005) 576, dell'11 marzo 2005, riguarda la Carta
europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per
l'Assunzione dei Ricercatori.
La Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni (2011) 567, reca:
"Sostenere la crescita e l'occupazione - un progetto per la
modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in
Europa".
Il comunicato ministeriale di Bucarest reca:
"Realizzare al meglio il nostro potenziale: Consolidare lo
Spazio europeo dell'Istruzione superiore ".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 3
luglio 1998 n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo), si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
"Art. 2. (Misure in materia di riscossione)
(Omissis).
138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 3. (Comitati di esperti per la politica della
ricerca).
1. Il Governo si avvale di un comitato di esperti per
la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il
MURST, composto dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonche'
da non piu' di 9 membri, nominati dal Presidente del
Consiglio, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra
personalita' di alta qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali,
assicurando l'apporto di competenze diverse. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica sono determinate la durata del mandato e le
norme generali di funzionamento. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa per la durata del
mandato.
2. Le indennita' spettanti ai membri del comitato sono
determinate con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo
stato di previsione del MURST.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica affida ai membri del comitato o
al comitato nella sua collegialita' compiti di consulenza e
di studio concernenti la politica e lo stato della ricerca,
nazionale e internazionale.
4. Il CEPR, nell'esercizio delle sue funzioni, puo'
corrispondere con tutte le amministrazioni pubbliche al
fine di ottenere notizie e informazioni, nonche' puo'
chiedere collaborazione per specifiche attivita'. Le
amministrazioni dello Stato possono a loro volta avvalersi
del CEPR per pareri su programmi e attivita' di ricerca di
propria competenza.
5. Il CEPR si avvale della segreteria di cui all'art.
2, comma 3.".
 
Art. 2
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione
delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) universita' italiane, anche in convenzione con universita' ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
c) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, con possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio e' l'universita' italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e' accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualita' almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilita' di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilita' dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 4, della citata legge
n. 210 del 1998, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3
Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresi' per quale numero complessivo di posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento puo' concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresi' corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'universita' di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attivita' di ricerca svolta con l'universita' medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento e' concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.
6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o piu' requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca -ANVUR-, adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286):
"Art. 3. (Attivita', criteri e metodi)
1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita':
a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i
prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca,
ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita'
e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole
strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si
concludono entro un periodo di 5 anni;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione,
in base a parametri oggettivi e certificabili, delle
strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei
corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di
ricerca, i master universitari e le scuole di
specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico
degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il
contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le
questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo
degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e
delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di
valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di
quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di
appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella
di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi
con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed
indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di
cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di
valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione
della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa
i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le
procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e
dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne
cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita'
informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti
quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane,
infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza
dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai
fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero
soppressione di universita' o di sedi distaccate di
universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la
chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio
universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master
universitari e le scuole di specializzazione;
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di
riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali,
ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di
prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche
tipologie di servizi;
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di
parametri predefiniti, i risultati degli accordi di
programma ed il loro contributo al miglioramento della
qualita' complessiva del sistema universitario e della
ricerca;
h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi
pubblici di finanziamento e di incentivazione delle
attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita'
di valutazione, nonche' di definizione di standard, di
parametri e di normativa tecnica.
2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione
di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica
sulla base di standard qualitativi di livello
internazionale, anche con riferimento agli esiti
dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro
adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualita' dei prodotti della ricerca, valutati
principalmente tramite procedimenti di valutazione tra
pari;
c) l'acquisizione di finanziamenti esterni,
l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di
ricercatori con soggetti pubblici e privati;
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum
degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di
elevata qualificazione;
e) l'efficienza e la sostenibilita' delle strutture e
dei processi di governo e di gestione;
f) la completezza e correttezza della comunicazione
pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di
ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di
risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte
degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di
orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi
internazionali e comunitari anche in riferimento
all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a
progetti di ricerca.
3. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Agenzia
utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu'
appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in
riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di
quelli definiti dalla Commissione di cui all'art. 13, comma
1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale
e internazionale.
4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2
sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti
dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per
la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture
universitarie e di ricerca.".
 
Art. 4

Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di
ricerca

1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' dei dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu' dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e di ricerca.
 
Art. 5

Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato
di ricerca

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3. Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
 
Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso e' costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonche' da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalita' di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita' di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita' comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
"Art. 6. (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo)
(In vigore dal 10 febbraio 2012)
1. Il regime di impegno dei professori e dei
ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini
della rendicontazione dei progetti di ricerca, la
quantificazione figurativa delle attivita' annue di
ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi
compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a
1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo
pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo
definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di
aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio
agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato,
nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250
ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca
e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti
a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il
tutorato, nonche' ad attivita' di verifica
dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime
di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di
tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati
di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre
anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche'
ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il
loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento
e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli
curriculari compatibilmente con la programmazione didattica
definita dai competenti organi accademici. Ad essi e'
attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno
accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il
titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo
straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore
usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto
tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle
disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e
modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la
retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali,
con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi
curriculari.
5.
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma
1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della
presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno
all'altro regime, con domanda da presentare al rettore
almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal
quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di
mantenere il regime prescelto per almeno un anno
accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma
7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle
commissioni di abilitazione, selezione e progressione di
carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di
valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e'
incompatibile con l'esercizio del commercio e
dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire
societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale
ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e
secondo la disciplina in materia dell'ateneo di
appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con
regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L'esercizio di attivita' libero-professionale e'
incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto
salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi
del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto
salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono
svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di
valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di
carattere occasionale, attivita' di collaborazione
scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e
divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita'
pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori
a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa
autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di
ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza
vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni
di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non
rappresenti detrimento delle attivita' didattiche,
scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di
appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito
possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro
autonomo anche continuative, purche' non determinino
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di
appartenenza. La condizione di professore a tempo definito
e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta
incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita'
didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca
esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la
compatibilita' con l'adempimento degli obblighi
istituzionali.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con
il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e
chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca
traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di
laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale
devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i
rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto
del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a
presentare una relazione triennale sul complesso delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,
unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto
stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo
restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai
fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui
all'art. 8 e' di competenza delle singole universita'
secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso
di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello
scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno
un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione
dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo
di ateneo per la premialita' dei professori e dei
ricercatori di cui all'art. 9.".
 
Art. 7

Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione
mediche

1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
 
Art. 8

Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del
titolo

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo' essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita' estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e' definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 5, del citato decreto
legislativo n. 167 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 22, della legge della citato
legge n. 240 del 2010, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9
Borse di studio

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, e' determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
Note all'art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 18 giugno 2008 (Aumento
dell'importo annuo lordo della borsa di dottorato di
ricerca), e' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14
ottobre 2008, n. 241.
 
Art. 10
Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita', sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
 
Art. 11

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e
apprendistato di alta formazione

1. Le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Le universita' possono altresi' attivare corsi di dottorato industriale con la possibilita' di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attivita' di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonche' modalita' organizzative delle attivita' didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 5, del citato decreto
legislativo n. 167 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 12
Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2. (Armonizzazione).
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).".
- Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 476
del 1994, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
(Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della
delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma
3, lettera f), e al comma 6), e' stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 31 maggio 2012, n. 126.
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007 (Applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 17 e 22 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151,
a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei
confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n.
335), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
ottobre 2007, n. 247.
 
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato

1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Il finanziamento ministeriale e' ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) qualita' della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;
d) attrattivita' del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
3. Il Ministero puo' destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o piu' delle seguenti finalita':
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;
d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione.
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di piu' istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.
 
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato

1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
 
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, concernente il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca, e' abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le universita', entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi quarantacinque giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3, domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Fermo restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati, l'eventuale attivazione di corsi di dottorato non accreditati ai sensi del presente regolamento puo' essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna universita' nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXIX ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi e' disposta dall'universita' previo parere favorevole del nucleo di valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono presentare domanda di accreditamento fino alla conclusione della VQR 2004-2010.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al citato decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
n. 224 del 1999, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57
Note all'art. 16:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la
struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
-ANVUR-, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
2010, n. 122, S. O.
 
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