Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 10 gennaio 2013 |
Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti. |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto, in particolare, il comma 29, del citato art. 81, con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, con il quale si dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta; al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; al comma 2-bis autorizza i Comuni, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, ad adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui al citato art. 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; al comma 4 stabilisce l'abrogazione dei commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, riguardanti l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2008, n. 281; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 114467 dell'11 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2008, recante la disciplina e le modalita' di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale anche di soggetti privati; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56; Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 95416 del 30 novembre 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata la Sperimentazione, con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore a 250.000 abitanti, identificati nel seguente elenco: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona; c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni; d) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto; e) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni; f) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta al Comune della Carta acquisti sperimentale; g) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta acquisti sperimentale; h) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui e' intestata la Carta acquisti; i) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; j) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge n. 112 del 2008; k) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lett. b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.
|
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2 Risorse
1. Le risorse finalizzate alla Sperimentazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, vengono ripartite in maniera che, ai residenti di ciascun Comune destinatario della Sperimentazione, siano attribuite Carte acquisti sperimentali per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nel medesimo Comune, stimata sulla base della popolazione residente e dell'incidenza media nell'ultimo triennio della poverta' assoluta nella ripartizione territoriale di appartenenza, secondo le statistiche Istat disponibili, come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Il programma relativo alla Carta acquisti ordinaria, gia' operativo su scala nazionale, continua ad operare anche nei Comuni coinvolti nella Sperimentazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3. 3. I Comuni possono integrare, nel rispetto dei principi della Sperimentazione e al fine di incrementare il beneficio concesso, il fondo di cui al comma 1, vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi, da definire con apposito protocollo d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, in favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale. 4. I soggetti privati che effettuano versamenti a titolo spontaneo e solidale sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno, n. 112, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici utilizzi anche a supporto della Sperimentazione. Il versamento e le modalita' d'impiego di tali contributi sono regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030, del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e dal decreto interdipartimentale n. 114467 dell'11 dicembre 2008.
|
| Art. 3 Comuni
1. I Comuni destinatari della Sperimentazione: a) ai fini della selezione dei beneficiari a seguito di avviso pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, secondo i criteri di cui all'art. 4; fermi restando tali criteri, la richiesta del beneficio potra' anche essere limitata all'ambito dei nuclei familiari gia' assistiti dai servizi del Comune in qualita' di utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalita' analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche attraverso l'utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza; b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella graduatoria di cui alla lettera a) verificano i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi e depurano la graduatoria dai richiedenti che risultano non soddisfare i requisiti. c) individuano nell'ambito dei Nuclei Familiari Beneficiari, mediante una procedura di selezione casuale, due gruppi, per il primo dei quali, pari ad almeno meta' e non oltre due terzi del totale dei Nuclei, predispongono un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. Per i Nuclei per cui e' predisposto il progetto, l'adesione al medesimo rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7. I Nuclei Beneficiari per cui non e' predisposto il progetto di cui all'art. 6, costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazione della Sperimentazione, al quale si affianca il gruppo di controllo, di cui alla lettera f), composto da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale; il gruppo di controllo sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari accede all'ordinaria rete territoriale di interventi e servizi; d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: i) servizi di segretariato sociale per l'accesso; ii) servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; iii) equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera d), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli Nuclei; iv) interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; e) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla poverta', con particolare riferimento agli enti non profit; f) selezionano nell'ambito dei nuclei familiari non beneficiari della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, ove possibile e secondo criteri e modalita' da stabilire d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'art. 4, commi 2 e 3, che affianca il gruppo di controllo di cui alla lettera c); g) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, e con le modalita' ivi indicate, l'esclusione o la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6. h) attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 11, finalizzati all'attuazione della Sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune e' titolare, ed in particolare: i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, depurata ai sensi della lettera b), corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; ii) ricevono dal Soggetto attuatore l'esito delle verifiche e quindi l'elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 4; iii) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6, nonche' i questionari di cui all'art. 9, comma 6, somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari e al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui al comma 1, lettera f); iv) inviano altresi' le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della Sperimentazione, mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; v) ricevono dal Soggetto attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari. vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio. 2. Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte dai Comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. 3. Nel caso entro il termine di cui al comma 1, lettera a), i Comuni non abbiano inviato la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal medesimo termine, sono definite le modalita' attraverso cui sono distribuite le Carte acquisti sperimentali nei relativi territori.
|
| Art. 4 Beneficiari
1. La richiesta del beneficio e' presentata ai Comuni da un componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda. 3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti: a) Requisiti concernenti la condizione economica: i) ISEE, in corso di validita', inferiore o uguale a euro 3.000; ii) per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000; iii) patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; iv) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; v) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili; vi) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti. b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari: i) presenza nel nucleo di almeno un componente di eta' minore di anni 18; ii) precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parita' di altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni: A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune; B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni; C. Nucleo Familiare con tre o piu' figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio; D. Nucleo Familiare con uno o piu' figli minorenni con disabilita'; iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parita' di altre condizioni, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'eta' del figlio piu' piccolo. c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa: i) Assenza di lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attivita', ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni; ii) Alternativamente al caso di cui alla lettera i), assenza di lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000. d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosita' del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. 5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in materia di prestazioni sociali. 6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.
|
| Art. 5 Beneficio concesso
1. Il beneficio e' concesso bimestralmente in ragione della numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli, secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, parte integrante del presente decreto. 2. Ai beneficiari della Sperimentazione e' concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilita' delle informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. 3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o piu' beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potra' avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della Carta acquisti sperimentale.
|
| Art. 6 I progetti personalizzati di presa in carico
1. I Comuni predispongono, per almeno meta' e non oltre i due terzi dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. In riferimento all'avvio della Sperimentazione, le informazioni sui progetti devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre e riguardare: a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico; b) valutazione dei bisogni; c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; d) modalita' di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre e riguardare: a) periodo cui si riferiscono le attivita'; b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonche' all'art. 7, comma 2; c) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento; d) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; e) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; f) valutazione sintetica sull'andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 4. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione. 5. L'invio delle informazioni, di cui ai commi 2 e 3, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi.
|
| Art. 7 Condizionalita'
1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, e' predisposto mediante la partecipazione dei componenti del Nucleo Familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio. 2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attivita', dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabili del progetto; b) atti di ricerca attiva di lavoro; c) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa; d) frequenza e impegno scolastico; e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. 3. Comportamenti reiterati da parte dei componenti del Nucleo che appaiono, ai competenti servizi del Comune, inconciliabili con gli obiettivi del progetto, come dettagliati ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita nell'avviso pubblico di selezione, nonche' nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del Comune.
|
| Art. 8 Modalita' di consegna della Carta Acquisti)
1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), punto i), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, verifica la compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5. 2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilita' finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosita' del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari. 3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta Acquisti e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso di non conformita' ai requisiti. 4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 6 e all'art. 7, comma 3. La sospensione e' efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.
|
| Art. 9 Valutazione
1. Al fine di fornire elementi per la successiva proroga del programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione della misura, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, la Sperimentazione e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto descritto nell'apposito progetto di ricerca. 2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformita' all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La valutazione e' tesa principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno. In particolare, saranno valutati i seguenti: a) effetto della Sperimentazione rispetto alla situazione preesistente; b) effetto differenziale di diverse modalita' di contrasto alla poverta': i. beneficio economico, di cui all'art. 5, accompagnato dall'intervento di presa in carico mediante il progetto personalizzato, di cui all'art. 6, e condizionato alla adesione da parte dei beneficiari, ai sensi dell'art. 7; ii. beneficio economico non accompagnato da intervento di presa in carico mediante progetto personalizzato e non condizionato alla adesione al progetto medesimo; iii. intervento di presa in carico non accompagnato da beneficio economico. c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico, con particolare riferimento alle modalita' di integrazione tra: i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni; ii. interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione ; iii. interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; d) capacita' di intercettare le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno; e) modalita' attuative, con riferimento al processo di implementazione della Sperimentazione, nonche' agli aspetti gestionali e finanziari. 4. Gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti: a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa; b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell'istruzione, della socializzazione-tempo libero; c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all'accesso ai beni essenziali. 5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi sull'adozione di approcci di tipo contro-fattuale che permettano di misurare l'efficacia dell'intervento sulla base del confronto dei risultati raggiunti (dato fattuale) con la situazione che si sarebbe verificata in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale), utilizzando a tal fine le informazioni riferite ai gruppi di controllo. Potranno altresi' adottarsi, ove opportuno, metodologie della valutazione partecipata. 6. I Comuni, designati responsabili del trattamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, collaborano alla valutazione somministrando, attraverso i propri uffici, questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonche' al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). La somministrazione dei questionari ai Nuclei Familiari Beneficiari deve avvenire all'avvio della Sperimentazione, nonche' al termine della Sperimentazione, secondo modalita' da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dei seguenti principi: a) per il Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di cui all'art. 4, comma 1; b) la compilazione del questionario e' facoltativa per le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). 7. I dati raccolti con i questionari di cui al comma precedente sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le informazioni trasmesse dai Comuni sui Nuclei Familiari Beneficiari e sui nuclei non beneficiari appartenenti al gruppo di controllo con i dati posseduti nei propri archivi riferiti alla storia professionale ed ad eventuali trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni trattano i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell'invio al Soggetto Attuatore. 8. I dati individuali cosi' integrati, dopo esser stati opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e cancellati dagli archivi del Soggetto attuatore al termine della valutazione. Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca. 9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 10. Nella attuazione della valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresi' messi a disposizione di universita' e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalita' di ricerca e valutazione.
|
| Art. 10 Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni sono titolari, per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 2010, e del presente decreto. Le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione della Sperimentazione, ove non diversamente specificato, coincidono con quelle adottate in attuazione del programma Carta Acquisti, di cui all'art. 81, comma 35, lett. b, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in relazione alle quali il Gestore del servizio e' designato responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, designano responsabile del trattamento dei dati personali l'INPS, in qualita' di Soggetto Attuatore. 3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, istituzionalmente perseguite dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della Carta acquisti sperimentale per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 67, 68, 71 e 73 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trattano i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione della Sperimentazione, per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.
|
| Art. 11 Misure di sicurezza e responsabilita'
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni adottano le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e designano come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo stesso, le persone fisiche di cui si avvalgono anche operanti presso soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei dati personali. 2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto Attuatore e Gestore del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), e agli articoli 6 e 8, devono attuarsi per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso il Soggetto Attuatore adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un proprio provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, le modalita' di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, la tracciabilita' degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
|
| Art. 12 Disposizioni finali
1. La Sperimentazione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data dell'accredito del primo bimestre relativo alle Carte acquisti sperimentali. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto, nell'attuazione della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativa disciplina attuativa. 3. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione della Sperimentazione. Roma, 10 gennaio 2013
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 199
|
|
|
|