Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante «HYDRA PLUS».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;
Visto l'art. 81 par.3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il quale dispone che gli stati membri possano applicare disposizioni nazionali fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate di cui all'art. 58, par. 2;
Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2012, dall'Impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto coadiuvante HYDRA PLUS, contenente la sostanza attiva alchil etere solfato sale sodico, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Wetting plus, registrato al n. 2191 con D.D. in data 12 aprile 1976, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, dell'Impresa Scam Spa, con sede legale in Modena, strada Bellaria 164;
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:
il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Wetting plus;
esiste legittimo accordo tra l'Impresa titolare del prodotto di riferimento e l'Impresa Cheminova Agro Italia srl;
Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e le scadenze che saranno definite con regolamento comunitario, in attuazione del sopra citato art. 58;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via F.lli Bronzetti, 32/28, e' autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante denominato HYDRA PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del coadiuvante, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20.
Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:
SCAM Spa - Modena.
Althaller Italia SpA - S. Colombano al Lambro (MI).
Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15642.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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