Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013
Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013, modificato dai successivi provvedimenti 12 febbraio 2013 e 4 marzo 2013, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/2012 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Considerata l'opportunita' di differire i termini di consegna delle dichiarazioni dei redditi modello 730 da parte dei soggetti che richiedono l'assistenza fiscale ai sostituti d'imposta a causa di ritardi verificatisi nella consegna delle certificazioni uniche - CUD/2013 e al fine di assicurare, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti, dei sostituti d'imposta e dell'Amministrazione finanziaria, il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1
Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi
modello 730/2013

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.
2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
 
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