Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 44
Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha disposto, tra l'altro, la riduzione del trenta per cento rispetto al quella sostenuta nel 2007, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, a decorrere dall'anno 2009;
Visto l'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2010, recante proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso decreto, che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;
Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13, comma 5, del regolamento ENAC 21 dicembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 734 del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, secondo cui la funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici di cui al successivo articolo 14, e' assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministero della salute e del Ministero della difesa;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, che ha disposto la proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, e allegati al medesimo decreto-legge, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha escluso dal riordino di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, in considerazione delle funzioni di giurisdizione speciale da essa esercitate;
Visto l'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga al 30 aprile 2013 del termine previsto dal citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89;
Considerato che occorre procedere al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 2, comma 4, della richiamata legge 4 novembre 2010, n. 183;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che e' decorso il termine per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti
presso il Ministero della salute

1. Gli organi collegiali e gli altri organismi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono riordinati o soppressi secondo le disposizioni degli articoli seguenti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 13 novembre 2009, n. 172, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
2011, n. 108, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2011, n. 162.
- L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il
seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento
ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a
quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 86, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2007, n. 155.
- L'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' il seguente:
"Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti,
per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette
amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a
quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le necessarie misure
di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
2. Al fine di valorizzare le professionalita' interne
alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
studi e consulenze, all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 40 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 per cento»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. All'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza».
5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007 per le medesime finalita'. La disposizione del
presente comma non si applica alle spese per convegni
organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non
possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
7. Le societa', inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di
spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni, mostre e pubblicita', nonche' per
sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6.
In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi
corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I
soggetti che esercitano i poteri dell'azionista
garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio,
sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa.
7-bis.
8.
9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l'attivita' di componente o di segretario del
collegio arbitrale e' versato direttamente ad apposito
capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo e'
riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non
hanno rispettato il patto di stabilita'. Sino al 2011 e'
sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
dell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000.
11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero
dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a
decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni
di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
per le province.
12. All'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e
le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite
dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura
ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle
seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del
compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle
societa' controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile, dalle societa' indicate nel primo periodo del
presente comma».
13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
degli incarichi i trattamenti economici complessivi
spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai
componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2008.
15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
alle regioni, alle province autonome, agli enti, di
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
agli enti locali (272). Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati.
16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le
regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la
riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla
diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennita'
dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione delle societa' partecipate, al ridimensionamento
delle strutture organizzative ed all'adozione di misure
analoghe a quelle previste nel presente articolo. La
disposizione di cui al presente comma costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa derivanti dall'attuazione del presente comma,
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di
stabilita' interno, concorrono alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
maggiori entrate di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti,
di competenza regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme
versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
del fondo e' stabilita in 200 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione e'
incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo
precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo puo'
essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in
deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai
sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
integrativa delle amministrazioni indicate nell'art. 67,
comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unita'
previsionali di base interessate. La quota del fondo
eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
alle predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio.
18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione di 100 milioni di euro, per la
realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il
Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle
iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della
sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le
disposizioni per l'attuazione del presente comma.
19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta
fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 19:
a) il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo
Stato, di cui all'art. 79, comma 1, del presente decreto,
e' incrementato di 400 milioni di euro su base annua per
gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) le regioni:
1) destinano, ciascuna al proprio servizio
sanitario regionale, le risorse provenienti dalle
disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
2) adottano ulteriori misure di incremento
dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 19.
21. Le regioni, comunque, in luogo della completa
adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di
applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di
partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di quanto previsto al comma 20, lettera b), e al primo
periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle
regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza
finanziaria.
22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al
contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del
patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei
Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60
milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
cui all'art. 60, comma 8. Tali risorse sono destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente
dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette
risorse si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009,
secondo le modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
24.
25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel
comma 1, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le
seguenti: «compresi quelli».
27. Dopo il comma 345 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e
servizi a favore dei cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico».
- L'art. 68 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 e'
il seguente:
"Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - 1. Ai fini dell'attuazione
del comma 2-bis dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione, per la valutazione della perdurante utilita'
degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica
Amministrazione e per realizzare, entro il triennio
2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al
definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate
nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni,
vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del
citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui
operativita' e' finalizzata al raggiungimento di specifici
obiettivi o alla definizione di particolari attivita'
previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano
ancora conseguito le predette finalita';
istituiti successivamente alla data del 30 giugno
2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto;
svolgenti funzioni riconducibili alle competenze
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano
ricorrendo, ove vi siano competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro competente, sono
individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla
base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale
da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art.
29 del decreto-legge n. 223 del 2006.
4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'art.
29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita
all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi
presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del
citato decreto-legge.
5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e
funzionali nonche' di favorire una maggiore efficienza dei
servizi e la razionalizzazione delle procedure, le
strutture amministrative che svolgono prevalentemente
attivita' a contenuto tecnico e di elevata specializzazione
riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono
soppresse e le relative competenze sono trasferite alle
Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.
6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
a) Alto Commissario per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione di cui all'art.
1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive
modificazioni.;
b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 e all'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81;
c) Commissione per l'inquadramento del personale gia'
dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale nell'ambito della Comunita' Atlantica di cui
all'art. 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.
6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6,
lettere a) e b), sono trasferite al Ministro competente che
puo' delegare un sottosegretario di Stato.
7. Le amministrazioni interessate trasmettono al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di
attuazione del presente articolo.
8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del
presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto al fine di
gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi
derivanti dal presente articolo sono destinati al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.".
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
"Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi
collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica; essa puo'
dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute
ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di
presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non
si applica alle commissioni che svolgono funzioni
giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di
missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla
Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e
contributi relative alle perdite subite dai cittadini
italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed
in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4
maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 114.".
- Il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre
2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262, S.O.,e' il
seguente:
"Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione
degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute). -
(Omissis).
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge si procede al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o
con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture, anche
mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni
riguardanti la tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 13, comma 5, del regolamento ENAC
21 dicembre 2011 e successive modificazioni recita:
"Art. 13. - (Omissis).
5. La funzione di revisione, a seguito di istanza di
parte avverso i giudizi medici (denominata revisione di
secondo livello) di cui al successivo art. 14, e'
assicurata dalla Commissione medica di appello nominata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta
del Ministero della salute e del Ministero della difesa.
Tale commissione e' composta di cinque membri, di cui due
medici del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica militare e tre
medici, di cui due funzionari medici dei ruoli del
Ministero della salute e uno specialista in medicina
aeronautica e spaziale designato dall'ENAC, con funzioni di
vice presidente.
Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale
di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea,
l'organo d'appello ai sensi dell'art. 26 della legge 13
luglio 1965, n. 859, e' la Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare, in composizione integrata da un
medico designato dall'ENAC.".
- Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96
(Revisione della parte aeronautica del Codice della
navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre
2004, n. 265), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
giugno 2005, n. 131, S.O.
- Si riporta l'art. 734 del codice della navigazione:
"Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli
professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio,
il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestati e delle altre forme di
certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
emanati in conformita' all'art. 690 e rispondenti alla
normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche
internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i
Ministeri della difesa e della salute, la certificazione
medica del personale di volo e non di volo, coordinando le
attivita' per il conseguimento e il mantenimento
dell'idoneita' psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale
addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
per la navigazione aerea.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28
giugno 2012, n. 89 (Proroga di termini in materia
sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 132, e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis).
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque
inderogabilmente non oltre il 30 aprile 2013, sono
prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi
operanti presso il Ministero della salute di cui
all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della
salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la
composizione, senza accrescere il numero dei componenti.".
- Il testo dell'art. 15, comma 3-bis, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto
livello di tutela della salute) convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e' il
seguente:
"Art. 15 (Trasferimento delle funzioni di assistenza al
personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese
dal Ministero). - (Omissis).
3-bis. In considerazione delle funzioni di
giurisdizione speciale esercitate, la Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'art.
17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, e'
esclusa dal riordino di cui all'art. 2, comma 4, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad operare, sulla
base della normativa di riferimento, oltre il termine di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 132, come modificato dal comma 3-ter del presente
articolo. All'allegato 1 annesso al citato decreto-legge n.
89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
132 del 2012, il numero 29 e' abrogato.".
- L'art. 17 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233
(Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse)
e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 17 . - Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di
cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata
con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un
consigliere di Stato e costituita da un membro del
Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario
dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non
inferiore al 6°.
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei veterinari, un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei farmacisti, un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la
professione delle ostetriche, un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto
personale in servizio presso l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di
non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facolta' di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla
rispettiva categoria.".
- Il testo dell'art. 15, comma 3-ter, del citato
decreto-legge n. 158 del 2012, e' il seguente:
"Art. 15. - (Omissis).
3-ter. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno
2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 132, le parole: «non oltre il 31 dicembre
2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30
aprile 2013».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 4, della legge n. 183
del 2010, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1
ELENCO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEGLI ALTRI ORGANISMI ATTUALMENTE
OPERANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni;
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
5. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
10. Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
11. Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010 n. 38;
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
14. Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17. Consiglio superiore di sanita', di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2007, all'articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193;
22. Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
28. Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;
29. Commissione medica di appello, di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, come disciplinata dai regolamenti ENAC, emanati in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione;
30. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali e Unita' centrale di crisi, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.
 
Art. 2
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale

1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui all'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all'articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, e all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;
c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) Commissione tecnica mangimi, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, e' il seguente:
"Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). -
(Omissis).
10. Per le attivita' di valutazione, in relazione alle
risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed
economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in
essi contenute, e' istituita una apposita commissione,
nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta
da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti,
di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze e sette titolari e
altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. La commissione, che puo' articolarsi
in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti
possono essere confermati una sola volta. Su richiesta
della maggioranza dei componenti, alle riunioni della
commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche
materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della
commissione partecipano il direttore della competente
direzione generale del Ministero della salute, presso la
quale e' incardinata la segreteria dell'organo collegiale,
e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali. Alle deliberazioni della commissione e' data
attuazione con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte
dei conti per la relativa registrazione.".
- Il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 21
ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivita'
trasfusionali e della produzione nazionale degli
emoderivati)e' il seguente:
"Art. 13 (Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale). - 1. E' istituita la Consulta tecnica
permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta e'
composta dai responsabili delle strutture di coordinamento
intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6, comma
1, lettera c), da quattro rappresentanti delle associazioni
e federazioni dei donatori volontari di sangue piu'
rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti
delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da
quattro rappresentanti delle societa' scientifiche del
settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato
direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'art. 12.".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16
gennaio 2003, n. 3)e' il seguente:
"Art. 18 (Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria). - 1. La Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico
di cui all'art. 42, comma 1, lettera o), della legge 16
gennaio 2003, n. 3.".
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108
(Regolamento di organizzazione del Ministero della
salute)e' il seguente:
"Art. 4 (Uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione). -
(Omissis).
3. La Direzione generale della ricerca sanitaria e
biomedica e della vigilanza sugli enti, di cui al comma 1,
lettera b), svolge le seguenti funzioni: promozione e
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia
sanitaria, anche attraverso forme di cofinanziamento
pubblico-privato, e funzionamento della Commissione
nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei
progetti di ricerca finanziati dal Ministero; disciplina
della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta contro il doping; rapporti con le universita' e gli
enti di ricerca, pubblici e privati, nazionali e
internazionali; vigilanza sull'Istituto superiore di
sanita', sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Age.na.s.), sugli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa
italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori
e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale
previsti dalla legge, non sottoposti alla vigilanza di
altre direzioni generali; partecipazione alla realizzazione
delle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e
tecnologia.".
- Il testo dell'art. 1, comma 814, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2007) e' il seguente:
"Art. 1 (Comma 814 - Destinazione di quote del fondo
sanitario nazionale a progetti di giovani ricercatori
valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da
comitato di valutazione). - (Omissis).
814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art.
12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge,
una quota non inferiore al 5 per cento relativamente al
2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata, ai
progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui
all'art. 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore
ai quaranta anni e previamente valutati, secondo la tecnica
di valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'
composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti,
almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di ricerca
non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla
base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il
citation index. L'attuazione del presente comma e'
demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro
della salute ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.".
- Il testo dell'art. 118, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 219 del 2006, e' il seguente:
"Art. 118 (Autorizzazione della pubblicita' presso il
pubblico). - (Omissis).
2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della
salute, sentita la Commissione di esperti prevista
dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui
al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.".
- L'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 57 (Commissione unica sui dispositivi medici). -
1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di
definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici,
di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2.
3.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via
Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati
semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli.
Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31
marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei
mesi.".
- L'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati) e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 14 (Commissione interministeriale di
valutazione).
1.
2.
3.
4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione puo'
organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto
necessario, pareri di esperti esterni, secondo la
legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del
Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita',
presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di
valutazione.
6.
7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10
e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art.
11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa
agli aspetti considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta
di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. La commissione di cui al presente articolo,
sostituisce la commissione di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'art. 24.
Tutti i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti
normativi, si intendono pertanto sostituiti con i
riferimenti al presente articolo.".
- L'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376,
(Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive
e della lotta contro il doping), e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive). - 1. E' istituita presso il Ministero della
sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge
le seguenti attivita':
a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita'
di cui all'art. 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni
del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
quali il controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attivita'
sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello
sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della
salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di
ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche
mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita'
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
e con gli organismi internazionali, garantendo la
partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e di
prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi
delle attivita' dei medici specialisti di medicina dello
sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalita' di organizzazione e di funzionamento della
Commissione.
2-bis. I componenti della Commissione sono designati
tra persone di comprovata esperienza professionale nelle
materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalita':
a) cinque componenti designati dal Ministro della
salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) cinque componenti designati dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo
sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal CONI;
e) un componente designato dall'Istituto superiore di
sanita';
f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela
della salute designato dal Comandante.
3.
4.
5.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono
determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
limite massimo di lire 2 miliardi annue.".
- L'art. 15-quattuordecies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e successive modificazioni,e' il seguente:
"Art. 15-quattuordecies (Osservatorio per l'attivita'
libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della
sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 19-quater, e' organizzato presso il
Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita'
libero professionale con il compito di acquisire per il
tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed
elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per
la predisposizione della relazione da trasmettersi con
cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e
aziendali di attuazione degli istituti normativi
concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle
strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero
professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e
attivita' libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero
professionale, della partecipazione regionale, della quota
a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per
eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto
equilibrio fra attivita' istituzionale e libero
professionale".
- L'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
"Art. 1 (Sanita'). - 1. Ai fini della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di
equita' distributiva e del contenimento della spesa
sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo
della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita'
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull'andamento delle attivita' per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto
con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di
assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto
della peculiarita' della categoria di assistiti di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attivita' rivolte agli individui in termini di
prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
assicurare alle regioni e alle province autonome per
l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le
risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le
funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle
province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la
riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme
non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualita' ed economicita',
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita' giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi
che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell'universita', regolino l'apporto all'attivita'
assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed universita' per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalita'
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi
all'interno delle strutture e prevedendo modalita' di
partecipazione e di verifica nella programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle
unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita' animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale
ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e
delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del
sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il
Ministro della sanita', sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico
nazionale di nuove specialita' che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
dicembre 1993.".
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 3 agosto
2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attivita'
libero-professionale intramuraria e altre norme in materia
sanitaria), e' il seguente:
"Art. 1 (Attivita' libero-professionale intramuraria).
- (Omissis).
13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e' attivato l'Osservatorio nazionale
sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento
degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di
controllo a livello regionale e aziendale, come previsto
dall'art. 15-quattuordecies del citato decreto legislativo
n. 502 del 1992.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno
1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la
prevenzione e la lotta contro l'AIDS), e' il seguente:
"Art. 1 (Piano di interventi contro l'AIDS). - 1. Allo
scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attivita' di prevenzione e di assicurare idonea
assistenza alle persone affette da tali patologie, in
particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, e'
autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi,
nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto
dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la
prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza
epidemiologica ed il sostegno dell'attivita' del
volontariato, attuati con le modalita' previste dall'azione
programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la
lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della
sanita';
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di
ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e
gli arredi, la realizzazione di spazi per attivita' di
ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei
laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli
ospedali, nonche' nelle cliniche ed istituti previsti
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un
ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con
priorita' per le opere di ristrutturazione e con graduale
realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le
indicazioni che periodicamente verranno date dalla
Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e
alle conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di
malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera b),
e del personale laureato non medico e tecnico occorrente
per gli stessi laboratori negli ospedali, nonche' nelle
cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli standard
indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre
1988, fino ad una spesa complessiva annua di lire 120
miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale per il personale dei reparti di
ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che
ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di
servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di
un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi
annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35
miliardi;
e) potenziamento dei servizi di assistenza ai
tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unita'
di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le
regioni e le province autonome in proporzione alle
rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di
lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno
1990;
f) potenziamento dei servizi multinazionali per le
malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale
assunzione di unita' di personale sanitario e tecnico, da
ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione
alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto
superiore di sanita'. Per far fronte alle esigenze di cui
al presente articolo, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni
organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanita'
previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro
II lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV,
annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive
modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio
1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unita'. Al
relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione
d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei
servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di
sanita' sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la
procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7
agosto 1973, n 519, in modo da assicurare un gettito in
ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le
unita' di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati
in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle
vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie
dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.".
- Il testo dell'art. 1, comma 809, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
"Art. 1 (Comma 809 - Funzionamento della Consulta del
Volontariato per la Lotta all'AIDS presso il Ministero
della salute). - (Omissis).
809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il
finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il
funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta
contro l'Aids istituita presso il Ministero della salute.
La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte l'anno,
al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla
ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di
informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione
dell'epidemia da HIV (AIDS). La Consulta puo' dare incarico
ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti
programmi.".
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),e' il
seguente:
"Art. 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, e' istituito il
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il
Comitato e' presieduto dal Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali ed e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, della
citata legge n. 38 del 2010:
"Art. 9. - 1. Presso il Ministero della salute e'
attivato, eventualmente anche attraverso l'istituzione di
una commissione nazionale, avvalendosi delle risorse umane
disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio per le
cure palliative e per la terapia del dolore connesso alle
malattie neoplastiche e a patologie croniche e
degenerative. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano forniscono tutte le informazioni e i dati utili
all'attivita' del Ministero e possono accedere al complesso
dei dati e delle informazioni in possesso del Ministero. Il
Ministero, alla cui attivita' collaborano l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione
nazionale per la formazione continua, l'Agenzia italiana
del farmaco e l'Istituto superiore di sanita', fornisce
anche alle regioni elementi per la valutazione
dell'andamento della prescrizione dei farmaci utilizzati
per la terapia del dolore, del livello di attuazione delle
linee guida di cui all'art. 3, comma 2, nonche' dello stato
di realizzazione e di sviluppo delle due reti su tutto il
territorio nazionale, con particolare riferimento alle
disomogeneita' territoriali e all'erogazione delle cure
palliative in eta' neonatale, pediatrica e adolescenziale.
Il Ministero provvede a monitorare, in particolare:
a) i dati relativi alla prescrizione e
all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in
particolare dei farmaci analgesici oppiacei;
b) lo sviluppo delle due reti, con particolare
riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e
dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;
c) lo stato di avanzamento delle due reti, anche con
riferimento al livello di integrazione delle strutture che
ne fanno parte;
d) le prestazioni erogate e gli esiti delle stesse,
anche attraverso l'analisi qualitativa e quantitativa
dell'attivita' delle strutture delle due reti;
e) le attivita' di formazione a livello nazionale e
regionale;
f) le campagne di informazione a livello nazionale e
regionale;
g) le attivita' di ricerca;
h) gli aspetti economici relativi alla realizzazione
e allo sviluppo delle due reti.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministero
della salute redige un rapporto, finalizzato a rilevare
l'andamento delle prescrizioni di farmaci per la terapia
del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a
patologie croniche e degenerative, con particolare
riferimento ai farmaci analgesici oppiacei, a monitorare lo
stato di avanzamento delle due reti su tutto il territorio
nazionale e il livello di omogeneita' e di adeguatezza
delle stesse, formulando proposte per la risoluzione dei
problemi e delle criticita' eventualmente rilevati, anche
al fine di garantire livelli omogenei di trattamento del
dolore su tutto il territorio nazionale.".
- L'art. 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 86 del 2007, e' il seguente:
"Art. 7 (Istituzione della Commissione unica per la
dietetica e la nutrizione). - 1. E' istituita la
Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che
svolge funzioni tecnico-consultive in relazione
all'attivita' istituzionale in materia di dietetica e
nutrizione.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i
compiti della Commissione consultiva di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche' i compiti
svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche
da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi
prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con
decreto del Ministro della sanita' in data 2 marzo 1998, in
esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
definisce i criteri per la composizione della Commissione
di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a
venticinque di cui uno designato dal Ministro delle
politiche per la famiglia.
4. Sono abrogati l'art. 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 111, e l'art. 11 del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 169.".
- L'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194(Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari) e
successive modificazioni,e' il seguente:
"Art. 20 (Commissione consultiva).
1.
2.
3.
4.
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e
III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un
apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla
base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente
comma sono poste a carico degli interessati alle attivita'
svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della Commissione
consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di
valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi
5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono
versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione
consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro
sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai
componenti della segreteria di cui al comma 2, che
partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la partecipazione a riunioni della
Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di
convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti
tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per
l'approvvigionamento di strumenti e programmi
informatici.".
- L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1,
legge n. 59/1997), e successive modificazioni, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 39 (Norme transitorie). - 1. La Commissione
consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194, cessa di esercitare le proprie funzioni
e competenze, ai fini del presente regolamento, dalla data
di efficacia della convenzione di cui all'art. 3.".
- Il testo dell'art. 27, comma 2, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari), e' il seguente:
"2. Il Ministero della salute, per la valutazione dei
dossier di registrazione dei medicinali veterinari, nonche'
per l'esame di argomenti di carattere generale inerente i
medicinali veterinari, si avvale del supporto tecnico della
Commissione consultiva del farmaco veterinario (CCFV),
istituita con decreto del Ministero della sanita' in data
20 aprile 1990.".
- L'art. 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.
193, e' il seguente:
"Art. 88 (Attivita' di ispezione e verifica). - 1. Le
regioni e le province autonome:
a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco
veterinario, sulla base di indicatori di rischio e di
valutazioni di congruita' dell'uso;
b) coordinano le attivita' delle aziende sanitarie in
dipendenza delle tipologie di allevamento e delle esigenze
di tutela sanitaria esistenti sul territorio di competenza.
2. I servizi veterinari delle ASL ed gli altri
organismi competenti provvedono ad effettuare ispezioni e
verifiche sulle attivita' di commercio all'ingrosso di
medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da
parte di grossisti e fabbricanti, fermo restando le
competenze del Ministero della salute a norma degli
articoli 90 e 69.
3. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministero della salute una relazione sulle
attivita' di cui al comma 2, al fine della complessiva
vigilanza, programmazione e pianificazione degli interventi
sul territorio nazionale.
4. E' istituito un nucleo nazionale di
farmacosorveglianza sui medicinali veterinari costituito da
rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto
superiore di sanita', degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, del Nucleo Carabinieri per la tutela della
salute, della Guardia di finanza e degli Assessorati alla
sanita' delle regioni e delle province autonome, con il
compito di rendere piu' efficienti le ispezioni e i
controlli di cui al comma 2. Con decreto del Ministro della
salute sono individuate caratteristiche strutturali e
modalita' operative del nucleo.
5. Con decreto del Ministero della salute, d'intesa con
le regioni e le province autonome, possono essere
stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni
e prescrizioni di carattere generale, relative a tutti i
medicinali, le premiscele medicate e gli alimenti
medicamentosi ad uso veterinario, ivi comprese disposizioni
sull'etichettatura, confezionamento e sulle modalita' di
prescrizione e di impiego.".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 15
febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del
commercio dei mangimi), e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e'
istituita una commissione tecnica composta di:
due rappresentanti del Ministero della sanita', di
cui uno con funzioni di presidente;
due rappresentanti dell'Istituto superiore di
sanita';
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste;
un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze
appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;
un rappresentante degli istituti di sperimentazione
zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici;
due rappresentanti delle organizzazioni dei
produttori ed importatori di integratori e di mangimi
integrati;
tre rappresentanti della cooperazione, designati
dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle
cooperative piu' rappresentative;
quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due
rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno
rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni
nazionali di categoria piu' rappresentative.".
- La legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed
esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali
negli allevamenti e sulla protezione degli animali da
macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo
1976 e il 10 maggio 1979),e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 novembre 1985, n. 266, S.O.
 
Art. 3
Composizione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario e' nominato con decreto del Ministro della salute ed e' cosi' composto:
a) sessantadue membri designati dal Ministro della salute;
b) quattro membri designati dal Ministro dell'economia e della finanze;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo economico;
d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un membro designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) due membri designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
g) un membro designato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) un membro designato dal Ministro dell'interno;
l) un membro designato dal Ministro degli affari esteri;
m) quattro membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
n) trentanove membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
o) due membri designati dall'Istituto superiore di sanita';
p) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;
q) un membro designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
s) un membro designato dal CONI;
t) un membro designato dal Comando carabinieri per la tutela della salute;
u) il direttore del Centro nazionale sangue;
v) quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, rappresentative a livello nazionale;
z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti emopatici e politrasfusi;
aa) due rappresentanti delle societa' scientifiche del settore trasfusionale;
bb) un membro designato dalla Federazione delle Societa' medico-scientifiche italiane;
cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani;
dd) un membro designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
ee) trentatre' rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l'AIDS.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
4. Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
 
Art. 4
Articolazione del Comitato tecnico sanitario

1. Il Comitato tecnico sanitario si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale;
c) sezione per la ricerca sanitaria;
d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni;
e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria;
f) sezione per i dispositivi medici;
g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie;
h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive;
i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale;
l) sezione per la lotta contro l'AIDS;
m) sezione del volontariato per la lotta contro l'AIDS;
n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
o) sezione per l'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario tra le sezioni di cui al comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo' essere assegnato contestualmente a piu' sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Alla sezione di cui comma 1, lettera n), partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
5. Uno dei componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), e' nominato quale vicepresidente della sezione di cui al comma 1, lettera h).
6. Ai lavori della Sezione di cui al comma 1, lettera c), possono essere invitati a partecipare: il presidente dell'ISS; un dirigente dell'INAIL, nominato dal Ministro della salute su proposta del presidente di tale Istituto in relazione alle competenze del soppresso ISPESL; il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; il direttore scientifico di uno degli IRCCS pubblici, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS pubblici; il direttore scientifico di uno degli IRCCS privati, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IRCCS privati; un esponente di uno degli IZS, nominato dal Ministro della salute in rappresentanza di tutti gli IZS.
7. Alle riunioni delle sezioni di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e l), puo' essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.
8. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro della salute convoca il Comitato tecnico sanitario in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere v), z) e ee) dell'articolo 3, comma 1, partecipano senza diritto di voto.
Note all'art. 4:
- Per la legge n. 38 del 2010, vedasi nelle note
all'art. 2.
 
Art. 5
Composizione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e' nominato con decreto del Ministro della salute ed e' cosi' composto:
a) quarantatre membri designati dal Ministro della salute;
b) nove membri designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) due membri designati dal Ministro dello sviluppo economico;
d) cinque membri designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) un membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dalla ricerca;
g) otto membri designati dall'Istituto superiore di sanita';
h) due membri designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
i) due rappresentanti degli assessorati alla sanita' regionali, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
l) un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri;
m) un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza;
n) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici;
o) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;
p) un rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo;
q) un rappresentante dei coltivatori, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
r) un esperto designato dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali;
s) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
t) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
u) un membro designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa.
2. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o, per sua delega, dal Capo del competente Dipartimento del Ministero della salute.
3. Il Comitato di cui al comma 1 opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute, che ne assicura i lavori di segreteria, anche avvalendosi delle direzioni generali ad esso afferenti.
4. Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tale caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
 
Art. 6
Articolazione del Comitato tecnico
per la nutrizione e la sanita' animale

1. Il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione per la dietetica e la nutrizione;
b) sezione consultiva per i fitosanitari;
c) sezione consultiva del farmaco veterinario;
d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari;
e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello;
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale tra le sezioni di cui comma 1, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi. Sulla base della predetta ripartizione, i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione. Il Ministro della salute nomina i presidenti di ciascuna sezione. Ogni componente del Comitato puo' essere assegnato contestualmente a piu' sezioni, anche ricoprendone la presidenza.
3. Ai lavori delle sezioni di cui al comma 1 partecipano i Capi dipartimento e i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute, o loro delegati, competenti nelle relative materie o comunque interessati dalle questioni di volta in volta trattate.
4. Le spese di funzionamento della sezione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui al comma 1, lett. b), sono poste a carico dei soggetti che presentano istanza per lo svolgimento delle attivita' previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento (CE) n. 396/2005, nonche' dai regolamenti collegati, o che comunque siano destinatari di specifici provvedimenti sulla base di norme europee o nazionali, sulla base di tariffe e modalita' definite con decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, cosi' come introdotto dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13. Alla sezione consultiva per i prodotti fitosanitari si applica quanto previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
5. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 4, sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute.
6. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Ove ne ravvisi la necessita', il Ministro della salute convoca il Comitato in seduta plenaria. In tale caso, i componenti di cui alle lettere dalla o) alla s) dell'articolo 5, comma 1, partecipano senza diritto di voto.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 20, comma 4-bis, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, vedasi nelle note
all'art. 2.
- La legge 6 febbraio 2007, n. 13, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2006».
- Per l'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 290 del 2001, vedasi nelle note all'art. 2.
 
Art. 7
Consiglio superiore di sanita'

1. Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Esso svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
2. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita' sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e agli avvocati dello Stato.
3. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita' i dirigenti generali preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanita', i direttori del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, l'Ispettore generale della sanita' militare presso lo Stato Maggiore della difesa, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI), il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO), il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, il presidente della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (FNOVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi tecnici sanitari di radiologia medica (F.N.C.P.T.S.R.M.).
Note all'art. 7:
- L'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre
1992, n. 421) e' il seguente:
"Art. 4 (Consiglio superiore di sanita'). - 1. Il
Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute
pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene
e alla sanita';
c) propone indagini scientifiche e inchieste su
avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e
sanitario;
d) propone all'amministrazione sanitaria la
formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la
tutela della salute pubblica;
e) propone la formulazione di standards costruttivi e
organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di
cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche
amministrazioni.
2. Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere
obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque
amministrazione centrale che interessino la salute
pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla
predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei
coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle
istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei
numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296
;
e);
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle
norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa
industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi
commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi
degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle
specialita' medicinali;
l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i
danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni
atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle
unita' sanitarie locali.
3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio
superiore di sanita' sono determinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
 
Art. 8
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare opera presso il competente Dipartimento del Ministero della salute e svolge le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e al decreto del Ministro della salute del 26 luglio 2007, nonche' le altre attribuitegli dalla normativa vigente. Ad esso sono altresi' trasferite le funzioni in atto esercitate dalla Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Il predetto Comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, e' cosi' composto:
a) tredici esperti designati dal Ministro della salute, di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalita' nelle materie attinenti alla valutazione del rischio nella catena alimentare, ed in particolare nei seguenti settori: gli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; additivi e prodotti o sostanze usate nei mangimi; salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e i loro residui; organismi geneticamente modificati; prodotti dietetici, alimentazione e allergie; pericoli biologici; contaminanti nella catena alimentare; salute e il benessere degli animali;
b) il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute;
c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;
e) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato;
g) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
h) quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati;
i) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;
l) un numero, equivalente a quello dei rappresentanti di cui alla lettera i), di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.
2. Il Comitato di cui al comma 1 si articola in due sezioni: la «Sezione per la sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alla lettera a) del medesimo comma, e la «Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare», cui sono assegnati i membri di cui alle lettere dalla b) alla l). Ai lavori di quest'ultima sezione sono chiamati a partecipare il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari ed il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute.
3. Il Ministro della salute puo' nominare un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1. In tal caso la richiesta di designazione alle amministrazioni interessate avviene con riguardo sia al membro ordinario che al membro supplente. La nomina di membri supplenti non comporta oneri aggiuntivi.
4. Il Comitato di cui al comma 1 e' presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato. Durante la seduta di insediamento, la sezione per la sicurezza alimentare elegge, al suo interno, il proprio Presidente. Il Presidente della Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare e' il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, o un suo delegato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 viene convocato, di regola, per sezioni. Il Ministro della salute, ove ne ravvisi la necessita', puo' convocare il Comitato per la sicurezza alimentare in seduta plenaria. In tal caso, i componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 partecipano senza diritto di voto.
Note all'art. 8:
- Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e' il seguente:
"Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze). -
(Omissis).
3. E' istituito presso il Ministero della salute il
Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
uffici di livello dirigenziale generale, nel quale
confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della
sanita' veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro
nazionale, nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza
alimentare, con il compito di provvedere alla
riorganizzazione delle attivita' attribuite a detto
Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
e di sicurezza degli alimenti.".
- Il decreto del Ministro della salute 26 luglio 2007
reca: «Organizzazione delle funzioni di cui al Regolamento
(CE) del 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di valutazione del rischio della
catena alimentare».
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, e' il
seguente:
"Art. 8 (Uffici di livello dirigenziale generale del
Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la
tutela della salute). - (Omissis).
4. La Direzione generale degli organi collegiali per la
tutela della salute di cui al comma 1, lettera c),
individuata quale autorita' nazionale di riferimento
dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare European
Food Safety authority (EFSA), svolge funzioni di
valutazione del rischio fisico, chimico e biologico
riguardante la sicurezza alimentare, attivita' di
segreteria e altre attivita' di supporto al funzionamento
del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui
all'art. 1, comma 2; assicura il raccordo con le regioni
anche ai fini della programmazione delle attivita' di
valutazione del rischio della catena alimentare e
l'operativita' della Consulta delle associazioni dei
consumatori e dei produttori in materia di sicurezza
alimentare. La Direzione svolge attivita' di segreteria e
altre attivita' di supporto al funzionamento del Consiglio
superiore di sanita' di cui all'art. 1, comma 2; per le
attivita' di competenza del Consiglio superiore di sanita',
cura i rapporti con gli altri dipartimenti e direzioni
generali del Ministero, l'Istituto superiore di sanita',
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e l'Agenzia italiana del farmaco.".
 
Art. 9
Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie

1. Il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM) esercita le funzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e di cui al decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004, recante disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), nonche' le altre attribuitegli dalla normativa vigente.
2. Gli organi del CCM sono i seguenti:
a) il Comitato strategico;
b) il Comitato scientifico permanente;
c) il Direttore operativo.
3. I componenti del Comitato strategico e del Comitato scientifico permanente sono nominati con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del CCM, salvo revoca, e possono essere riconfermati. Il Direttore generale della prevenzione sanitaria e' il Direttore operativo del CCM e ricopre tale incarico fino alla scadenza del termine di durata del CCM.
4. Il Comitato strategico e' presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con funzioni di vicepresidente;
b) due assessori regionali alla sanita', nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni;
c) i Capi Dipartimento del Ministero della salute;
d) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
e) il Direttore operativo del CCM;
f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
g) il Presidente dell'Istituto superiore di sanita';
h) il Presidente del Consiglio superiore di sanita'.
5. Il Ministro della salute puo', altresi', chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato strategico i direttori generali di volta in volta competenti per la materia trattata.
6. Il Ministro della salute puo' invitare degli esperti a partecipare allo svolgimento dei lavori, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
7. Il Comitato strategico svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le priorita' di intervento;
b) adotta il programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario, da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato;
c) approva la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) definisce le linee generali sulla diffusione delle informazioni e sull'attivita' di aggiornamento e di formazione.
8. Il Comitato scientifico permanente del CCM e' cosi' composto:
a) il direttore della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, che lo presiede;
b) tre esperti designati dal Ministero della salute;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro della salute, su proposta del direttore operativo del CCM.
10. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attivita' del CCM;
b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attivita', salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
11. Il Direttore operativo svolge le seguenti funzioni, per le materie di competenza del CCM:
a) predispone la proposta di programma annuale di attivita' del CCM, unitamente al piano finanziario;
b) formula proposte di progetti di attuazione del programma annuale di attivita';
c) predispone la relazione sull'attivita' svolta dal CCM nell'anno precedente;
d) assicura il raccordo con le strutture regionali competenti, con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle Regioni e Province autonome;
e) assicura il costante raccordo con i competenti uffici ministeriali;
f) attiva sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute e collabora su richiesta delle Regioni a situazioni epidemiologiche di emergenza sanitaria;
g) promuove la cooperazione e la collaborazione con organizzazioni europee ed internazionali;
h) collabora alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del Comitato strategico;
i) predispone programmi specifici di aggiornamento e formazione del personale;
l) cura la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative.
12. Per lo svolgimento delle funzioni a lui affidate, il Direttore operativo si avvale anche del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il CCM.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004,
n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica) convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di contrastare le emergenze di
salute pubblica legate prevalentemente alle malattie
infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
seguenti misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di
euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a
decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e
alla ricerca in base a un programma approvato con decreto
del Ministro della salute, nonche', per quanto di
pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di
costituzione dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a
sede dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del
medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al
Ministero della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.".
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali del 18 settembre 2008, reca:
"Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute
1° luglio 2004 recante «Disciplina dell'organizzazione e
del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie (CCM)".
 
Art. 10
Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro malattie animali

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali svolge le funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, nonche' le altre ad esso attribuite dalla normativa vigente. E' presieduto dal Capo del dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute e si articola nei seguenti organi:
a) Direzione strategica;
b) Comitato tecnico-scientifico;
c) Direzione operativa;
d) Unita' centrale di crisi.
2. La Direzione strategica e' composta da:
a) il Capo del dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, che la presiede;
b) il direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
d) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome.
3. La Direzione strategica definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali per l'intero territorio nazionale, in collaborazione con i Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome. Nell'ambito di dette competenze, in particolare, adotta il programma annuale di attivita', stabilendo le priorita', verificandone periodicamente la relativa attuazione e, se necessario, proponendo misure correttive.
4. Il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e' cosi' composto:
a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto superiore di sanita';
b) un rappresentante designato dalla conferenza dei presidi delle facolta' di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
c) i direttori dei Centri nazionali di referenza per le malattie infettive e diffusive degli animali e per l'epidemiologia.
5. Il Presidente del comitato di cui al comma 4 viene indicato, tra i componenti del comitato medesimo, in occasione della seduta di insediamento.
6. I componenti del comitato di cui al comma 4 durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile.
7. La Direzione operativa, la cui gestione e' affidata all'Ufficio III della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, e' diretta dal direttore di quest'ultimo.
8. La Direzione operativa, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alle valutazioni della Direzione strategica, e da' esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati dalla stessa.
9. La Direzione, inoltre, coordina le attivita' e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali, ed in particolare:
a) predispone piani dettagliati di emergenza e di gestione sanitaria, comprese le relative procedure operative, per ciascuna delle malattie animali diffusive e contagiose;
b) raccoglie ed elabora i dati epidemiologici che provengono da regioni e province autonome;
c) programma e esegue gli audit necessari a verificare la corretta applicazione delle misure adottate in sede nazionale e comunitaria, o in caso di emergenza;
d) organizza ed effettua periodiche esercitazioni d'allerta;
e) predispone ed esegue programmi di verifica e controllo dei laboratori che manipolano virus, anche ai fini di ricerca, diagnostica o fabbricazione di antigeni o vaccini;
f) organizza corsi di aggiornamento per gli operatori appartenenti e non al SSN;
g) organizza campagne informative, limitatamente alle materie di competenza del Centro nazionale.
10. La Direzione operativa svolge le funzioni di segreteria per il centro nazionale ed e' composta da personale del citato Ufficio o da altro personale, secondo le disposizioni del direttore generale di cui al comma 8.
11. L'Unita' centrale di crisi (U.C.C.) rappresenta il raccordo tecnico-operativo tra il Centro nazionale e le analoghe strutture territoriali. Essa e' composta da:
a) il capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
b) il direttore della Direzione generale sanita' animale e dei farmaci veterinari;
c) il direttore della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;
d) il direttore dell'Ufficio III della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, o un suo rappresentante;
e) il direttore del centro nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
f) il direttore del Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia;
g) il responsabile dei servizi veterinari regionali della regione il cui assessore alla salute e' il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome;
h) il responsabile o i responsabili dei competenti servizi della regione o delle regioni interessate di volta in volta dalla malattia;
i) l'Ispettore generale della sanita' militare presso lo Stato maggiore della Difesa;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
m) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
n) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
o) un rappresentante della Guardia di finanza, designato dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
12. La composizione dell'unita' di crisi puo' essere integrata di volta in volta, su indicazione del presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico.
13. In caso di insorgenza di malattie animali a carattere diffusivo e contagioso, di situazioni di rischio zoo-sanitario interne o internazionali, l'U.C.C. assicura le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica ispettiva e gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale, in particolare mediante:
a) adozione di misure sanitarie e di polizia veterinaria;
b) acquisizione, stoccaggio e distribuzione di sieri, vaccini e antigeni;
c) coordinamento delle unita' di crisi territoriali;
d) definizione dei criteri per l'abbattimento preventivo degli allevamenti a rischio;
e) effettuazione delle verifiche sull'appropriatezza, sulla corretta applicazione e sull'efficacia delle misure e degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria effettuati a livello territoriale;
f) gestione, in collaborazione con i centri di referenza dei flussi informatici necessari al controllo dell'emergenza.
14. Il Centro nazionale puo' avvalersi della collaborazione di esperti esterni, nominati dal Ministro della salute, limitatamente ai casi in cui sia impossibile reperire specifiche professionalita' all'interno dell'amministrazione.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e' il seguente:
"Art. 1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
fini del potenziamento e della razionalizzazione degli
strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche' per
incrementare le attivita' di prevenzione, profilassi
internazionale e controllo sanitario esercitato dagli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
istituito presso la Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie
animali, di seguito denominato «Centro nazionale», che
definisce e programma gli obiettivi e le strategie di
controllo e di eradicazione delle malattie e svolge
mediante l'Unita' centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le
analoghe strutture regionali e locali, compiti di
indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita' di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali
con i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di
veterinaria dell'Istituto superiore di sanita' in
collaborazione con le regioni e le province autonome,
nonche' delle Facolta' universitarie di medicina
veterinaria e degli organi della sanita' militare.
L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti
del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed
alla organizzazione necessaria ad assicurarne il
funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per
l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006.".
 
Art. 11
Commissione medica d'appello

1. La Commissione medica d'appello opera nella composizione e secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.
Note all'art. 11:
- Per l'art. 374 del codice della navigazione, vedasi
nelle note alle premesse.
 
Art. 12
Nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, svolge le funzioni ivi previste ed e' cosi' composto:
a) tre rappresentanti del Ministero della salute;
b) tre esperti designati dal Ministro della salute;
c) quattro esperti delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;
d) tre esperti designati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. La composizione del Nucleo di cui al comma 1 puo' essere integrata da esperti, nominati dal Ministro della salute, in ragione della specificita' dei temi da affrontare, nei limiti consentiti dalla risorse disponibili.
Note all'art. 12:
- Il comma 1 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali)e' il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.".
 
Art. 13
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all'articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, svolge le funzioni ivi previste ed opera nella composizione indicata dallo stesso articolo 57, comma 02.
Note all'art. 13:
- I commi da 01 a 05 dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni, sono
i seguenti:
"Art. 57 (Pari opportunita'). - 01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce,
unificando le competenze in un solo organismo, i comitati
per le pari opportunita' e i comitati paritetici sul
fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della
contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi
relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed
e' formato da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare
nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Il presidente del Comitato unico di garanzia e' designato
dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno
dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la
consigliera o il consigliere nazionale di parita'.
Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari
opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di
garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della
funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari
opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato unico di
garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del
raggiungimento degli obiettivi.".
 
Art. 14
Organi collegiali soppressi

1. La Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute.
2. La Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti, che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue.
Note all'art. 14:
- L'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di
immissione sul mercato di biocidi) e successive
modificazioni, e' il seguente:
"Art. 29 (Commissione consultiva).
1.
2.
3.
4. La commissione provvede a:
a) esprimere parere sulla documentazione concernente
l'iscrizione di nuovi principi attivi negli elenchi
comunitari e sul rinnovo decennale degli stessi;
b) valuta ed esprime parere sulla documentazione
concernente la registrazione biocida a basso rischio;
c) esprime parere sulla richiesta di riconoscimento
di formulazione quadro;
d) esprime parere sulla documentazione inviata per
l'autorizzazione e registrazione di biocidi e delle
modifiche di autorizzazione nonche' nel loro rinnovo
decennale;
e) esprime parere sulla documentazione inviata per
l'iscrizione delle sostanze note;
f) esprime parere sulla documentazione inviata per
mutuo riconoscimento;
g) esprime parere sulla documentazione inviata per
l'autorizzazione alla sperimentazione;
h) esprime pareri su richieste specifiche
sottopostele dal Ministero della sanita' e dell'ambiente
nonche' dell'Istituto superiore di sanita' inerenti biocidi
nonche' su quelle in discussione in sede comunitaria ed
internazionale.".
- L'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52
(Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei
donatori di midollo osseo) e' il seguente:
"Art. 9 (Commissione nazionale per i trapianti
allogenici da non consanguineo). - 1. Nello svolgimento
delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro
della sanita' si avvale del parere della Commissione
nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo,
istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione e' nominata, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanita', che la presiede. Con lo
stesso decreto sono disciplinate le modalita' di
funzionamento della Commissione. Essa e' composta da un
rappresentante del Registro nazionale; da due
rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di
midollo osseo e delle relative federazioni piu'
rappresentative a livello nazionale; da due esperti
designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei
pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del
sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal
Ministro della sanita', dei quali uno scelto fra i medici
appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo
sanitario del Ministero della sanita' ed i medici dirigenti
di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', uno scelto
tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre
indicati dalle societa' scientifiche interessate alla
materia. Un medico appartenente al primo livello della
dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanita'
svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attivita' consultiva ai sensi
dell'art. 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresi',
al Ministro della sanita' proposte sui criteri e sulle
modalita' di compensazione delle prestazioni sanitarie
erogate da regioni e province autonome, nonche' sulle
iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica
sulla donazione di cellule staminali e sulle modalita' del
coordinamento delle attivita' promozionali delle
associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e
delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle
attivita' di promozione e' svolta dalla Commissione che si
avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della
comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della
sanita'.
4. La Commissione si avvale per il proprio
funzionamento delle strutture del Ministero della sanita'.
L'ammontare delle indennita' per i componenti, dei rimborsi
spese e degli altri oneri, nonche' dei compensi per gli
esperti di cui al comma 3, e' definito con decreto del
Ministero della sanita' entro il limite complessivo annuo
di lire 500 milioni.".
 
Art. 15
Costituzione, ricostituzione e funzionamento
degli organi collegiali e degli altri organismi

1. I decreti di costituzione degli organi collegiali di cui all'articolo 2, nonche' quelli di ricostituzione degli altri organi collegiali e degli altri organismi di cui al presente regolamento sono emanati entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Gli organi collegiali e gli altri organismi previsti dal presente provvedimento durano in carica tre anni, rinnovabili alla scadenza.
3. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalita' di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsti dal presente regolamento.
 
Art. 16
Disposizioni finanziarie

1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.
2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti e' necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la localita' sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza.
Note all'art. 16:
- Per l'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008,
vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge
n. 78 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, e' il seguente:
"Art. 68 (Riduzione degli organismi collegiali e di
duplicazioni di strutture). - (Omissis).
2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis
dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga
riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui
al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non
superiore a due anni. In sede di concessione della proroga
prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi
ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti
economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi collegati alla presenza rispetto a quelli
forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a
scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede
di servizio coincida con la localita' sede
dell'organismo.".
 
Art. 17
Disposizione finale

1. Fino all'insediamento degli organi collegiali e degli altri organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Balduzzi, Ministro della salute

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro, registro n. 5, foglio n. 88
 
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