Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
DECRETO 25 febbraio 2013
Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.


IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012, registro n. 2, foglio n. 258 concernente modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, con il quale, tra l'altro, l'Ufficio per lo sport e' inserito nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012, con il quale al dott. Giovanni Panebianco e' stato conferito l'incarico di coordinatore dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2012, con il quale al dott. Calogero Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Visto l'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro;
Considerato che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, e' previsto che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I. e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1;
Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 64 stabilisce che con decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono individuati gli interventi ammessi al finanziamento;
Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell' art. 64, comma 2, del predetto decreto-legge, alla definizione dei criteri di riparto del Fondo e di erogazione delle relative risorse finanziarie in modo da assicurare organica distribuzione degli interventi sul territorio, con particolare riferimento alla copertura di territori deficitari dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e di quelle colpite da calamita' naturali;
Ravvisata altresi' l'esigenza di garantire, per ragioni di efficienza ed efficacia della spesa pubblica e di promozione della pratica sportiva e dei valori di coesione, solidarieta' e integrazione sociale, la particolare considerazione di interventi che consentano di completare l'esecuzione di progetti avviati e di favorire l'ulteriore sviluppo di attivita' gia' in essere, specie se a valenza polifunzionale, nonche' fruibili nell'ambito di scuole, universita', luoghi di aggregazione sociale, anche a carattere religioso, e aree periferiche disagiate;

Decreta:

Art. 1
Destinazione del Fondo, modalita'
e limiti di finanziamento

1. Il Fondo di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito solo Fondo) e' destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti gia' in essere.
2. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro:
per importi fino ad euro 100.000 sara' pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;
per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potra' superare la somma di euro 100.000 piu' il 76% della quota eccedente euro 100.000;
per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potra' superare la somma di euro 480.000 piu' il 30% della quota eccedente euro 600.000;
per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potra' superare la somma di euro 600.000 piu' il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;
per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma di euro 700.000 piu' il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.
3. Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Legittimati a presentare i progetti e la relativa domanda di accesso alla ripartizione del Fondo sono soggetti pubblici o enti che svolgono esclusivamente attivita' senza scopo di lucro e con finalita' di promozione sportiva e di utilita' sociale, ed in particolare:
a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
c) associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attivita' di promozione sportiva senza fini di lucro.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione delle domande

1. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta reperibile sul sito istituzionale www.sportgoverno.it e corredata dalla documentazione prescritta.
2. La domanda completa della relativa documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, via della Stamperia n. 8 - 00184 Roma.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande complete della prescritta documentazione scade alle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
modulo di richiesta, reperibile sul sito www.sportgoverno.it;
progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;
documentazione allegata al progetto, cosi' come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della disponibilita' dell'area o dell'impianto oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;
atto di impegno a mantenere le caratteristiche e le finalita' dell'impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15;
relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4;
piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro 100.000, dei co-finanziamenti, richiesti o gia' in essere;
piano di sostenibilita' dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.
 
Art. 4
Requisiti di ammissibilita'

1. I progetti pervenuti, sono ammessi a contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:
legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestivita' della documentazione presentata;
aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti di opere, nonche' dalla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive;
coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della attivita' sportiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2011;
completezza della documentazione e sostenibilita' economica dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
adeguamento alle norme concernenti l'accessibilita' e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Non saranno ammesse le domande prive totalmente o parzialmente della documentazione richiesta.
 
Art. 5
Criteri e specifiche di valutazione

1. Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla ripartizione del Fondo viene elaborata una graduatoria attribuendo a ciascun progetto, un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche sotto indicate:
a) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in cui la disponibilita' di impianti per cittadinanza risulti inferiore alla media nazionale sulla base di dati oggettivi forniti dal C.O.N.I. (punti 30);
b) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e universita' (punti 40);
c) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate in territori colpiti da calamita' naturali negli ultimi dieci anni (punti 30);
d) progetti destinati alla costruzione/completamento e/o alla ristrutturazione/messa a norma di strutture adibite alla pratica di discipline sportive la cui diffusione, sulla base di dati forniti dal C.O.N.I., risulti in costante aumento negli ultimi cinque anni (20 punti).
2. Viene attribuito un ulteriore punteggio ai progetti:
a) aventi carattere di polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzare la struttura per sport molteplici, nonche' di ospitare attivita' culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale (punti 30);
b) che valorizzino la componente privata del progetto, nei seguenti termini: sino al 30% di co-finanziamento sul costo totale dell'opera (punti 15); dal 31% al 50% (punti 20); oltre il 50% (punti 30);
c) che interessino strutture ubicate nelle aree periferiche e dell'hinterland di citta' con popolazione superiore ai 200.000 abitanti (punti 15);
d) che prevedano forme di utilizzo delle energie rinnovabili e la cui qualita', in termini di accesso e comfort degli atleti nell'utilizzo delle strutture, risulti comprovata da elementi oggettivi forniti dal C.O.N.I. (punti 10);
e) destinati alla ristrutturazione/messa a norma di strutture di particolare interesse storico (punti 5).
3. Il punteggio totale attribuito a ciascun progetto corrisponde alla somma dei punteggi di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel caso in cui due o piu' progetti ottengano lo stesso punteggio, per l'ammissione al riparto si tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale (punti 10);
b) progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi cinque anni, competizioni sportive di rilievo nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti 10).
 
Art. 6
Selezione dei progetti

1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport viene nominato un Nucleo di valutazione composto dal coordinatore dell'Ufficio per lo sport, in qualita' di presidente, da quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di cui due designati dal C.O.N.I., da quattro rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata.
2. Il Nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.
3. Il supporto al Nucleo e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale dell'Ufficio dello sport. Ai componenti del Nucleo non spetta alcun compenso, ne' rimborso spese.
 
Art. 7
Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport e' approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.
2. Il decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport, nonche' sul sito www.sportgoverno.it
 
Art. 8
Modalita' di erogazione

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvedera' a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile.
2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto avverra' secondo le seguenti modalita':
a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verra' formalmente svincolata dall'Amministrazione a conclusione dell'intervento;
b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;
c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.
 
Art. 9
Monitoraggio e controllo

1. Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per lo sport e' demandato il monitoraggio e l'alta sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine, il suddetto Dipartimento, a seguito della stipula di un'apposita convenzione, potra' avvalersi, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della Guardia di finanza.
2. La convenzione, priva di oneri a carico delle amministrazioni interessate, definira' le modalita' del supporto operativo alle attivita' svolte nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonche' quella per la realizzazione di controlli di tipo ispettivo sul territorio.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport verifichera' altresi' che l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell'impianto comportino una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del successivo art. 10.
 
Art. 10
Decadenza e revoca del finanziamento

1. A decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli allegati previsti dagli articoli 24 - 32 del regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La decadenza dal beneficio e' disposta con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
3. Con medesimo provvedimento e' disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:
a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del beneficio finanziario;
b) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro quarantotto mesi dall'inizio dei lavori;
c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e rendicontazione, alle scadenze indicate all'art. 8, comma 3;
d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo, rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.
2. Sara' cura del predetto Dipartimento procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale e parziale, gia' erogate ai soggetti destinatari del finanziamento.
3. Le somme rivenienti dalle revoche parziali/totali rientrano nella disponibilita' del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio degli interventi ammessi secondo la graduatoria approvata di cui al precedente all'art. 6, comma 2.
 
Art. 11
Disposizioni finali

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2013

Il Ministro per gli affari
regionali,
il turismo e lo sport
Gnudi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 175
 
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