Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 5 aprile 2013 |
Iscrizione di una varieta' da conservazione di riso al relativo registro nazionale. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis; Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.»; Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011 recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota del 25 febbraio 2013; Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, l
Riso Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
La zona di origine della varieta' da conservazione di riso indicata all'art. 1 coincide con i territori delle province di Vercelli, Novara e Alessandria.
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| Art. 3
La conservazione in purezza della varieta' di riso indicata all'art. 1 e' effettuata presso la Cascina Canta di Francese Maddalena e Isabella s.s., sita in Novara, frazione Gionzana. La zona di moltiplicazione delle sementi della varieta' di riso indicata all'art. 1 e' situata nel comune di Novara. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente e' 0,80 ettari.
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| Art. 4
La zona di coltivazione della varieta' di riso indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 6 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di tuberi-seme e' circa 1.100 kg per anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2013
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |
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