Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 aprile 2013
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.


IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2013 = 1,03;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,09;
per l'anno 2010 = 1,11;
per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52;
per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2013

Il direttore generale: Lapecorella
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone