Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2013, n. 40
Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile;
Visto l'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta aerea antincendio;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;
Ritenuto, in relazione ai contenuti del predetto parere, di limitare l'ambito di applicazione del comma 9 dell'articolo 6 al tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i tempi e le modalita' di attuazione del trasferimento della flotta aerea antincendio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato: «Dipartimento della protezione civile», al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo vigente dell'articolo 7 della legge 21
novembre 2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi
boschivi) e' il seguente:
«Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). -
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi comprendono le attivita' di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento,
garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita'
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione
civile e' trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
trasferimento, previa individuazione delle risorse
finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque
afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della
protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa,
dotato di adeguata preparazione professionale e di
certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle
attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
e urgente necessita', richiedendoli all'Autorita'
competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il Centro operativo di
cui al comma 2 interviene, con la flotta aerea di cui al
medesimo comma, secondo procedure prestabilite e tramite le
SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi articolabili in nuclei operativi
speciali e di protezione civili da istituire con decreto
del capo del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente
legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con
congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio;
ai fini di tale reclutamento, e' data priorita' al
personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi
di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate
a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati
conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal
fuoco.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Per il testo dell'art. 7, comma 2-bis, della citata
legge n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo.
- Il testo dell'art. 21, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' il
seguente:
«Art. 21. (Finanziamento di spese indifferibili
dell'anno 2011). -
(Omissis).
9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa
di 64 milioni di euro annui, da destinare alle spese per la
gestione dei mezzi della flotta aerea del Dipartimento
della protezione civile. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata
allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).».
- Il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 20 giugno
2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, e' il
seguente:
«Art. 3-bis (Coordinamento tecnico della flotta aerea
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile). - 1. Il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento
tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale
delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea
antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della
legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando
le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7,
il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro
operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni
statali che partecipano con effettivo concorso di personale
o mezzi alle attivita' aeree di spegnimento e diretta,
secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle
amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente
comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal
Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2013.».
- Il testo dell'art. 1, comma 261, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilita' 2013), e' il seguente:
«Art. 1. (Omissis).
261. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli
di ordinata gestione e piena funzionalita' della flotta
aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della
protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero
dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2013. E' disposto, inoltre, un
finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per
le spese di funzionamento della flotta aerea pesante
destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.».
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7, comma 2-bis, della citata
legge n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Individuazione della flotta aerea antincendio

1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominata: «flotta aerea», e' attuato con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo 7.
2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la documentazione che attesta lo stato di navigabilita' di ogni aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento, con le modalita' e secondo i tempi di cui all'articolo 7.
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate alla gestione della flotta aerea sono individuate nella tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'emanazione del presente regolamento, le risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, attualmente allocate nella missione "Soccorso Civile" - programma "Protezione Civile" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate al pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea, il Dipartimento della protezione civile impiega le risorse di cui al comma 2, per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti contrattuali in essere per prestazioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le eventuali residue disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, relative all'esercizio finanziario 2013, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per la prosecuzione delle attivita' di gestione della flotta aerea.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 21, comma 9, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 4
Risorse umane

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze connesse alla gestione della flotta aerea, puo' avvalersi di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero massimo di venti unita'.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 5
Risorse strumentali

1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento della flotta aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.
2. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione che attesta la consistenza, lo stato di navigabilita' o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonche', ai fini del trasferimento, l'ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalita' di cui all'articolo 7.
 
Art. 6
Contratti afferenti alla flotta aerea

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile subentra al Dipartimento della protezione civile nella titolarita' dei contratti comunque afferenti alla flotta aerea, elencati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora, anche nelle more del trasferimento della flotta aerea, avvii le procedure per la stipula di nuovi contratti afferenti alla flotta medesima, ne informa il Dipartimento della protezione civile per le ulteriori indicazioni riguardanti i requisiti tecnici e operativi.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, integrate dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalla compagnia assicurativa per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa per rischi diversi della flotta aerea, indicato nell'allegato D, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea. Nelle more del perfezionamento del relativo decreto di rassegnazione, qualora si rendesse necessario provvedere al pagamento agli aventi diritto, e' ammesso il ricorso al pagamento urgente ai sensi dell'articolo 159 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007.
5. Le somme derivanti da eventuali partecipazioni agli utili del contratto di affidamento del servizio di copertura assicurativa di cui all'allegato D sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" destinati alla gestione della flotta aerea.
6. Il Dipartimento della protezione civile garantisce le attivita' solutorie relative ai contratti di cui al comma 1 fino alla data di attuazione delle operazioni di trasferimento della flotta aerea ai sensi dell'articolo 7. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione relativa al periodo della propria gestione necessaria alle esigenze del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ivi compresi gli atti relativi all'attivita' di controllo svolta, all'applicazione di eventuali penalita' o all'apposizione di eventuali atti aggiuntivi volti alla modifica dei contratti.
7. Rimangono affidate alla competenza del Dipartimento della protezione civile, che provvede con le risorse finanziarie ad esso destinate, eventuali procedure contenziose riguardanti i contratti di cui al presente articolo, insorte fino alla data di effettivo trasferimento della flotta aerea al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Di tali procedure il Dipartimento della protezione civile informa il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, tenendolo aggiornato sugli esiti.
8. Il Dipartimento della protezione civile assicura, sulla base di apposite intese con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ogni utile attivita' di supporto nella gestione delle procedure contenziose relative ai contratti di cui al presente articolo.
9. Al fine di garantire la continuita' dei servizi antincendio della flotta aerea dello Stato che rimane affidata alla gestione del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento medesimo, mediante la stipula di un apposito atto aggiuntivo, continua ad avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni di cui al contratto relativo alla fornitura di prodotti estinguenti, indicato nell'allegato D, per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 21, comma 9, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 261, della citata
legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 159 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007
(Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria
dello Stato), e' il seguente:
«Art. 159. (Pagamenti urgenti). - 1. Fermo restando il
divieto assoluto di emettere e pagare titoli di spesa
provvisori, qualora le amministrazioni statali debbano
effettuare pagamenti urgenti e improcrastinabili e non sia
possibile far pervenire tempestivamente alle Tesorerie i
titoli di spesa (mandati informatici o ordini di
accreditamento) per ristrettezza di tempo o per difficolta'
di comunicazioni, le amministrazioni stesse, per il tramite
dei competenti Uffici centrali del bilancio o delle RPS,
inoltrano alla RGS apposita richiesta di pagamento urgente.
Verificata la presenza dei predetti requisiti, la RGS
autorizza la Banca a effettuare i pagamenti urgenti
richiesti, pur in assenza del titolo di spesa che li
disponga. Detti pagamenti sono contabilizzati dalla Banca
in conto sospeso collettivi ai sensi dell'articolo 17. Le
amministrazioni statali competenti emettono tempestivamente
il titolo di spesa destinato alla regolarizzazione del
pagamento urgente.».
 
Art. 7
Tempi e modalita' di attuazione del trasferimento

1. Le operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse strumentali di cui agli allegati A e C, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sono completate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tale fine e' redatto tra le Amministrazioni di cui all'articolo 1, in contraddittorio con l'esercente, formale verbale contenente la consistenza, a quantita' e valore, e lo stato dei velivoli e dei materiali, previa verifica tecnica da effettuarsi al momento della consegna all'amministrazione subentrante.
2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 non siano esaurite entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio della campagna antincendio boschivo 2013, esse sono sospese al fine di garantire la piena operativita' della flotta aerea impegnata nelle attivita' di spegnimento degli incendi e sono completate entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione della campagna stessa. In tale ipotesi, l'operativita' degli aeromobili e' comunque regolata dalle disposizioni dell'articolo 8, comma 4.
3. Per il trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'allegato B si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 8.
4. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, subentra nella titolarita' dei contratti di cui all'allegato D, con la tempistica di cui ai commi 1 e 2.
5. Fino al completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento degli aeromobili e delle risorse di cui al presente articolo, sono previste, sulla base di apposite intese, forme di affiancamento del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile al personale del Dipartimento della protezione civile impegnato nella gestione della flotta aerea. Sulla base di apposite intese, possono essere previste ulteriori forme di collaborazione anche successive al trasferimento.
 
Art. 8
Disposizioni finali e transitorie

1. Nelle more dell'effettivo subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nella gestione operativa e logistica della flotta aerea e nell'ipotesi del completo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, eventuali ulteriori somme necessarie per la gestione operativa e logistica sono trasferite al Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, attualmente allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" nell'ambito della missione "Soccorso Civile".
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli aeromobili trasferiti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi del presente regolamento, in vigenza del contratto di affidamento a terzi della gestione operativa e logistica della flotta aerea della protezione civile, possono rimanere temporaneamente immatricolati presso il Registro aeronautico nazionale e, conseguentemente, ad essi continuano ad applicarsi, per il periodo transitorio, le disposizioni del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Dipartimento della protezione civile, tramite il Centro operativo aereo unificato (COAU), coordina l'impiego sul territorio nazionale anche della flotta aerea di cui al presente regolamento. A tale fine, la sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, opera sulla base delle direttive emanate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, per sua delega, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio.
5. Per le finalita' di cui al presente regolamento, il Dipartimento della protezione civile assicura la conservazione degli atti concernenti la gestione della flotta aerea e l'accesso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai medesimi.
6. Per i contratti relativi alla gestione operativa e logistica della flotta aerea in scadenza alla data del 31 dicembre 2013, nelle more del completamento delle operazioni di attuazione del trasferimento di cui all'articolo 7, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previe intese con il Dipartimento della protezione civile, puo' assumere la qualita' di stazione appaltante per dar corso alle procedure di gara per l'appalto del servizio o della fornitura in scadenza.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 1, comma 261, della citata
legge n. 228 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Il Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 18 aprile 1942, Edizione speciale.
- Per il testo dell'art. 7, comma 2, della citata legge
n. 353 del 2000, si veda nella nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 3-bis del citato decreto-legge
n. 79 del 2012, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e
per migliorare le strutture logistiche nel settore della
difesa civile), convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2001, n. 401, e' il seguente:
«Art. 5. (Competenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di protezione civile). - (Omissis).
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio
dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione
civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente nel territorio nazionale, le indicazioni
necessarie al raggiungimento delle finalita' di
coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il
prefetto per assumere in relazione alle situazioni di
emergenza le determinazioni di competenza in materia di
ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo
del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo
delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per
l'ordine e la sicurezza pubblica.».
 
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 248
 
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