Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Siderno (Reggio Calabria).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 20 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) e' stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex componenti del consesso e la criminalita' organizzata locale che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1

La gestione del comune di Siderno (Reggio Calabria), il cui consiglio comunale e' stato sciolto con il citato decreto e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dr. Francesco Tarricone - viceprefetto;
dr. Eugenio Pitaro - viceprefetto aggiunto;
dr. ssa Maria Cacciola - funzionario economico finanziario.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Siderno (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
A seguito di accertamenti svolti dai competenti organi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso, il 10 maggio 2012, su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - l'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, alla quale e' stata data esecuzione in data 21 maggio 2012, nei confronti, tra gli altri, di un consigliere di maggioranza del comune di Siderno. Nel procedimento in questione detto amministratore risulta indagato per il reato previsto dall'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, c.p., e dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n.146, in quanto ritenuto responsabile di aver fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso ed, in particolare, della sua articolazione operante in sede locale, finalizzata al controllo mafioso del territorio e ad una serie indeterminata di delitti.
Sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, in data 29 maggio 2012, e' stata notificata un'informazione di garanzia al sindaco di Siderno, nella qualita' di persona sottoposta ad indagini, per i reati di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso e corruzione elettorale aggravata.
In relazione a tali vicende il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 15 giugno 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art.59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per gli accertamenti di rito.
Nel frattempo sono divenute irrevocabili le dimissioni del sindaco, rassegnate in data 4 giugno 2012, che hanno determinato la fattispecie dissolutoria di quel consiglio comunale che e' stato dapprima sospeso, con provvedimento del prefetto di Reggio Calabria del 28 giugno 2012, e successivamente sciolto, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 2012, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 .
Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il prefetto di Reggio Calabria, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ed acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti, ha redatto l'allegata relazione in data 23 gennaio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente con la criminalita' organizzata locale e su forme di condizionamenti degli stessi.
E' un dato storico la presenza della criminalita' organizzata nei territori calabresi, alla quale viene riconosciuta una posizione egemone, che, attraverso una fitta trama di relazioni parentali e frequentazioni di alcuni amministratori con soggetti che risultano gravemente pregiudicati, si inserisce nelle amministrazioni locali, aggravandone le condizioni gia' precarie.
Il grado di pervasivita' della 'ndrangheta sul contesto politico locale e' risultato in modo chiaro dall'attivita' svolta dalle forze dell'ordine, che hanno accertato l'interesse delle cosche della fascia jonica nel governo del territorio. L'organizzazione criminale, previ accordi fra le varie sue articolazioni, ha individuato i soggetti da candidare ai diversi livelli di governo degli enti territoriali.
La strategia utilizzata dalla criminalita' organizzata locale e' stata quella di selezionare i candidati, assicurarne l'appoggio ed il sostegno e addirittura esprimendo il proprio assenso alle candidature, precostituendo le condizioni per gestire, senza contrasti esterni, i propri interessi.
Detta strategia si riscontra specificamente nella situazione di Siderno laddove e' stato deciso, prima delle elezioni del 2011, la squadra che avrebbe dovuto amministrare l'ente, individuando soggetti apparentemente estranei a logiche mafiose.
La compagine criminale locale ha cosi' indirizzato le preferenze verso un soggetto che, candidatosi alla carica di sindaco nelle consultazioni elettorali del 2011, e' stato effettivamente eletto al primo turno.
Ancor piu' invasivo si e' rivelato il descritto sistema ove si consideri che, ben prima che si svolgessero le consultazioni elettorali del 2011, detta organizzazione si era determinata nel senso di non sostenere piu' il sindaco della precedente consiliatura, che aveva perseguito solo in parte gli interessi della criminalita' organizzata.
La contiguita' fra l'amministrazione pubblica e le cosche locali risale, quindi, nel tempo ed e' attestata dal coinvolgimento del detto amministratore in un procedimento penale.
Elementi di continuita' dell'amministrazione eletta nel 2011 con quella eletta nel 2006 sono rappresentati da alcuni amministratori che erano gia' componenti della precedente compagine.
E' il caso del consigliere di maggioranza raggiunto, come si e' innanzi detto, dall'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, che nell' ultima amministrazione e' stato componente di commissioni comunali importanti, quali "bilancio e programmazione economica", " opere pubbliche, politiche fiscali", " patrimonio e demanio", "urbanistica".
Il sindaco, eletto alle consultazioni elettorali del 2011, aveva gia' fatto parte dell'amminrstrazione eletti nel 2001 ricoprendone la carica di presidente del consiglio.
Sia gli accertamenti svolti in sede amministrativa, che l'inchiesta giudiziaria hanno posto in evidenza serie di elementi univocamente riconducibili al condizionamento esercitato dalla locale cosca per disporre dr riferimenti presso l'amministrazione locale necessari a conseguire i propri illegittimi scopi.
Tali aspetti risultano evidenti sia nella scelta dell'organo di vertice, sia nell'individuazione del predetto consigliere, nipote del capo della locale cosca, sostenuto, nelle elezioni del 2011, dalla consorteria criminale in quanto ritenuto soggetto affidabile ed idoneo ad assecondare gli interessi degli associati.
A tale sistema si e' pienamente adeguato il sindaco, la cui amministrazione si e' limitata a compiti di ordinaria amministrazione, svolti in una situazione generale caratterizzata da diffusa illegalita'.
Ben altro impegno era richiesto all'organo di vertice che avrebbe dovuto, in un contesto permeabile all'influenza della criminalita' organizzata, porre in essere tutte quelle azioni finalizzate al recupero della corretta gestione della cosa pubblica.
E' proprio in presenza di condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attivita' di gestione, di mancanza di rispetto delle procedure amministrative che risulta piu' agevole la penetrazione mafiosa: l'illegalita' fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali. Infatti sono stati portati a compimento atti illegittimi, derivanti da forme di condizionamento criminale, percepiti come atti ascrivibili alla disorganizzazione burocratica.
La responsabilita' degli amministratori non e' limitata all'attivita' politica: nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno compiti pregnanti di pianificazione, di direttive, di impulso, di vigilanza e di verifica, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura dell'interesse pubblico e difesa dalla compromissione derivante da ingerenze estranee.
Particolari criticita' sono state riscontrate nel settore economico-tributario del comune.
La commissione di indagine ha posto in evidenza come il settore economico finanziario sia caratterizzato da diffuse irregolarita' in quanto sono stati iscritti in bilancio consistenti residui attivi, di ingente importo, di origine vetusta e dubbia esigibilita', alterando la gia' precaria situazione economica.
Il mantenimento in bilancio dei residui attivi di dubbia esigibilita', o addirittura chiaramente inesigibili, incide sull'attendibilita' del risultato contabile di amministrazione, in quanto la disponibilita' finanziaria si trasforma in disponibilita' certa e liquida solo nel momento in cui vengono monetizzati i relativi crediti e i debiti.
L'ente, invece, non ha attivato un'attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi e passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelli per i quali la riscossione o il pagamento possano essere definiti con un ragionevole grado di certezza.
Tale circostanza ha avuto riflessi negativi sulla situazione di cassa del comune, posto che a fronte di entrate previste e non realizzate si devono assumere impegni di spesa reali.
Sono stati, infatti, evidenziati, per gli esercizi finanziari relativi al periodo 2006-2011, consistenti ritardi nella riscossione della tassa rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili, che nel tempo hanno contribuito alla formazione di elevate quantita' di residui attivi. Gli scostamenti fra accertamenti e riscossioni pongono in luce l'inerzia dell'ente che non ha attuato una seria azione di contrasto all'evasione tributaria e non ha inserito i crediti di difficile esazione nel conto del bilancio secondo il loro grado di presunto realizzo.
Del pari carente e' risultata l'attivita' di riscossione relativa alle violazioni del codice della strada.
E' stata evidenziata anche l'assenza di un'azione di controllo, di accertamento amministrativo e di eventuale rimozione anche coattiva degli impianti pubblicitari. Tale inerzia dell'amministrazione da un lato ha precluso il recupero delle aree pubbliche e dall'altro ha minato il principio di legalita' che deve sempre improntare i rapporti tra il comune e i cittadini.
Ulteriore elemento rappresentativo della forte criticita' degli equilibri finanziari in cui versa l'ente e' emerso a seguito dell'analisi dei debiti fuori bilancio, risultati di rilevante entita', assunti dal comune di Siderno che non ha provveduto, a seguito del considerevole contenzioso, ad effettuare alcun accantonamento finalizzato all'eventuale esito negativo delle cause pendenti.
Altre criticita' che contribuiscono a definire la diffusa disorganizzazione sono state riscontrate nelle attivita' connesse alla rinegoziazione dei mutui ed alla tenuta degli inventari.
Relativamente alla rinegoziazione dei mutui non e' dato evincere dall'atto deliberativo alcuna analisi tecnico-contabile che possa giustificare l'operazione, che ha comportato un maggior rischio per la gestione finanziaria futura dell'ente in quanto ha aumentato gli interessi complessivi cui il comune deve far fronte.
Indicativo di una non corretta conduzione dell'ente e' la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio comunale, che e' risultata confusa e disordinata, al punto che, come rileva la commissione di indagine, l'ente non dispone di un quadro chiaro dei beni posseduti ed il relativo valore economico.
Un aggravio alle finanze comunali dell'ente e' rappresentato dalla spesa per gli immobili detenuti in locazione, alcuni dei quali non piu' utilizzati,
Sintomatico di un cattivo funzionamento dell'ente e' anche l'insufficiente documentazione rinvenuta a supporto delle domande di sovvenzioni e contributi. Peraltro puo' assumere valenza di anomale cointeressenze la vicenda relativa ad un contributo erogato ad una societa' sportiva, sulla base di una documentazione assolutamente insufficiente, in quanto dalle attivita' investigative e' emerso che un componente dell'organigramma societario, nonche' il vicepresidente e diversi soci, sono direttamente e indirettamente collegabili ad ambienti malavitosi.
Oggetto di analisi e stato anche l'assetto del territorio ove e' stato evidenziato, relatrvamente all'abusivismo edilizio, la carenza di controlli su numerosi immobili non accatastati, rilevati dall'Agenzia del territorio con operazioni di aerofotogrammetria.
L'omessa attivazione di qualunque tipo di iniziativa e' la conseguenza dei difficili rapporti intercorsi tra il responsabile dell'unita' operativa "assetto del territorio" ed altro dipendente assegnato alla stessa unita', deputato ad effettuare le verifiche sul territorio. Per effetto di tali dissensi interni alla predetta unita', noti risulta eseguito alcun accertamento, pure richiesto dalle forze di polizia.
La paralisi dell'attivita' di quell'ufficio si e' risolta in alcune circostanze in favore di soggetti legati alla criminalita' organizzata.
Occorre rilevare che la carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, denota un'amministrazione locale timida, debole, soggetta al sistema mafioso che condiziona lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La mancata repressione dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio si puo' apprezzare il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi.
Profili di sviamento dell'attivita' amministrativa dai principi di buon andamento e possibili cointeressenze sono rinvenibili anche nell'ambito delle autorizzazioni a costruire che sono state rilasciate anche a soggetti indirettamente legati alla malavita locale.
Ulteriori anomalie sono state riscontrate nella struttura organizzativa del comune, che presenta una pluralita' di uffici che gestiscono le gare di appalto; situazione questa che ha comportato una frammentazione delle relative attivita' in palese difformita' rispetto alla normativa vigente in materia.
Dall'esame delle gare svolte dall'ente sono emerse numerose irregolarita' nelle procedure seguite per l'acquisizione di beni, servizi e forniture. Le determine di impegno a contrarre sono prive di un'adeguata motivazione che giustifichi i criteri per l'individuazione di un unico operatore economico. In alcuni casi manca la menzione del tipo di procedura seguita dall'amministrazione, in altri non sono definiti gli elementi essenziali per la stipula del contratto. Risultano disposti affidamenti in favore del medesimo operatore economico, effettuati in tempi ravvicinati e per prestazioni tra loro collegate che, secondo una sana gestione dell'ente, avrebbero dovuto formare oggetto di un unico contratto. Dette modalita' hanno comportato un artificioso frazionamento degli affidamenti e la conseguente elusione delle procedure di appalto che, in relazione all'importo complessivo, si sarebbero dovute applicare. Prima della stipula di un contratto o dell'affidamento di una prestazione non e' stato quasi mai chiesto alla ditta aggiudicataria il documento unico di regolarita' contributiva, ne' risulta che prima dell'affidamento di lavori, servizi e forniture sia stata prestata la garanzia fideiussoria per lavori superiori ad euro 20.000, come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, l'analisi condotta in tale settore ha evidenziato che l'affidamento dei lavori e' stato disposto in carenza di documentazione che definisse gli standards di qualita' delle prestazioni, i costi ed i limiti di spesa.
In occasioni di situazioni di eccezionale pericolo derivante da un evento calamitoso del tutto imprevedibile, l'ente ha provveduto al pagamento dei lavori senza redigere i verbali di somma urgenza ed in assenza della perizia giustificativa dei lavori prevista dall'art.175 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
Nella quasi totalita' delle determinazioni viene dato atto che, considerata l'urgenza, e' stato richiesto telefonicamente un preventivo di spesa ad una specifica ditta, quella poi risultata aggiudicataria, in carenza della necessaria motivazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture.
Anche nelle determine di spesa inerenti l'affidamento delle esecuzioni di interventi di manutenzioni manca un verbale di sopralluogo che evidenzia l'urgenza e che attesta il tipo di intervento da effettuare, la localizzazione dello stesso, la quantificazione dei lavori da eseguire.
Rileva la circostanza che per alcune forniture e lavori gli affidamenti sono stati disposti quasi esclusivamente alle stesse ditte, alcune vicine a soggetti controindicati. In particolare, una di queste societa' e' riconducibile ad un soggetto coinvolto nell'operazione giudiziaria di cui si e' detto in premessa e nei cui confronti e' stata emessa in passato certificazione antimafia interdittiva. Altre ditte sono state raggiunte, dopo gli affidamenti, dall'informativa interdittiva della prefettura di Reggio Calabria.
E' emblematico dello sviamento dell'attivita' amministrativa anche quanto risulta dall'esame della societa' operante nel settore del trattamento dei rifiuti urbani, ove e' stato evidenziato come la stessa sia vicina a soggetti coinvolti in procedimenti penali.
Significativo della compromissione del regolare funzionamento dei servizi e' quanto emerso dall'attivita' di analisi condotta su alcune concessioni demaniali e relative proroghe, rilasciate durante il periodo dell'amministrazione del sindaco eletto nel 2011, che ha messo in risalto come alcune di esse siano state rilasciate a favore di soggetti riconducibili, o per rapporti di parentela o per frequentazioni, ad esponenti delle organizzazioni malavitose locali.
La mancanza di volonta' dell'ente di definire programmi di riscatto da una condizione di inerzia, protratta per lungo tempo, per creare le condizioni di sviluppo socio-ambientale, e' attestata dalla vicenda relativa al bene confiscato alla 'ndrangheta per il quale il comune non ha provveduto ad effettuare alcun controllo sul corretto utilizzo dello stesso, consentendo che i fabbricati ivi insistenti venissero abbandonati all'ulteriore degrado ed omettendo qualsiasi tipo di intervento per impedire che all'interno della stessa area venisse addirittura impiantata una coltivazione di marijuana.
L'insieme dei suesposti elementi e' idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volonta' degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialita' di quell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.
Sebbene il processo di recupero del comune ai canoni di legalita' sia gia' iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per garantire il completo affrancamento dell'ente dalle influenze della criminalita', si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui al successivo art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva dell'organizzazione criminale possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.
L'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.
Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Siderno (Reggio Calabria) con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 9 aprile 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 Interno, registro n. 2, foglio n. 302
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone