IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240; Visto il D.R. n. 14 Reg. L in data 16 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.28 del 3 febbraio 2012, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Parma; Viste le deliberazioni n. 495/17418 e n. 495/17420 assunte dal senato accademico in data 17 dicembre 2012, con cui sono state approvate le modifiche all'art. 9 e agli artt. 1 e 34 dello Statuto dell'Universita' di Parma; Viste le deliberazioni n. 506/29618 e n. 506/29619 con cui il Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche all'art. 9 e agli artt. 1 e 34 dello Statuto dell'Universita' di Parma; Vista la nota prot. n. 2469, in data 23 gennaio 2013, con la quale e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo contenente le proposte di modifica allo Statuto per il controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; Preso atto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pervenuta e assunta al prot. 5503 in data 13 febbraio 2013; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo Statuto dell'Ateneo;
Decreta:
1) Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Parma e' modificato come segue: L'art. 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'Universita' degli Studi di Parma, di seguito denominata Universita' o Ateneo, e' un Ente pubblico senza scopo di lucro e ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della societa', nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.». L'art. 9, comma 7, punto 7.4, e' sostituito dal seguente: «7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta: omissis 7.4. alla rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento, di cui all'art. 22 comma 22 secondo capoverso del presente Statuto.». L'art. 34 e' sostituito dal seguente: «1. L'Universita' ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario. 2. Le entrate dell'Universita' sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Universita', da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita', corrispettivi di contratti e convenzioni. 3. L'Universita' ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarita' dell'ordinamento universitario. 4. L'Universita' puo' porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a societa' e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalita' dell'Ente di cui all'art. 1 del presente Statuto.». 2) Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Parma, 3 aprile 2013
Il rettore: Ferretti
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