Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 febbraio 2013 |
Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 50; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» e, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in particolare, l'art. 2, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalita' di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale e' stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'universita' e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011; Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011; Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 marzo 2012; Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012; Vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); Considerata l'opportunita' di definire le linee guida in attuazione dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; Considerata la necessita' e l'urgenza di comprendere, nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S.; Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilita' istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarieta' e delle specificita' territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni; Considerata la necessita' di strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitivita' sui mercati internazionali; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati A), B), C) e D), parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012. 2. Con le linee guida di cui all'allegato D) e' determinata l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, gia' prorogata dall'art. 7, comma 5-quater, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta fase transitoria. 4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarieta' tra le filiere produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. puo' articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonche' attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreche' strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento. 5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello regionale e nazionale, di: confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarieta' tra filiere produttive e filiere formative, nonche' per l'aggiornamento periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.; monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S. 6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato A), sempreche' compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni. 7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. 8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti. Roma, 7 febbraio 2013
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Profumo
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero
Il Ministro dello sviluppo economico Passera
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362
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| Allegato A) Premessa. Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Ai fini della loro interpretazione e applicazione, le definizioni di riferimento sono esplicitate nel glossario di cui al punto 1. Le linee guida costituiscono uno strumento per rafforzare la diffusione della cultura tecnica e scientifica, allo scopo di offrire un migliore orientamento scolastico e professionale agli studenti, ai giovani e alle loro famiglie e un'efficace condizione di supporto e scambio con il sistema economico e produttivo dei territori. Le linee guida intendono avvalorare le responsabilita' istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarieta' e delle specificita' territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni. Le stesse vanno, pertanto, intese come requisiti obiettivo ispirati a criteri flessibili e a modelli orientativi capaci di dare valore alle progettualita' territoriali e rispondere alle esigenze e specificita' dei contesti attraverso leve ed indirizzi mirati a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge. Occorre, quindi, strutturare un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far si' che gli obiettivi di contenimento della spesa per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitivita' sui mercati internazionali. In questo modo si potra', altresi', promuovere la crescita di un sistema educativo orientato allo sviluppo del potenziale personale, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione, di lungo periodo, che eviti, nel contempo, la riproduzione di un'offerta formativa secondo una logica autoreferenziale o in risposta soltanto alla domanda produttiva. Le linee guida, nel rispetto delle norme generali e degli standard minimi definiti a livello nazionale a presidio dei livelli essenziali delle prestazioni, vanno mirate anche a rafforzare l'azione regionale per la costruzione unitaria ed integrata del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, come articolato a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e negli Istituti tecnici superiori - I.T.S. Un sistema che dovra' coniugare e stimolare il coinvolgimento degli attori del sistema locale con la logica della addizionalita' delle risorse, per la crescita delle capacita' e delle competenze degli studenti e dei giovani, il miglioramento dell'efficienza del sistema educativo, anche attraverso la complementarieta' e l'integrazione dei percorsi e delle filiere, anche in ambito multiregionale e nazionale. In questo contesto, i riferimenti e i richiami a «definizioni/concetti» quali, ad esempio, filiere produttive, distretti industriali, cluster tecnologici, metadistretti, distretti globalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di riferimento, confine settoriale/territoriale riconosciuto in una specifica aggregazione economico-produttiva, ma non necessariamente quali elementi esaustivi della realta' e della complessita' di un determinato contesto, che possono essere riconosciute, potenziate/implementate ed esaltate solo valorizzando la progettualita' e liberta' espressa responsabilmente dai sistemi locali. Obiettivi. Le linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi: a) accompagnare e sostenere l'implementazione delle misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale, anche in vista dell'attuazione della legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», art. 4, comma 55, con riferimento alla promozione ed al sostegno della realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; b) promuovere i percorsi in apprendistato come opportunita' di immediato accesso al lavoro dei giovani e di crescita economica e sociale; c) realizzare le misure di cui alla lettera a), dando definitivo impulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto, nel sistema educativo e formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, dei poli tecnico-professionali, sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, di competenza esclusiva delle regioni. I poli costituiscono una modalita' organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un piu' efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilita' organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. Nel quadro della citata norma, i poli possono essere costituiti progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti pilota, sulla base delle determinazioni delle regioni, anche in ambito interprovinciale, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da aggregazioni tra soggetti pubblici e privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto degli standard minimi di cui all'allegato C). La costituzione dei poli puo' essere promossa anche dalle fondazioni I.T.S. nell'ambito delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; d) semplificare gli organi e la governance degli Istituti tecnici superiori (I.TS.) e potenziarne il ruolo come istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, nella logica delle «smart specialization». Le regioni considerano, nella loro autonomia, l'inserimento degli I.T.S. nell'ambito delle strutture accreditate per l'alta formazione, ai fini della partecipazione agli interventi cofinanziati dall'Unione europea. e) determinare l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, secondo quanto previsto all'allegato D). 1. Glossario. Aree economico professionali: sono intese come un sistema di referenziazione statistica, realizzato a partire dai codici delle attivita' economiche (classificazione ATECO) e dai codici della nomenclatura delle unita' professionali. Le aree economico professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli Istituti tecnici superiori (decreto interministeriale MIUR/MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di revisione; Filiera produttiva: e' intesa come insieme delle attivita' interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio; comprende tutte le attivita' che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Per estensione, puo' comprendere, altresi', la rete delle attivita' professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Ai fini delle presenti linee guida, la filiera costituisce un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio; Filiera formativa: e' intesa come insieme dei percorsi per il conseguimento di: diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito denominato IeFP); certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS); diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. Le filiere formative assumono, come quadro di riferimento, gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012; possono comprendere anche ulteriori articolazioni territoriali dell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla base delle determinazioni delle regioni. Parchi tecnologici/distretti ad alta tecnologia: sono intesi come reti o aggregazioni di aziende, supportate da strutture di ricerca specializzate nel trasferimento tecnologico e da strutture di consulenza, capaci di promuovere l'evoluzione delle filiere produttive verso una dimensione tecnologica; Cluster tecnologici: sono intesi come aggregazioni di imprese, universita' e altre istituzioni pubbliche e private della ricerca e di altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione, organizzate intorno a tecnologie abilitanti (General Purpose Technology, GPT) cioe' tecnologie pervasive che trovano applicazione in tutti i settori dell'economia e della societa'. I cluster tecnologici sono pertanto intesi come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale; Ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni tra filiere produttive che si sviluppano anche sulle stesse tecnologie abilitanti; Poli tecnico-professionali: sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in «luoghi formativi di apprendimento in situazione», fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati gia' funzionanti; configura anche sedi dedicate all'apprendimento in contesti applicativi, cosi' da utilizzare pienamente le risorse professionali gia' esistenti anche secondo modalita' di «bottega a scuola» e «scuola impresa». Nell'allegato B) e' contenuta una tabella indicativa della possibile correlazione, a legislazione vigente, tra aree professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S., indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP. 2. I poli tecnico-professionali. a. I poli in una logica di rete: i poli costituiscono una modalita' organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un piu' efficiente ed efficace utilizzo degli spazi di flessibilita' organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. Al fine di garantire l'unitarieta' del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta formativa non interessata dalla costituzione dei poli, la regione predispone appositi confronti interistituzionali che includano tutti i soggetti interessati alla programmazione dei poli tecnico-professionali. Ne consegue che, la scelta concertata e condivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli enti locali e della regione, con gli obiettivi e le finalita' educative e formative di competenza delle istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalita' delle filiere produttive (imprese, organizzazioni datoriali e parti sociali), delle professioni (albi professionali) e dei centri di ricerca eventualmente presenti sul territorio (CNR, universita', centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali sono anche i luoghi ove si costruisce l'offerta dei servizi del polo. Questa sinergia deve tradursi in un processo finalizzato alla costituzione dei poli tecnico-professionali non solo per determinare un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, ma capace di consentire la sua apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio. Il sistema educativo, in sinergia con quello produttivo, e' chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e le filiere produttive di cui all'allegato B), al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modalita' di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. La correlazione, la lettura integrata e la sinergia tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro con i sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di linguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi, in termini di competenze o profili, e nelle modalita' di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A tal fine, in fase di prima attuazione, le filiere formative, le filiere produttive, i cluster tecnologici e le aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attivita' economiche ATECO, la nomenclatura delle unita' professionali e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF). b. Significato e funzionalita' del polo: il polo tecnico-professionale e': a) un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalita'; b) un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito; c) un luogo dell'apprendimento in situazione e puo' essere inserito all'interno di attivita' produttive e/o professionali. Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una «comunita' di pratica». Il polo tecnico-professionale consente di: a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualita'; b) qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi; c) favorire la continuita' dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione; d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello; f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza; g) promuovere la formazione permanente e continua; h) creare le condizioni affinche' le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilita' curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; i) attivare azioni di orientamento; j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione; k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative. Il funzionamento dei poli consente di migliorare l'efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali. Esso e' assicurato da: l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente; l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali; la flessibilita' organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilita' esistenti. 3. Indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a livello territoriale. La programmazione regionale favorisce il coordinamento dell'offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende la valorizzazione dei poli tecnico-professionali, perseguendo gli obiettivi di: rendere organica, nel quadro dell'apprendimento permanente, l'offerta educativa di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S., dei percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio; favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle imprese; promuovere le specializzazioni e le complementarita' dei soggetti formativi in rete tra loro e con le imprese sia su base territoriale sia su base nazionale nella collaborazione multiregionale, con particolare riferimento agli I.T.S.; valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, nella progettazione e realizzazione dei percorsi; promuovere l'apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalita' diverse dai tirocini curricolari che si configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall'apprendistato, anche con modalita' in cui la formazione e' contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di botteghe scuola e scuola azienda; aggregare i percorsi in un numero limitato di I.T.S., ampliandone gradualmente il numero, per aumentare la capacita' organizzativa interna, la forza nel rapporto con i territori, l'ampiezza dell'offerta, il livello di efficienza. La programmazione regionale favorisce, inoltre, l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un I.T.S. per ambito, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 3, del decreto. 4. Indirizzi per l'Istruzione tecnica superiore (I.T.S.). a) Identita' degli I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle universita' in base alla legislazione vigente in materia. La programmazione regionale definisce e sostiene l'identita' degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. La governance interna dei percorsi degli I.T.S. spetta alle relative fondazioni, soggetti di diritto privato con finalita' pubbliche, che la esercitano nel rispetto della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. Ferme restando le competenze delle regioni in materia, il monitoraggio e la valutazione dei piani di intervento realizzati dagli I.T.S. e' effettuato a norma dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo modalita' che integrano le risorse disponibili. I controlli di legittimita' sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma del capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dell'art. 3, ultimo comma, e degli articoli 25-28. b) Semplificazione degli organi e governance interna delle fondazioni I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52, comma 2, della legge n. 35/2012. Ai fini della semplificazione degli organi, si segnala l'opportunita' che, qualora si manifesti una pluralita' di partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative accreditate, ecc.), vengano favorite rappresentanze unitarie, individuate preferibilmente sulla base di accordi tra i soggetti interessati. Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi statutari essenziali della fondazione di partecipazione sono: l'Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il presidente e la giunta esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al presidente, il dirigente pro-tempore dell'istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell'ente locale, individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla fondazione. Il ruolo di presidente della fondazione e di dirigente scolastico sono tra loro incompatibili. La durata in carica degli organi e' triennale. Nell'ambito dell'autonomia statutaria possono essere previsti diversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale e/o strutturale, evitando, comunque, che una sola componente possa assumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre. Lo statuto delle fondazioni garantisce: il principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali; la partecipazione di tutti i soggetti fondatori agli indirizzi della fondazione; la presenza degli organi di controllo. Le fondazioni, nell'esercizio dei poteri e facolta' derivanti dall'avere una propria personalita' giuridica, sono da ricomprendere nell'area degli «organismi di diritto pubblico» a norma dell'art. 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica. I soggetti pubblici partecipano alla costituzione delle fondazioni e alle loro attivita' senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci. Ciascuna fondazione si dota, nel rispetto della norma sopra richiamata, di un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nel rispetto dei seguenti principi: pubblicita' degli atti; annualita', unita', universalita' e integrita' dei bilanci da redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuita' aziendale; equilibrio tra le entrate e le uscite; utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori; controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione. Le fondazioni I.T.S. possono attivare sedi operative, anche nell'ambito di progetti multiregionali, volti a favorire la complementarieta' degli interventi e l'integrazione delle risorse, ferma restando l'ubicazione della sede legale di ciascuna fondazione nella sede principale. c. Indirizzi per la programmazione multiregionale: a partire dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa, nell'ambito della collaborazione istituzionale regioni/Ministeri si realizza la programmazione multiregionale degli I.T.S. per ambiti complessi, anche nella sinergia con altri programmi di intervento. Tale previsione dovra' essere contenuta in un piano nazionale da condividere mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. d. Standard di riferimento: le fondazioni I.T.S. sono costituite per soddisfare i fabbisogni di un sistema produttivo chiaramente identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno di profili professionali ad alto contenuto tecnologico. Le fondazioni I.T.S. si costituiscono in modo sistematico e strutturato, relazionandosi e coinvolgendo sistemi di imprese riconoscibili e significativi per il tessuto produttivo, tenendo conto anche di: imprese di dimensioni medie e grandi (secondo la definizione normativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura; sistemi di aziende organizzate in distretto o meta distretti, filiere produttive o cluster tecnologici; soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese realizzate a fini organizzativi, di sviluppo di innovazioni, di sviluppo di mercati. Le fondazioni I.T.S. si dotano di strumenti di selezione del personale docente e rendono disponibili sul sito i loro curricoli professionali. In via prioritaria, utilizzano il personale delle imprese che costituiscono la fondazione. La progettazione dei percorsi formativi e' strutturata in unita' formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli standard nazionali. Le unita' formative debbono essere valutabili e certificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line. La progettazione formativa deve inoltre prevedere: l'organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i quali sia definita una specifica progettazione; la disponibilita' di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore; la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino gli allievi in ingresso, in itinere e in uscita al percorso formativo; la presenza di funzioni per l'inserimento lavorativo e il sostegno all'avvio di imprese; la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica e le regole standard definite a livello nazionale per assicurare la riconoscibilita' e la comparabilita' delle competenze certificate. Il numero minimo di venti studenti per percorso I.T.S., stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, va incrementato progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero degli iscritti. e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione: le fondazioni I.T.S. forniscono le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema I.T.S. a livello regionale e nazionale. A tal fine risulta indispensabile un set minimo di informazioni relative a: la composizione della domanda, ovvero le caratteristiche dell'utenza (per genere, eta', titolo di studio, condizione occupazionale); il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in termini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e ritiri per annualita' e condizione occupazionale, numero ammessi all'esame finale, tasso diplomati, numero allievi con crediti in entrata riconosciuti; la qualita' della formazione (numero di ore di tirocinio in rapporto al totale, numero di docenti di imprese in rapporto a docenti di scuole/strutture formative di IeFP, iniziative di accompagnamento al lavoro, iniziative di orientamento propedeutico, grado di personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di laboratori e postazioni internet, numero di unita' formative in lingua straniera o all'estero); indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione al numero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage); indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente); indicatori di risultato (output) e di impatto (out come) in termini di successo formativo e di placement (numero di diplomati su iscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati e occupati coerenti a X mesi dalla conclusione del corso, numero di allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilita', ecc., numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso). 5. Le risorse. Le risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 37-ter della legge n. 135, del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono assegnate agli Istituti tecnici superiori sulla base di: a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell' accesso iniziale al Fondo; b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo. a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo: al fine dell'accesso iniziale al Fondo, le fondazioni I.T.S. devono: essere ricomprese nei «Piani territoriali» delle regioni, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi attuabili; disporre di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo (indice di patrimonializzazione); disporre di risorse dedicate - strutturali, professionali, strumentali, logistiche - rese disponibili dai soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva (indice di partecipazione attiva); avere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attivita' formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilita'/mobilita' dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese (indice di relazione). b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo, le fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per lo sviluppo economico e della competente Commissione della Conferenza delle regioni, in base ai seguenti indicatori e descrittori di realizzazione e di risultato: attrattivita': selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n. richieste di iscrizione); successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati); occupabilita': tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti); professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa; partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali; reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri regioni/Stati. Il costo standard dei percorsi degli I.T.S. e' determinato su base capitaria nella misura prevista dall'allegato C) al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6/8 euro ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi di apprendimento in regioni diverse da quella di frequenza e/o all'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli esami finali. Le regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.
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| Allegato B) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C)
Standard minimi per la costituzione dei poli tecnico-professionali
I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali: l'individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell'I.T.S.. Nel primo triennio di applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli I.T.S. non e' requisito vincolante per la costituzione del polo; le risorse professionali dedicate; le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento; le risorse finanziarie allo scopo destinate; il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualita' dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune; l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalita' di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma, almeno triennale; le modalita' concordate tra le parti costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalita' per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della regione ai fini del riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza. Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicita' dell'accordo di rete e' assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al polo. Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la programmazione dei poli tecnico-professionali e' di competenza regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e valutazione: la descrizione territoriale delle complementarita' tra filiere; la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle produttive di riferimento, che espliciti l'insieme potenziale dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonche' dell'orientamento scolastico e professionale; la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi tecnologici e cluster tecnologici).
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| Allegato D)
Organizzazione delle commissioni di esame
Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle fondazioni I.T.S. vengono cosi' costituite dai dirigenti scolastici degli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico, per la scelta dei componenti di cui alle successive lettere a), b) e d): a) un rappresentante dell'universita', con funzioni di presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra i docenti ordinari o associati dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico che non hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di alcun percorso della fondazione I.T.S.; b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo; c) un esperto della formazione professionale designato dalla regione; d) due esperti del mondo del lavoro designati dal comitato tecnico-scientifico dell'I.T.S.: il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attivita' di tirocinio; il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai presidenti dei fondi interprofessionali dell'area professionale di riferimento.
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