IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013). Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative; Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006; Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001; Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; Visto l'art. 1, comma 5, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4, tra gli altri, le strutture del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra cui rientrano quelle dell'Avvocatura generale dello Stato; Visto il citato decreto legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi."; Visto il comma 7 dell'art. 2 del predetto decreto legge n. 95 del 2012, secondo cui "Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura."; Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; Visto un primo orientamento del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 27 dicembre 2012, n. 31683 che, nel trasmettere la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 novembre 2012, n. 0101982, rappresenta di condividere le valutazioni ivi espresse dallo stesso Dipartimento in merito agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato; Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale la medesima Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi la definitiva interpretazione da dare all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno dell'applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio 2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la condivisione delle argomentazioni svolte dall'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; Vista la nota del Capo dell'Ufficio legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359, nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con le conclusioni a cui e' pervenuto l'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P; Ritenuto che le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili all'Avvocatura generale dello Stato; Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; Vista la nota del 30 novembre 2012, n. 474938, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, chiede due trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili; Ritenuto di accogliere la predetta richiesta di trattenimenti in servizio; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata a procedere ai trattenimenti in servizio, per la durata di due anni, delle unita' di personale indicate nella Tabella allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per la stessa amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012. 2. L'Avvocatura generale dello Stato e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' di bilancio della stessa Avvocatura. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 31
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