Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera f-octies), che disciplina la progressiva entrata in operativita' del SISTRI;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga dei termini in materia ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in attuazione dell'art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalita' con cui DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e all'individuazione delle possibili linee evolutive;
Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, visto l'art. 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 dai soggetti obbligati all'iscrizione al «Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti» (in appresso SISTRI);
Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che l'art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operativita' del SISTRI «allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali» e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto «il nuovo termine per l'entrata in operativita' del Sistema SISTRI ...»;
Vista la relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilita' dei rifiuti denominato SISTRI» del 13 febbraio 2013, predisposta dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del 18 maggio 2012;
Considerato che con detta relazione l'Agenzia per l'Italia Digitale ritiene «... auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperativita' provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realta' rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre piu' crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell'operativita'.» e sottolinea l'opportunita' «... che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l'occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operativita'»;
Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operativita', con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;
Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all'iscrizione al SISTRI, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013;
Considerato che, al fine di rendere piu' efficace l'operativita' del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, e' necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento;
Considerato, altresi', che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del SISTRI, con particolare riferimento all'anagrafica e alle modalita' di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformita' alla disciplina comunitaria di settore;
Tenuto conto che, ai fini dell'operativita' del SISTRI, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;
Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si ritiene opportuno che la «prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con piu' di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;
Tenuto conto che la progressiva entrata in operativita' del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta societa' presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo SISTRI per l'anno 2013;

Decreta:

Art. 1

Operativita' del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu' di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1 ottobre 2013.
2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita' di cui al comma 1.
 
Art. 2

Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese gia' iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell'attualita' dei dati e delle informazioni trasmesse, e all'eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.
2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell'art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell'art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014
4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operativita' del SISTRI rispettivamente previsto.
 
Art. 3

Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operativita' del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
 
Art. 4

Contributo SISTRI

In accordo con SELEX-SEMA, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI e' sospeso per l'anno 2013 per gli enti e imprese gia' iscritti alla data del 30 aprile 2013.
 
Art. 5

Pubblicazione

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: Clini
 
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