Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 gennaio 2013
Integrazione e modifica al decreto 22 dicembre 2010, concernente la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il decreto ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, concernente la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10 foglio 22, recante «individuazione degli uffici dirigenziali non generali»;
Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
Ritenuto necessario sostituire l'art. 1 e l'art. 4 del decreto ministeriale n. 20609 del 22 dicembre 2010 al fine di specificare in maniera piu' dettagliata i campi di applicazione e i criteri di attribuzione, a partire dall'anno 2013, dei contributi in questione, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e delle modalita' per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Campo di applicazione). - 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento nazionale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. In particolare il campo di applicazione delle attivita' per le quali sono concessi dei contributi dovra' riguardare le seguenti categorie di iniziative:
a) Iniziative di promozione e valorizzazione riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell'immagine e per il miglioramento della qualita' dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialita' tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, nonche' per una migliore tracciabilita', una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;
b) Iniziative riguardanti la salvaguardia dell'immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che, soprattutto, internazionale, predisposte da Consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attivita' di tutela, salvaguardia dell'immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialita' tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61.
2. L'azione relativa all'attivita' di vigilanza rientrante nel campo di applicazione della lettera b), puo' essere concessa a condizione che il Consorzio di tutela, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, abbia un agente vigilatore riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 2011, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge n. 526/99 (...), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 novembre 2012, n. 272;
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Criteri di priorita'). - 1. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) e della lettera b) la comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri:
1.1 Adeguatezza documentale (domanda, Relazione, Piano dei Costi e loro pertinenza economica, Tempistica) e chiarezza espositiva;
1.2. Ricaduta generale dell'intervento proposto in termini di diffusione sui consumatori;
1.3 Rilevanza internazionale del progetto;
1.4 Presentazione comune del progetto da parte di piu' Consorzi e/o Organismi a carattere associativo;
1.5 Iniziative di collaborazione fra soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi associativi).
La Commissione tecnica di valutazione valutera' le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A).
Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l'indennita' tecnico-economica).
La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall'ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati, in base all'ordine di graduatoria e in relazione agli importi stabiliti dall'art. 7 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010.
Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione.».
Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione www.mpaaf.gov.it ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
 
Art. 3
Disposizioni transitorie

Le domande presentate per l'anno 2013 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel decreto medesimo.
Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: Vaccari

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Ufficio controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3 foglio n. 136
 
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