IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427 e 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21 ottobre 2005, n. 3472 con il quale e' stata prevista l'adozione di un piano di delocalizzazione e ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo; Visto il verbale di visita finale in corso d'opera della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011; Vista la nota del Comune di Cerzeto del 12 aprile 2010 e la nota del 17 aprile 2012 del Prefetto di Cosenza - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2007; Vista la nota prot n. 304/R del 26 settembre 2012 con la quale il Responsabile del procedimento dell'intervento di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto ha trasmesso un quadro economico riassuntivo evidenziando le relative economie; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota prot. 0082260 dell'8 marzo 2013; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Comune di Cerzeto (Cosenza) e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza). 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Sindaco di Cerzeto (Cosenza), e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, con priorita' per gli interventi indicati nel verbale di visita finale in corso d'opera della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011. 3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 il Soggetto attuatore - Prefetto di Cosenza nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modificazioni, provvede entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a trasferire al Sindaco di Cerzeto (Cosenza) tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il predetto Sindaco, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia - Calabria. Puo' altresi' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Sindaco di Cerzeto (Cosenza) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sul Fondo della protezione civile pari a 400.000,00 euro. A tale scopo si autorizza l'apertura di apposita contabilita' speciale che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Sindaco di Cerzeto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Cerzeto (Cosenza) ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il predetto Sindaco, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2013
Il Capo del Dipartimento Gabrielli
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