IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Viste le note dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso, prot. n. 0009291 del 19 febbraio 2013 e prot. n. 0009926 del 22 febbraio 2013 con le quali sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale ordinario di Campobasso, relativi ai fascicoli processuali n. 675/09 R.G. Trib. e n. 3302/06 R.G. P.M. a carico del sig. Angelo Michele Iorio, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; Vista la sentenza n. 69/2012 del 22 febbraio 2012 emessa dal Tribunale ordinario di Campobasso che condanna il sig. Angelo Michele Iorio, ad anni uno e sei mesi di reclusione, colpevole del reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a), b) e c) tra i quali e' contemplato anche l'abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Campobasso del 5 marzo 2013, che comunica che il sig. Angelo Michele Iorio, gia' Presidente della regione Molise, e' stato rieletto a componente del nuovo Consiglio regionale del Molise a seguito della tornata elettorale del 24 e 25 febbraio 2013, in attesa della proclamazione; Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso del 18 marzo 2013 che comunica l'avvenuta proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise tra i quali risulta indicato il sig. Angelo Michele Iorio; Considerato che con nota a firma del Ministro dell'interno del 22 marzo 2013 e' stato trasmesso un appunto in cui l'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministro dell'interno ritiene che, «in considerazione della funzione assunta solo in via di fatto dal Presidente a seguito dell'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti conseguito alle elezioni del 16 e 17 ottobre 2011, con sentenza del TAR Molise n. 224/2012, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5504/2012», il sig. Angelo Michele Iorio non debba essere sospeso di diritto dalla carica di Presidente della Giunta regionale del Molise e da consigliere regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ma, piuttosto, a decorrere dalla data di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise avvenuta, ad opera dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di appello di Campobasso, il 16 marzo 2013; Rilevato, pertanto, che dal 16 marzo 2013, data di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale del Molise, decorre la sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;
Decreta a decorrere dal 16 marzo 2013 e' accertata la sospensione del sig. Angelo Michele Iorio dalla carica di consigliere regionale della regione Molise, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. Roma, 28 marzo 2013
Il Presidente Monti
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