Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 marzo 2013 |
Autorizzazione all'organismo denominato "Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA" ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana" registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» e il successivo regolamento (CE) n. 103 del 4 febbraio 2008 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 4 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 4 febbraio 2010; Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, in sostituzione di «CSQA Certificazioni Srl», ha individuato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto 30 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2013, con il quale l'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto 4 febbraio 2010, e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA»; Considerato che il «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» conformemente allo schema tipo di controllo; Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato «Dipartimento Qualita' Agroalimentare - DQA» con sede in Roma, Via Tomassetti n. 9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana».
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato «DQA» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. L'organismo autorizzato «DQA» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «DQA» e' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare «DQA» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione, «DQA» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. L'organismo autorizzato «DQA» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. L'organismo autorizzato «DQA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. L'organismo autorizzato «DQA» trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Mozzarella di Bufala Campana» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
L'organismo «CSQA Certificazioni Srl» deve rendere disponibile al «DQA» la documentazione inerente il controllo della denominazione in questione svolto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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| Art. 7
L'organismo autorizzato «DQA» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Regioni Campania, Lazio, Molise e Puglia. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2013
Il direttore generale: La Torre
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