IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Nella seduta del 12 marzo 2013, composto come da verbale in pari data; Sentiti i relatori, consiglieri Antonio Gravina e Agostino Del Signore; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche; Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 novembre 2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni; Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, e' stato disposto che "i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande"; Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 17 luglio 2012 e la Risoluzione n. 6/2012 del 6 novembre 2012, con le quali sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; Vista la Risoluzione n. 2 del 12 marzo 2013, con la quale e' stata sostituita la citata delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici nei concorsi interni; Considerate le intervenute innovazioni normative e ritenuta l'esigenza di armonizzare la procedura sottesa al nuovo istituto dell'interpello con quelle del concorso interno e del concorso esterno di cui all'art. 11, commi 4 e 5 del citato d.lgs. 545/1992, mediante un regolamento specifico;
Delibera:
a) L'interpello per trasferimento provinciale, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2° grado e Bolzano 2° grado, si applica solo per le movimentazioni in senso orizzontale e, pertanto, possono partecipare solo coloro che ricoprono sull'intero territorio nazionale la stessa funzione in altra sede, rispettivamente, provinciale, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado o regionale, Trento 2° grado e Bolzano 2° grado, anche se sospesi per altro incarico o esonerati dal servizio. b) Per i giudici tributari gia' in servizio, ai fini della valutazione dei punteggi per l'anzianita', sara' applicata la tabella riportata all'art. 4, comma 40 della citata legge n. 183/2011. Il punteggio dei Presidenti di Commissione tributaria regionale sara' applicato anche ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria limitatamente al periodo della consiliatura. Per i giudici nominati in soprannumero si applichera' il punteggio riportato nel concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2011, n. 65. c) I posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e giudice resisi vacanti a seguito dei trasferimenti per interpello saranno oggetto di successivi interpelli. d) Per i posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione e giudice non ricoperti a seguito di interpello, sara' pubblicato un concorso interno per movimentazioni verticali, la cui valutazione sara' svolta sulla base dei criteri stabiliti con la risoluzione consiliare n. 2 del 12 marzo 2013. e) I posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali, Trento 1° grado, Bolzano 1° grado, non ricoperti a seguito di concorso interno saranno messi a concorso esterno, con i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, art. 11, comma 5, e con il punteggio di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto. f) Negli interpelli il candidato potra' scegliere al massimo tre sedi. g) L'eventuale rinuncia al trasferimento di sede dovra' pervenire a questo Consiglio a mezzo PEC, FAX oppure E-MAIL nel termine perentorio di giorni cinque dalla relativa comunicazione. La comunicazione di rinuncia oltre il termine indicato non sara' presa in considerazione. h) Il provvedimento di trasferimento nella nuova sede determina la vacanza dell'incarico ricoperto precedentemente all'interpello. i) Coloro che sono trasferiti a seguito di interpello o a successivo concorso interno non possono partecipare ad un successivo interpello se non sono trascorsi due anni dall'ultima immissione in servizio. j) Il bando di interpello sara' portato a conoscenza di tutti i componenti delle Commissioni tributarie in servizio, anche se sospesi per altro incarico o esonerati dalle funzioni. k) Le graduatorie saranno pubblicate presso gli uffici di segreteria della Commissione tributaria interessata, presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e sul sito "http://www.giustizia-tributaria.it/", sezione "CONCORSI". Copia della presente risoluzione sara' inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione. Roma, 12 marzo 2013
Il Presidente: Santamaria Amato
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